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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07198/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un lavoratore aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per crediti da retribuzioni non pagate e per TFR maturato e non corrisposto, chiedendo il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. Il giudice delegato aveva ammesso le sole retribuzioni e aveva escluso il TFR ritenendo non adeguatamente quantificata la relativa pretesa. Il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo e il tribunale ammetteva solo una piccola parte del TFR, relativa alla quota dovuta al Fondo di Tesoreria ex art. 1, comma 755, L. 296/2006, rigettando il resto per insufficienza probatoria. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva un unico motivo, lamentando vizio di motivazione ed errore materiale per omessa valutazione della documentazione prodotta a sostegno della domanda di ammissione del credito TFR.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale. Ha rilevato d’ufficio che la procura richiamata come 'delega in atti' era quella rilasciata per il giudizio di opposizione allo stato passivo e non conteneva alcun riferimento al successivo giudizio di cassazione, né al provvedimento impugnato, né alla data, né a un espresso conferimento del potere di proporre ricorso per cassazione. Ha quindi ritenuto mancante il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c., con conseguente nullità della procura e inammissibilità dell’impugnazione. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell’intimato; è stato altresì dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve contenere un riferimento specifico al provvedimento impugnato o al ricorso per cassazione; una procura rilasciata per il giudizio di merito non è sufficiente se non emerge in modo espresso la volontà di proporre ricorso per cassazione.
  • La mancanza dei requisiti di specialità della procura integra un vizio rilevabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione e determina l’inammissibilità del ricorso.
  • Ai fini della validità della procura speciale in cassazione rileva la presenza congiunta di indici che la riferiscano al giudizio di legittimità; in loro assenza la procura è nulla ai fini del ricorso.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta, ove dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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