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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26388/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre avverso la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto l'attenuante della minore età o seminfermità ex art. 89 c.p. in prevalenza sulle aggravanti e ha rideterminato la pena per i reati contestati di maltrattamenti in famiglia e di estorsione aggravata, applicando anche la misura di sicurezza della libertà vigilata. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 43, 88 e 89 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la perizia psichiatrica, confondendo l'imputabilità al momento del fatto con quella processuale, e trascurando l'incidenza di una grave patologia delirante con ideazione paranoica sulla capacità di intendere e di volere, sul nesso tra patologia e condotta e sull'elemento soggettivo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e carenza di motivazione sulla sussistenza del delitto di estorsione, assumendo che la patologia psichiatrica avrebbe escluso il dolo, perché l'azione sarebbe stata causalmente connessa al delirio persecutorio e non vi sarebbe stata consapevolezza dell'ingiustizia del profitto. Con il terzo motivo chiede la riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., richiamando la giurisprudenza sulla distinzione rispetto all'estorsione e sostenendo che le somme pretese riguardavano il mantenimento di un figlio maggiorenne disabile, dunque un credito giuridicamente tutelabile; contesta inoltre l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei luoghi di privata dimora ex art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p., ritenendo che la convivenza familiare e il consenso all'accesso escludessero la rilevanza della privata dimora.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché la Corte di merito ha effettivamente considerato la grave patologia psichiatrica anche con riferimento all'epoca dei fatti e ha motivato in modo non illogico sull'imputabilità, escludendo una piena incidenza della patologia sulla capacità di intendere e di volere. Respinge il secondo motivo osservando che la ricostruzione dei fatti mostra condotte violente e minacciose finalizzate a soddisfare bisogni anche patrimoniali, non meri automatismi deliranti privi di antecedenti fattuali. Dichiara manifestamente infondato il terzo motivo: la distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario dipende dalla tutelabilità giudiziale della pretesa, e nel caso concreto il denaro richiesto non era dovuto né destinato a esigenze primarie o a un'obbligazione giuridicamente azionabile; inoltre l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p. è correttamente applicabile perché tutela non solo l'inviolabilità domiciliare ma anche la maggiore vulnerabilità della vittima nei luoghi di privata dimora. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 176 disp. att. c.p.p.

    La Corte richiama la norma per enunciare i motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di elemento soggettivo e imputabilità, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 88 c.p.

    Richiamato dalla difesa sulla capacità di intendere e di volere; la Corte ritiene che il giudizio di merito sull'imputabilità sia stato adeguatamente motivato.

  • art. 89 c.p.

    La sentenza impugnata aveva riconosciuto l'attenuante della seminfermità; la Cassazione non interviene sul punto se non incidentalmente, poiché il ricorso è respinto.

  • art. 572 c.p.

    Indica uno dei reati per cui vi è stata condanna e successiva parziale riforma in appello.

  • art. 629 c.p.

    Indica il reato di estorsione per cui è stata confermata la responsabilità e rideterminata la pena.

  • art. 628 c.p.

    Aggravante ritenuta applicabile quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'art. 624-bis c.p., valorizzando la maggiore vulnerabilità della vittima nel domicilio.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato solo come parametro normativo dei 'luoghi' rilevanti per l'aggravante dell'estorsione, non come fattispecie contestata.

  • art. 393 c.p.

    Norma invocata per la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, esclusa perché mancava una pretesa giuridicamente tutelabile.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Usato per disporre l'annotazione volta a preservare la riservatezza dei dati della persona offesa vulnerabile.

  • art. 3 l. n. 104/1992

    Richiamato dalla difesa a sostegno dell'obbligo di assistenza del figlio disabile, ma ritenuto inconferente ai fini della qualificazione del fatto.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'imputabilità è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità quando sia sorretto da motivazione esauriente, coerente con le risultanze peritali e non inficiata da vizi logici o scientifici.
  • Una grave patologia psichiatrica non esclude automaticamente il dolo né l'imputabilità: occorre verificare se, in concreto e al momento del fatto, abbia inciso in modo pieno o solo parziale sulla capacità di intendere e di volere e sulla coscienza dell'illecito.
  • Ai fini della distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il giudice deve verificare preliminarmente se la pretesa dell'agente sia giuridicamente tutelabile; se manca una base legale anche solo astrattamente azionabile, la condotta resta estorsiva.
  • Non integra esercizio arbitrario delle proprie ragioni la minaccia o violenza finalizzata a ottenere somme non dovute o non destinate a esigenze primarie di vita, anche se l'agente si richiami a doveri familiari di mantenimento.
  • L'aggravante dell'aver commesso il fatto nei luoghi di privata dimora non tutela solo l'inviolabilità del domicilio in senso formale, ma anche la maggiore vulnerabilità della vittima aggredita in un luogo che riduce le possibilità di difesa.
  • La convivenza familiare o il consenso all'accesso non escludono di per sé l'applicabilità dell'aggravante se il fatto viene commesso materialmente nel luogo di privata dimora secondo la ratio protettiva della norma.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiEstorsione
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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