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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03834/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato chiedeva l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi professionali, deducendo di avere svolto attività di consulenza e assistenza in materia di rapporti di lavoro e sindacali, propedeutica all’accesso a una procedura di concordato preventivo, per un importo concordato di euro 25.000 in privilegio. Il giudice delegato aveva escluso il credito per mancanza di una notula specifica e di un mandato con data certa opponibile alla curatela. In opposizione, il professionista sosteneva che l’incarico fosse provato dalla scrittura del 14 gennaio 2013, richiamata nel piano concordatario, oltre che da e-mail e altra documentazione; aggiungeva che, anche prescindendo dal compenso pattuito, il compenso andava determinato in base ai parametri professionali. Il Tribunale ammetteva però solo euro 2.500, ritenendo non opponibile al fallimento la scrittura priva di data certa, ammissibile l’integrazione documentale nel giudizio di opposizione, provato lo svolgimento dell’attività, ma applicabili i parametri per l’attività stragiudiziale con liquidazione contenuta. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: primo, violazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., dell’art. 13, comma 2, l. n. 247/2012, dell’art. 1 d.m. n. 55/2014 e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la scrittura privata era opponibile perché menzionata/allegata alla domanda di concordato e che la prova testimoniale avrebbe dovuto essere ammessa; secondo, violazione delle norme sulle prove per il mancato accoglimento della prova testimoniale; terzo, violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi professionali e difetto assoluto di motivazione, per avere il Tribunale unificato tutta l’attività in un unico "affare" e liquidato un solo compenso anziché più compensi distinti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché il ricorrente non aveva trascritto o localizzato la domanda di concordato con i relativi allegati, e comunque la sola menzione del mandato o del compenso in altro atto non è sufficiente a conferire data certa alla scrittura, occorrendo il deposito del documento nella sua completezza. Ha inoltre escluso che la prova testimoniale richiesta fosse decisiva, poiché mirava solo a dimostrare la menzione del compenso nella proposta di concordato, non l’allegazione della scrittura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni, non integrando il fatto dedotto un fatto decisivo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito sulla quantificazione del compenso, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell’opponibilità al fallimento di una scrittura privata, la data certa deve riguardare il documento nella sua completezza: la semplice menzione del suo contenuto in un altro atto non è sufficiente.
  • Nel ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza impone di trascrivere o almeno localizzare specificamente i documenti su cui la censura si fonda, soprattutto quando si discuta della loro opponibilità o rilevanza probatoria.
  • La prova testimoniale è inammissibile o comunque irrilevante quando mira a dimostrare un fatto che, anche se provato, non sarebbe decisivo ai fini della soluzione della controversia.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio o della quantificazione equitativa del compenso professionale, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
  • La liquidazione del compenso professionale deve essere ancorata ai parametri applicabili alla natura dell’attività svolta; tuttavia la contestazione della loro concreta applicazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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