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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17147/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

L'ente aveva affidato a una società l'appalto per la realizzazione di laboratori. A seguito di gravi inadempimenti dell'appaltatrice, sosteneva di aver risolto in danno il contratto e chiedeva l'ammissione al passivo fallimentare di varie voci risarcitorie: costi per il progetto di completamento delle opere non eseguite, detrazioni per lo stato di consistenza, costi aggiuntivi di completamento, penale per ritardo e somme pagate a lavoratori della subappaltatrice per retribuzioni non corrisposte. Il giudice delegato aveva respinto la domanda per insufficienza probatoria e il tribunale aveva confermato il diniego. In cassazione la ricorrente denunciava: violazione delle norme sulla risoluzione del contratto di appalto pubblico e sull'onere della prova; violazione delle norme sull'inadempimento e sulla risoluzione; omesso esame di fatti decisivi; violazione della disciplina fallimentare che, secondo la ricorrente, era stata mal applicata perché il credito derivava dall'inadempimento e non dalla risoluzione. Sosteneva inoltre che la documentazione prodotta dimostrasse comunque l'avvenuta risoluzione e che la determinazione del direttore generale e le comunicazioni del RUP fossero sufficienti a provarla.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi fossero generici e non autosufficienti perché la documentazione richiamata non era stata trascritta né allegata in modo adeguato al ricorso per cassazione, e perché la nota del RUP, da sola, non dimostrava l'effettiva adozione di un provvedimento di risoluzione. Ha inoltre rilevato che la censura sul titolo del credito muoveva da una ricostruzione errata della domanda, poiché nel giudizio di merito il credito era stato prospettato come conseguente alla risoluzione del contratto; di conseguenza, anche la doglianza sull'art. 72, comma 4, l. fall. non si confrontava con la ratio decidendi. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 136 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato come norma sulla risoluzione del contratto di appalto pubblico, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è inammissibile

  • art. 138 d.lgs. n. 163/2006

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la documentazione prodotta presupponeva la risoluzione; la Corte ne rileva la deduzione generica e non autosufficiente

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di onere della prova; la Corte conferma che la parte che allega il credito deve dimostrarne i fatti costitutivi con ricorso autosufficiente

  • art. 1, comma 1-bis, l. 241/1990

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica trattazione autonoma nel provvedimento

  • art. 1362 c.c.

    richiamato in tema di interpretazione della documentazione/atto, ma non approfondito per l'inammissibilità dei motivi

  • art. 1218 c.c.

    richiamato tra le norme sulla responsabilità da inadempimento, senza autonoma decisione nel merito

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento, ma non esaminato nel merito

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di violazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per la censura di omesso esame di fatto decisivo; la Corte la dichiara inammissibile insieme al resto del motivo

  • art. 72, quarto comma, l. fall.

    richiamato per sostenere il diritto al risarcimento; la Corte osserva che, nel caso di scioglimento del contratto per fallimento, tale norma esclude il risarcimento dei danni

  • art. 81 l. fall.

    richiamato dal giudice di merito come effetto dello scioglimento del contratto per fallimento di una parte

  • art. 99, comma 2, n. 4, l. fall.

    richiamato per la tardività della produzione documentale nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    norma sulla specifica indicazione degli atti e documenti: la Corte la applica per dichiarare i motivi generici e non autosufficienti

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti nel giudizio di cassazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato in relazione alle domande di condanna per lite temeraria, respinte nei gradi di merito

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato dovuto in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura che si fonda su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza: i documenti decisivi devono essere specificamente indicati, trascritti nei loro contenuti essenziali e allegati secondo le prescrizioni processuali.
  • La parte che domanda l'ammissione al passivo di un credito risarcitorio deve provare puntualmente i fatti costitutivi del credito; se il credito è prospettato come conseguenza della risoluzione del contratto, è necessario dimostrare anche l'effettiva intervenuta risoluzione.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che presupponga una diversa ricostruzione della domanda rispetto a quella accertata dal giudice di merito, se la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Quando il giudice di merito fonda il rigetto su una ratio autonoma e sufficiente, il ricorso che non attacchi quella specifica ragione è inammissibile.
  • Nel caso di scioglimento del contratto per effetto del fallimento di una delle parti, l'art. 72, quarto comma, l. fall. esclude il risarcimento dei danni in favore del contraente in bonis.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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