Cassazione Civile, Ordinanza n. 33631/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per l'anno 2013 relativi a un parco eolico. La società contribuente contestava, con nove motivi di ricorso, la legittimità del criterio di determinazione della base imponibile: sosteneva che, in assenza di distinta contabilizzazione degli aerogeneratori, non potesse applicarsi il valore contabile ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992; deduceva inoltre che, avendo presentato DOCFA e richiesto l'attribuzione della rendita catastale, l'imposta dovesse essere calcolata sulla rendita per l'intera annualità 2013; contestava la motivazione della sentenza di merito e l'inclusione di tutte le voci di costo sostenute per la costruzione dell'impianto; denunciava altresì violazioni normative relative alla tassazione dei fabbricati del gruppo D e alla procedura catastale. Il Comune, intimato in cassazione, non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha affermato che il parco eolico deve essere considerato unitariamente, come centrale elettrica accatastabile nella categoria D/1, e che le pale eoliche costituiscono componenti strutturali ed essenziali dell'impianto. Ha quindi ritenuto corretto l'uso del criterio contabile fino all'efficacia della rendita catastale richiesta con DOCFA per il periodo anteriore all'accatastamento, e corretto il passaggio al criterio catastale dal momento indicato nella decisione di merito. Ha inoltre escluso vizi di motivazione e ha considerato non sindacabili in cassazione le contestazioni su singole voci di costo, perché attinenti ad accertamenti di fatto. Quanto al motivo sulla procedura ex l. n. 311/2004, ha corretto la motivazione della CTR ma senza incidere sull'esito finale. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato e nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune era intimato.
Norme richiamate
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992
per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, distintamente contabilizzati, la base imponibile si determina secondo i valori contabili fino alla richiesta di attribuzione della rendita; una volta intervenuta la richiesta/rendita, si applica il criterio catastale secondo il regime di efficacia della rendita stessa.
la sentenza richiama la disciplina della procedura DOCFA e del regime della rendita catastale proposta, ritenendo infondato il motivo che ne invocava l'applicazione in senso diverso.
la notificazione della rendita è condizione di efficacia, ma la rendita già richiesta/proposta è utilizzabile per le annualità di imposta ancora accertabili o liquidabili.
la motivazione è sufficiente quando espone, sia pure concisamente, i motivi in fatto e in diritto della decisione; non ricorre il vizio se la sentenza offre un percorso argomentativo comprensibile.
richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 36, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23/2011
richiamato nei motivi sulla determinazione della base imponibile, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 1, commi 336-337, l. n. 311/2004
la Corte ha ritenuto non preclusivo l'adeguamento catastale il fatto che sia stata la società stessa ad attivare la procedura DOCFA; ha corretto la motivazione della CTR nella parte in cui limitava la norma agli immobili delle persone fisiche.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono state esaminate censure di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi; le doglianze sono state respinte perché miravano in parte a rivalutazioni di fatto non consentite in cassazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, perché l'errore non ha inciso sulla decisione finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- I parchi eolici, in quanto centrali elettriche, vanno considerati unitariamente ai fini dell'imposizione immobiliare; le singole componenti impiantistiche rilevano come parti essenziali dell'opera e non impongono una tassazione atomistica delle singole pale.
- Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto, il criterio di determinazione della base imponibile su valori contabili opera sino alla richiesta di attribuzione della rendita; una volta attivata la procedura DOCFA, la rendita proposta/divenuta efficace si applica secondo il regime di efficacia previsto dalla normativa catastale.
- La notificazione della rendita catastale è condizione di efficacia dell'atto attributivo o modificativo, ma non impedisce che la rendita sia utilizzata per le annualità d'imposta ancora suscettibili di accertamento o liquidazione.
- In cassazione non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione di singoli costi o elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito, salvo il limite del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Il vizio di motivazione rilevante in sede di legittimità sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, inconciliabile o incomprensibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o ritenuta insufficiente.
- L'eventuale errore della sentenza di merito nell'individuazione del perimetro applicativo di una norma non comporta cassazione se la decisione resta comunque corretta nel dispositivo e nella ratio decisoria.
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