Cassazione Civile, Ordinanza n. 21250/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La vicenda origina dal deposito, da parte della società poi fallita, di una domanda di concordato preventivo. Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la proposta concordataria per varie criticità: insufficienza del piano, carenze informative e di attestazione, inidoneità degli apporti di terzi indicati a garantire la realizzabilità del piano, oltre al successivo fallimento della società. La Corte d’appello rigettava il reclamo della società contro tali provvedimenti. In Cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi: (1) violazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall. per avere i giudici di merito dichiarato l’inammissibilità del concordato e il fallimento, censurando le valutazioni su fattibilità del piano, Iva di gruppo, solvibilità della controllante e della cessionaria, e accollo dei costi prededucibili; (2) violazione dell’art. 161, comma 3, l.fall. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che l’attestatore avesse svolto correttamente il proprio incarico e non dovesse verificare contabilità di soggetti terzi; (3) violazione degli artt. 163-bis e 163-bis, comma 5, l.fall., assumendo che la procedura competitiva per offerte concorrenti fosse ammissibile anche nella fase di preconcordato; (4) violazione dell’art. 162 l.fall. per asserita compressione del diritto di difesa e del contraddittorio, in relazione all’acquisizione di documenti e al mancato termine a difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondate le censure del primo motivo perché formulate come violazioni di legge ma in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti, e soprattutto perché non colpivano una ratio decidendi decisiva della sentenza impugnata, ossia l’incontestata inammissibilità del terzo motivo di reclamo per mancata specifica censura dei passaggi del decreto di primo grado. Ha poi confermato che il giudice del merito può valutare la fattibilità economica del piano concordatario nei limiti della manifesta inettitudine, e che tale scrutinio comprende la verifica della solidità dei presupposti fattuali e della capacità dei soggetti coinvolti di adempiere agli obblighi assunti, senza sconfinare nel giudizio di convenienza riservato ai creditori. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza sul ruolo dell’attestatore si risolveva in una diversa lettura del piano e in ogni caso mancava di una specifica dimostrazione del vizio denunciato; l’omesso esame di fatto decisivo era solo enunciato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alle rationes decidendi: il diniego di procedura competitiva era già stato pronunciato con provvedimento autonomo non impugnato e, comunque, mancava specifica censura delle autonome ragioni di rigetto. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per mancato confronto con le rationes della sentenza impugnata, fondate sulla genericità delle contestazioni e sull’irrilevanza dei documenti acquisiti. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che mostrino il contrasto tra la decisione e la norma invocata; non basta il mero richiamo formale delle disposizioni.
L’illustrazione del motivo di ricorso deve essere specifica e intelligibile; in mancanza il motivo è inammissibile.
Sono le norme sulla proposta di concordato e sul controllo di ammissibilità; la Corte ribadisce che il giudice verifica la fattibilità del piano nei limiti propri del sindacato di legittimità e di merito.
L’attestazione del professionista deve coprire la fattibilità del piano; eventuali carenze informative sull’affidabilità dei dati e sulla capacità dei soggetti coinvolti incidono sull’ammissibilità.
La procedura competitiva per offerte concorrenti presuppone le condizioni di legge e, nel caso concreto, il previo provvedimento autorizzativo richiesto non ricorreva.
La procedura competitiva può operare anche nella fase preconcordataria, ma solo se sussistono le condizioni e la previa autorizzazione del tribunale.
Richiamato come parametro nelle valutazioni sulla fattibilità del piano e sugli effetti della cessione d’azienda con crediti e debiti.
Richiamato in tema di accollo liberatorio; la Corte esclude che la fattibilità del piano possa fondarsi sulle sole dichiarazioni delle parti senza adeguata base informativa.
art. 73, ultimo comma, d.P.R. 633/1972
Richiamato per la questione dell’Iva di gruppo tra società del gruppo.
d.m. 13 dicembre 1979, n. 11065
Richiamato insieme alla disciplina dell’Iva di gruppo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il tribunale esercita un controllo diretto sulla fattibilità del piano; per la fattibilità giuridica il sindacato è pieno, mentre per la fattibilità economica esso si arresta davanti alla manifesta inettitudine del piano a realizzare gli obiettivi perseguiti.
- La verifica di fattibilità del piano può comprendere la solidità economica dei presupposti fattuali e la capacità di adempimento dei soggetti terzi coinvolti nel piano, quando tali elementi incidano sulla concreta realizzabilità dell’operazione proposta.
- L’attestazione del professionista non può ridursi a un controllo meramente formale o astratto: deve coprire la serietà e la fattibilità del piano, con adeguato supporto informativo sui dati rilevanti.
- Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita a contestare in fatto la ricostruzione dei giudici di merito o non indica specificamente in che modo la decisione contrasti con la norma invocata.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, poiché anche una sola ratio non censurata rende irrilevanti le altre doglianze.
- La procedura competitiva per offerte concorrenti, anche in ambito preconcordatario, presuppone le condizioni normative e l’autorizzazione del tribunale; in difetto, il diniego è legittimo.
- Le censure relative a violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio devono misurarsi con la concreta motivazione del provvedimento impugnato; la mera riproposizione delle contestazioni già svolte in merito non è sufficiente.
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