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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15980/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune aveva promosso una domanda nei confronti della società concessionaria del servizio idrico integrato per ottenere il pagamento di somme dovute in base a una convenzione del 18 dicembre 1993: contributo per gli oneri di verifica e sorveglianza del servizio acquedotto, canoni annui, rimborso dei consumi idrici e somme richieste al comune dalla Regione Lazio. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda richiamando la clausola compromissoria contenuta nella convenzione, che devolveva agli arbitri rituali le controversie sorte durante la concessione o relative a interpretazione ed esecuzione. In appello il comune sosteneva la nullità della clausola compromissoria, perché nella materia delle concessioni di pubblici servizi vi sarebbe giurisdizione del giudice amministrativo e perché la clausola prevedeva un arbitrato secondo equità, ritenuto non ammissibile nel caso di coinvolgimento della pubblica amministrazione. La società resistente replicava che l’impugnazione era inammissibile perché avrebbe dovuto proporsi regolamento di competenza. In cassazione il comune deduceva: 1) violazione dell’art. 5 l. n. 1034/1971 e dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la clausola era da interpretare come riferita a tutte le controversie nella fase esecutiva del rapporto concessorio, ma che ciò non rendeva comunque compromettibile la lite ad arbitri; 2) violazione dell’art. 5 l. n. 1034/1971, in combinato disposto con gli artt. 12 c.p.a. e 829 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato la nullità della clausola per arbitrato secondo equità, questione che secondo il ricorrente era stata specificamente devoluta al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla non compromettibilità in arbitri della controversia, poiché la convenzione era stata stipulata in epoca anteriore alla l. n. 205/2000 e, in base alla disciplina vigente ratione temporis, nelle concessioni di pubblici servizi vigeva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con esclusione dell’arbitrato. Ha inoltre precisato che la sopravvenuta previsione della l. n. 205/2000 non ha effetto sanante retroattivo sulle clausole compromissorie originariamente invalide. Il profilo sull’ammissibilità dell’appello è rimasto precluso nel caso concreto per la precedente statuizione della Corte territoriale, non impugnata in modo specifico con ricorso incidentale sulla relativa inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il giudizio nasce da un procedimento sommario di cognizione definito con ordinanza del Tribunale.

  • art. 5 l. n. 1034/1971

    Nel regime vigente prima della l. n. 205/2000, nelle concessioni di pubblici servizi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo escludeva la compromettibilità in arbitri.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un diverso criterio interpretativo della clausola compromissoria.

  • art. 12 c.p.a.

    Richiamato insieme all’art. 829 c.p.c. per sostenere la nullità della clausola compromissoria secondo equità.

  • art. 819-ter c.p.c.

    Le pronunce sulla competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, emesse dopo il 2 marzo 2006, sono impugnabili con regolamento di competenza; la norma opera secondo il principio tempus regit actum.

  • artt. 42 e 43 c.p.c.

    Richiamati per distinguere tra regolamento di competenza necessario o facoltativo, a seconda che sia stata decisa solo la competenza o anche il merito.

  • l. n. 25/1994

    Indicata come parte della disciplina da cui si ricava la natura giurisdizionale e sostitutiva dell’arbitrato rituale.

  • d.lgs. n. 40/2006

    Ha introdotto l’art. 819-ter c.p.c. e ha confermato la natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale.

  • art. 829 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al dedotto vizio della clausola compromissoria che prevedeva un arbitrato secondo equità.

  • l. n. 205/2000, art. 6, comma 2

    Ha introdotto la facoltà di avvalersi dell’arbitrato rituale di diritto anche nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ma senza efficacia retroattiva o sanante.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a concessioni di pubblici servizi stipulate prima dell’entrata in vigore della l. n. 205/2000, la clausola compromissoria è nulla se devolve ad arbitri controversie riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  • La successiva previsione normativa che consente l’arbitrato rituale di diritto nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa non sana retroattivamente la nullità originaria delle clausole compromissorie stipulate sotto il regime previgente.
  • Ai fini dell’impugnazione, le sentenze che decidono sulla competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, se pronunciate dopo l’entrata in vigore dell’art. 819-ter c.p.c., sono soggette al regime del regolamento di competenza, secondo il principio tempus regit actum.
  • La questione della non compromettibilità in arbitri per riserva alla giurisdizione amministrativa ha natura di giurisdizione e, quando rilevante, deve essere esaminata anche d’ufficio nel giudizio di impugnazione del lodo o della decisione sulla convenzione arbitrale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContrattiInternazionale privato
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullità

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