Cassazione Civile, Ordinanza n. 28832/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a un'associazione sportiva dilettantistica e ad alcuni soci un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con cui veniva disconosciuta la natura di associazione sportiva dilettantistica e qualificati i relativi proventi come redditi da attività commerciale, con recupero di IRES, IRAP e IVA. I contribuenti avevano impugnato l'atto dinanzi alle commissioni tributarie, ma il ricorso e poi l'appello erano stati rigettati. In cassazione hanno dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente o mancante, in violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 2) omessa pronuncia su specifici motivi di appello, in violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento al difetto di motivazione dell'avviso, alla mancata prova dei presupposti e della quantificazione dei redditi occultati, nonché al coinvolgimento di due soci come obbligati solidali; 3) violazione della disciplina sulle associazioni sportive dilettantistiche e sul regime agevolato, per asserita contraddittorietà della decisione nel ritenere la compagine sia priva dei requisiti agevolativi sia non qualificabile come ente commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo. Ha affermato che la sentenza di appello non superava il minimo costituzionale della motivazione, perché conteneva affermazioni apodittiche e non si confrontava in modo effettivo con le censure proposte in appello; ha inoltre rilevato l'omessa specifica pronuncia su motivi decisivi. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, il cui mancato rispetto integra nullità quando la motivazione è solo apparente o mancante
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come veicolo del motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione o omessa pronuncia
impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi e le domande ritualmente devoluti, la cui omissione integra vizio denunciabile in cassazione
richiamato dai ricorrenti per contestare il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio
richiamata quale disciplina del regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma sul regime fiscale agevolato degli enti associativi
art. 5 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460
richiamato in relazione ai requisiti e al regime fiscale degli enti associativi
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla Corte come parametro motivazionale nel processo tributario, equivalente all'art. 132 c.p.c.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente: è necessario che dal testo emerga in modo percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non essendo sufficiente una motivazione meramente assertiva o apodittica.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in cassazione non è più deducibile il vizio di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; resta sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Integra vizio di omessa pronuncia il mancato esame di uno specifico motivo di appello o di una questione decisiva ritualmente devoluta al giudice, quando tale omissione impedisca una decisione effettiva sulla censura.
- In materia tributaria, quando il contribuente deduce la carenza di motivazione dell'avviso e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio, il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con tali censure e con i profili di quantificazione della pretesa impositiva.
- Se la sentenza di appello non si confronta con le censure specifiche dedotte in gravame e si limita a confermare apoditticamente la decisione di primo grado, la decisione è cassabile per nullità della motivazione e per omessa pronuncia.
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