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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27570/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società contro il compenso richiesto da un geometra per prestazioni professionali svolte in relazione a più cantieri, comprendenti progettazione di massima ed esecutiva, direzione lavori e assistenza al collaudo. La società sosteneva di non avere mai conferito l'incarico e di non dovere alcunché. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo provato in via presuntiva il conferimento dell'incarico e la debenza del compenso sulla base di vari indizi: la sequenza temporale tra le attività tecniche e la vendita dei terreni, l'emissione e la registrazione in contabilità di una fattura riferita alle prestazioni contestate, il rilievo di un assegno come mezzo di pagamento, la documentazione tecnica prodotta, la CTU e il parere del Collegio dei geometri. In cassazione la società ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che l'esistenza dell'incarico era stata affermata senza prova orale e documentale sufficienti e sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti; ha inoltre denunciato violazione degli artt. 2230 e ss. c.c. e vizio motivazionale nella determinazione delle attività per le quali era stato riconosciuto il compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza d'appello aveva confermato integralmente quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto, con conseguente operatività del divieto di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. Ha poi ritenuto infondati i profili di violazione di legge, osservando che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e delle presunzioni semplici, senza indicare un reale errore nell'applicazione dell'art. 2729 c.c. La Corte ha ribadito che il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni tratte da una valutazione complessiva e non atomistica degli indizi, e che le doglianze sulla quantificazione del compenso si risolvevano in contestazioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la Corte esclude una violazione dell'onere della prova perché il giudice di merito ha ritenuto raggiunta la prova dell'incarico, sia pure per presunzioni, senza invertire l'onere probatorio

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina del contratto d'opera professionale; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una rivalutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono legittime se fondate su fatti gravi, precisi e concordanti; la valutazione deve essere complessiva e non atomistica degli indizi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il veicolo per denunciare la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. solo quando il giudice abbia sussunto fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale è inammissibile in appello confermato integralmente, ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., e comunque non può risolversi nella mera richiesta di nuova valutazione del merito

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è resa in conformità alla proposta accelerata; la Corte richiama la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 e gli effetti sulla condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. la Corte applica la disciplina della responsabilità aggravata e condanna a somme ulteriori

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 51 c.p.c.

    richiamato solo per escludere l'incompatibilità del consigliere autore della proposta

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere incompatibilità del consigliere

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fase decisoria camerale conseguente alla richiesta di decisione

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come fonte della nuova disciplina del procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo se si indica specificamente quale fatto storico, ritenuto dal giudice di merito, sia privo dei requisiti di gravità, precisione o concordanza; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle prove o una diversa inferenza probabilistica.
  • La prova per presunzioni deve essere valutata in modo unitario e complessivo: il giudice di merito può trarre il fatto ignoto da una pluralità di indizi che, considerati insieme, assumano efficacia dimostrativa, anche se singolarmente non decisiva.
  • La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice ritenga raggiunta la prova del fatto costitutivo, anche in via presuntiva; si ha violazione dell'onere della prova solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata o decide in mancanza di prova senza applicare correttamente la regola distributiva.
  • Il motivo di ricorso che mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, è inammissibile in cassazione.
  • Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado sulle medesime ragioni di fatto, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per effetto dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
  • In tema di procedimento definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta da parte della decisione finale può giustificare l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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