Cassazione Civile, Ordinanza n. 06853/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento tramite servizio postale presso un indirizzo del destinatario privo del numero civico. L'agente postale, non trovando il destinatario, aveva dato notizia del deposito mediante raccomandata informativa (CAD), lasciando l'avviso nella cassetta postale; dalla ricevuta risultava che anche tale comunicazione era stata recapitata all'indirizzo e che il destinatario era ancora temporaneamente assente, senza poi ritirare il piego entro dieci giorni. Il contribuente aveva impugnato l'atto nel 2014 deducendo l'inesistenza/nullità della notifica e altri vizi, ma la CTP aveva dichiarato il ricorso tardivo; in appello la CTR aveva invece ritenuto nulla la notifica per mancata prova della ricezione della CAD, considerando tempestivo il ricorso. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 per l'erronea rimessione in termini del contribuente; con il secondo motivo, violazione degli artt. 149 c.p.c., 60 d.P.R. 600/1973 e art. 8 l. 890/1982, sostenendo che la CTR avesse male applicato i principi di Cass. S.U. n. 10012/2021, perché nel caso concreto la prova della CAD e della sua mancata giacenza/ritiro valeva a perfezionare la notifica dopo dieci giorni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite: quando dall'avviso di ricevimento risulti che la raccomandata informativa sia stata spedita, che l'ufficiale postale abbia lasciato l'avviso nella cassetta e che il destinatario, nuovamente assente, non abbia ritirato il plico entro dieci giorni, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza al decimo giorno successivo alla CAD. Di conseguenza è stato accolto anche il primo motivo, perché il ricorso introduttivo del contribuente, proposto il 4 marzo 2014, era tardivo rispetto alla notifica perfezionatasi il 16 maggio 2013. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta davanti al giudice tributario; sono state compensate le spese di merito e poste a carico dell'intimato quelle di legittimità.
Norme richiamate
Il termine per impugnare l'atto impositivo è perentorio; se la notifica si è perfezionata validamente, il ricorso proposto oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile.
La notifica a mezzo posta segue la disciplina speciale che consente il perfezionamento anche in caso di assenza del destinatario secondo le regole della compiuta giacenza.
La notifica degli atti tributari deve conformarsi alle regole speciali previste per gli avvisi di accertamento e, per il tramite postale, alla disciplina della l. n. 890/1982.
La produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito è prova del perfezionamento del procedimento notificatorio; se il destinatario non ritira il piego entro dieci giorni, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza.
Opera la presunzione di conoscenza dell'atto quando la comunicazione è pervenuta all'indirizzo del destinatario, il quale risulti nuovamente assente e ometta il ritiro del plico.
La cassazione senza rinvio è possibile quando la causa non poteva essere proposta, con conseguente preclusione dell'esame del merito.
Norma sul sindacato di legittimità evocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta di un atto impositivo, la prova della spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito e del suo esito, unita al mancato ritiro del plico entro dieci giorni, è sufficiente a ritenere perfezionata la notifica per compiuta giacenza.
- La mancata ricezione materiale della CAD non determina, di per sé, la nullità della notificazione se dagli atti risulta che l'avviso è stato immesso nella cassetta postale del destinatario e che questi, nuovamente assente, non abbia provveduto al ritiro nei termini.
- Il perfezionamento della notifica al decimo giorno dalla CAD fa decorrere il termine per impugnare l'atto; l'impugnazione proposta oltre il termine perentorio è tardiva e comporta l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
- L'interpretazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite deve essere coerente con la funzione della notifica: non può trasformarsi l'assenza del destinatario in un potere di fatto idoneo a paralizzare indefinitamente gli effetti della notificazione.
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