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Sentenza

Sentenza n. 1472/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 31 marzo 2025 e notificato lo stesso giorno, nella parte in cui il Responsabile della 3^ Area - Territorio ed Ambiente - del Comune di Torregrotta ha dichiarato l’inefficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. -OMISSIS- del 5 gennaio 2023 in variante al Permesso di Costruzione n. 78 del 12 luglio 2021); - di ogni altro atto presupposto (tra cui la comunicazione prot. -OMISSIS- del 10 maggio 2024 di avvio del procedimento per la dichiarazione di inefficacia della predetta SCIA) e successivo; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, emesso il 16 maggio 2025, con cui il Responsabile della 3^ Area Territorio ed Ambiente del Comune di Torregrotta ha comunicato l'annullamento e la conseguente inefficacia del Permesso di Costruzione n. 78 del 12 luglio 2021; - di ogni altro atto presupposto o successivo (tra cui la comunicazione prot.-OMISSIS- del 26 marzo 2025 di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del predetto permesso di costruire); e per il risarcimento del danno derivante alla ricorrente dalla illegittimità dei provvedimenti adottati. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/12/2025: per l’annullamento – dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 4 settembre 2025, notificata il 5 settembre 2025, con cui il Responsabile della 3^ Area Territorio ed Ambiente del Comune di Torregrotta ha ingiunto “di procedere alla demolizione delle opere edilizie realizzate in esecuzione del Permesso di Costruire n° 78 del 12/07/2021, annullato, a proprie cure e spese, … ed al ripristino dello stato dei luoghi”; - di ogni altro atto presupposto o successivo; nonché per il risarcimento del danno derivante alla ricorrente dalla illegittimità dei provvedimenti adottati.

Giustizia amministrativa202501408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela del permesso di costruire, dichiarazione di inefficacia della SCIA in variante e della SCA, nonché ordinanza di demolizione delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune che aveva dichiarato inefficace la SCIA in variante al permesso di costruire, il successivo annullamento in autotutela del permesso di costruire e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione conseguente. Ha dedotto, quanto all’annullamento del permesso, la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per l’adozione oltre il termine annuale, l’assenza di una falsa rappresentazione dei fatti idonea a giustificare il superamento del termine, il difetto e la contraddittorietà della motivazione in ordine alle distanze, alla parziale ricaduta dell’edificio fuori dal piano di lottizzazione e all’interesse pubblico concreto all’autotutela. Ha inoltre contestato la legittimità sostanziale dell’edificazione e la qualificazione dei campi da padel come costruzioni soggette alle distanze. Quanto alla SCIA, ha sostenuto che gli interventi rientrassero nell’art. 23 d.P.R. 380/2001, che il provvedimento fosse tardivo ai sensi dell’art. 27 l.r. 7/2019 e che le opere fossero già autorizzate dal permesso di costruire. Ha contestato anche l’annullamento della SCA, deducendo l’irrilevanza della categoria catastale D/6 e la compatibilità delle attrezzature sportive con la destinazione urbanistica residenziale attrezzata. I motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione erano fondati esclusivamente su vizi derivati dall’illegittimità degli atti presupposti. Il Comune ha sostenuto la legittimità dell’autotutela, la natura essenziale delle difformità, la falsa rappresentazione dei luoghi, la violazione delle distanze e l’incompatibilità dell’uso pubblico dei campi da padel con la destinazione urbanistica dell’area.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha annullato l’atto del 16 maggio 2025 relativo all’annullamento in autotutela del permesso di costruire, ritenendo violato il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. La parziale collocazione dell’edificio fuori dall’area del piano di lottizzazione e l’ubicazione dei campi da padel erano infatti rappresentate negli atti progettuali; mancava quindi una falsa rappresentazione imputabile alla privata, unica circostanza che avrebbe potuto consentire l’esercizio dell’autotutela oltre il termine. Il TAR ha qualificato i campi da padel come strutture chiuse assimilabili a nuove costruzioni, soggette al permesso di costruire e alle regole sulle distanze, ma ha escluso che tale qualificazione consentisse di superare il termine di autotutela, poiché la loro consistenza e ubicazione risultavano conoscibili dall’Amministrazione. Ha invece respinto le censure contro la dichiarazione di inefficacia della SCIA: la SCIA in variante può essere presentata prima dell’ultimazione dei lavori solo per opere di modesto impatto non ancora realizzate; non può sanare opere già eseguite, per le quali opera eventualmente la disciplina della SCIA in sanatoria ex art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001. La SCIA è stata inoltre ritenuta insufficiente per la gradinata in cemento armato, che necessitava di permesso di costruire e di autorizzazione preventiva del Genio civile. È stata ritenuta legittima anche la parte relativa alla SCA, poiché il censimento catastale delle opere in categoria D/6 era incompatibile con la destinazione residenziale del lotto e, comunque, la SCA era stata presentata senza l’ultimazione dei lavori, non essendo stato realizzato il piano primo dell’edificio. I motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione sono stati accolti solo limitatamente alle opere assistite dal permesso di costruire, in quanto l’annullamento di tale titolo era illegittimo; sono stati respinti per le opere oggetto della SCIA, la cui dichiarazione di inefficacia è rimasta valida. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e per il parziale accoglimento delle domande. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    termine di un anno dal rilascio del titolo edilizio

