Cassazione Civile, Ordinanza n. 28269/2021 del 15/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di DOCFA presentato dalla società per una porzione immobiliare destinata ad autorimessa, ha rettificato il classamento e la rendita, ripristinando la consistenza originaria perché la planimetria allegata risultava fuori scala e non verificabile. La contribuente ha contestato l'atto sostenendo, in sintesi, che nella consistenza dell'autorimessa non dovevano essere computate le aree di accesso e manovra, in quanto porzioni comuni non censibili e prive di autonoma capacità reddituale. In Cassazione ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per la pretesa esistenza di un giudicato esterno favorevole, formatosi in altro giudizio tra le stesse parti e relativo alla medesima rampa/area di manovra; (2) nullità della sentenza per asserita ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 97 Cost., del d.P.R. n. 600 del 1973 e della L. n. 212 del 2000, assumendo che l'avviso avesse fondato il diniego solo sulla planimetria fuori scala e non sulla natura catastale delle aree di manovra; (3) violazione della disciplina catastale e delle circolari amministrative invocate, sostenendo che rampe e aree di manovra a servizio dei posti auto debbano essere escluse dalla consistenza imponibile dell'autorimessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo. Ha affermato che il giudicato esterno non poteva essere utilmente dedotto per la prima volta in cassazione, poiché la relativa eccezione doveva essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito; ha poi escluso il vizio di ultrapetizione, ritenendo che il giudice di appello avesse correttamente esaminato le questioni effettivamente devolute. Quanto al terzo motivo, la Corte ha chiarito che le circolari amministrative non sono fonti del diritto, ma ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui investiva l'interpretazione della disciplina catastale: la rendita catastale di un'autorimessa va determinata computando soltanto la superficie effettivamente utilizzabile per il ricovero delle autovetture, con esclusione degli spazi di accesso e manovra. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti.
Norme richiamate
il giudicato esterno, se rilevante, deve essere dedotto tempestivamente nel giudizio di merito e non può essere introdotto per la prima volta in cassazione quando già formato prima della decisione impugnata
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il valore preclusivo del giudicato
non vi è ultrapetizione se il giudice decide sulle questioni e sui punti effettivamente devoluti dalle parti
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi la dedotta nullità
richiamata dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di motivazione dell'atto impositivo
la parte che invoca il giudicato deve produrre la sentenza munita di attestazione del passaggio in giudicato
art. 49 del d.P.R. n. 1142 del 1949
la consistenza delle unità immobiliari ad autorimessa va calcolata secondo la superficie effettivamente utilizzabile per la funzione di ricovero dei veicoli
art. 3 del r.d.l. n. 632 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939
la rendita catastale dipende dall'utilità dell'immobile a produrre un reddito proprio, criterio che giustifica l'esclusione degli spazi non direttamente utilizzabili
Circolare Ministero delle Finanze n. 2 del 20.1.1984
non costituisce fonte di diritto né vincola giudici o contribuenti; la censura è accolta solo come critica dell'interpretazione della disciplina catastale sottostante
Circolare Agenzia del Territorio n. 9 del 2001
richiamata quale supporto amministrativo alla tesi dell'esclusione delle rampe e delle aree di manovra dalla consistenza catastale
Massime di principio
- Il giudicato esterno, pur rilevabile d'ufficio in cassazione, deve risultare da atti ritualmente acquisiti e, se già formatosi prima della decisione impugnata, va eccepito tempestivamente nel giudizio di merito; non può essere introdotto per la prima volta in legittimità.
- Nel processo tributario il giudice non incorre in ultrapetizione quando esamina e decide le questioni effettivamente dedotte dalle parti, anche se riformula la motivazione rispetto all'atto impositivo.
- Le circolari amministrative in materia tributaria non sono fonti del diritto e non vincolano il giudice; possono rilevare solo come indici interpretativi, non come parametro diretto di violazione di legge.
- La rendita catastale di un'autorimessa deve essere determinata sulla base della sola superficie effettivamente utilizzabile per il ricovero dei veicoli, con esclusione degli spazi di accesso e manovra non idonei a produrre autonomamente reddito.
- Ai fini catastali conta l'utilità reddituale propria dell'immobile: porzioni che svolgono mera funzione servente rispetto all'autorimessa non vanno computate nella consistenza imponibile dell'unità immobiliare.
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