    L’annullamento d’ufficio del permesso di costruire adottato oltre un anno è illegittimo se non ricorre una falsa rappresentazione imputabile al privato; la mera difformità dell’opera rispetto alle previsioni urbanistiche non basta quando essa era rappresentata negli elaborati progettuali.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Richiamato in relazione alla SCIA per gli interventi edilizi indicati dalla ricorrente.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    prima dell’ultimazione dei lavori

    La SCIA in variante sostituisce il nuovo permesso di costruire soltanto per opere di modesto impatto non ancora realizzate prima dell’ultimazione dei lavori; non può essere utilizzata per regolarizzare opere già eseguite.

  • art. 24, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La segnalazione certificata di agibilità presuppone il completamento dei lavori.

  • art. 37, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La regolarizzazione di opere già realizzate mediante SCIA non riconducibile alla variante ordinaria deve essere valutata, eventualmente, secondo la disciplina della SCIA in sanatoria.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal Comune per sostenere la natura essenziale delle variazioni edilizie.

  • art. 27 l.r. Sicilia 7/2019

    60 giorni dal ricevimento della segnalazione

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività dell’intervento inibitorio sulla SCIA; la sentenza non fonda tuttavia su tale profilo la decisione di rigetto.

  • art. 873 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di distanze tra costruzioni; il giudice ha ritenuto comunque applicabili ai campi da padel le regole sulle distanze proprie degli edifici.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio oltre il termine massimo previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990 è illegittimo quando l’Amministrazione conosceva o poteva conoscere, dagli elaborati progettuali, la situazione di fatto ritenuta illegittima; la falsa rappresentazione non ricorre se la localizzazione e la consistenza dell’intervento erano state fedelmente rappresentate al momento del rilascio del titolo.
  • La qualificazione di un’opera come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire e alle norme sulle distanze, non consente di per sé di eludere i limiti temporali dell’autotutela: quando l’opera era descritta o rappresentata negli atti progettuali, l’eventuale errore valutativo dell’Amministrazione non è equiparabile a falsa rappresentazione del privato.
  • Un campo da padel, in ragione della struttura chiusa e della presenza di pareti verticali, è assimilabile a una costruzione e deve rispettare le regole edilizie e sulle distanze applicabili agli edifici ordinari.
  • La SCIA in variante ex art. 23 d.P.R. 380/2001 può riguardare opere di modesto impatto non ancora realizzate prima dell’ultimazione dei lavori; non può essere presentata successivamente all’esecuzione delle opere per sostituire una sanatoria edilizia o per regolarizzare interventi già compiuti.
  • Una gradinata in cemento armato, per consistenza ed entità, non è realizzabile mediante SCIA in variante quando richiede un permesso di costruire e la preventiva autorizzazione del Genio civile.
  • La demolizione conseguente all’annullamento o all’inefficacia di titoli edilizi è legittima solo nei limiti in cui il relativo presupposto sia valido: l’illegittimità dell’annullamento del permesso di costruire travolge l’ordinanza per le opere assistite da quel titolo, ma non per le opere la cui SCIA sia stata legittimamente dichiarata inefficace.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaTermini del procedimentoDifetto di motivazioneEfficacia ed esecutorietà

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