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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21591/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (funzionario pubblico)

La controversia

Un ex funzionario del Comune, già responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, aveva avviato diversi procedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente comunale che rivestiva la qualifica di comandante dei vigili urbani. Tali procedimenti si erano conclusi con varie sanzioni, tra cui un licenziamento, poi superato nel contesto di una conciliazione che aveva condotto al trasferimento del dipendente ad altre funzioni. Successivamente quest'ultimo aveva denunciato il funzionario e il sindaco, accusandoli di atti persecutori e di condotte illecite collegate alle vicende disciplinari. Archiviato il procedimento per il reato contestato dal pubblico ministero, il funzionario e il sindaco avevano a loro volta denunciato il dipendente per calunnia; il procedimento penale si era concluso con declaratoria di improcedibilità per prescrizione. Il funzionario agiva quindi in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni morali, alla reputazione e all'immagine professionale. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo non provato l'elemento soggettivo doloso della calunnia. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 21-octies e 21-novies l. 241/1990, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato il licenziamento come annullato o illegittimo, mentre vi era stata solo una proposta conciliativa con trasferimento; 2) violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990, assumendo che mancasse una formale revoca del licenziamento; 3) omesso esame di fatti decisivi, tra cui il livello culturale e professionale del denunciante, la sentenza penale di prescrizione, la durata della condotta denunciatoria e la mancata azione per l'accertamento dell'illegittimità delle sanzioni disciplinari. La Corte dichiara inammissibili tutti i motivi: i primi due non colgono la ratio decidendi, perché la corte di merito aveva valorizzato il fatto che il licenziamento fosse stato in concreto superato e posto nel nulla per effetto della conciliazione, come indice della non implausibilità delle accuse; il terzo è inammissibile sia per la doppia conforme sia perché i fatti invocati non sono decisivi o non sono stati specificamente riportati gli atti rilevanti, con ulteriore violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la reale ratio della sentenza impugnata, fondata non su un formale annullamento o revoca del licenziamento, ma sull'avvenuto superamento sostanziale del provvedimento nell'ambito di una conciliazione e su altri elementi di contesto che rendevano non implausibili le accuse. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame è precluso; inoltre le circostanze richiamate non erano decisive, la sentenza penale di prescrizione non aveva efficacia extrapenale idonea a provare il dolo, e il ricorso non riproduceva specificamente il contenuto degli atti di denuncia e delle memorie, con violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, presumibilmente, all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per contestare l'assunto della corte di merito sul licenziamento; la Corte di cassazione rileva che il motivo non coglie la ratio decidendi, perché la decisione di merito si fondava sul superamento sostanziale del licenziamento per effetto della conciliazione.

  • art. 21-novies l. 241/1990

    Richiamato insieme all'art. 21-octies; la Corte osserva che l'esistenza o meno di un formale annullamento o autotutela non era decisiva rispetto al ragionamento del giudice di merito.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato per sostenere la necessità di una formale revoca del licenziamento; la Corte ritiene la censura non decisiva rispetto alla motivazione di merito, incentrata sul venir meno sostanziale del licenziamento.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, in presenza di doppia conforme, è preclusa la deduzione del vizio di omesso esame dei fatti decisivi.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    Richiamato come fonte della regola sulla preclusione del vizio di omesso esame in caso di doppia conforme.

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    La sentenza penale di prescrizione che esclude l'evidenza di una causa di proscioglimento nel merito non implica il riconoscimento della prova del dolo o di altri elementi del reato.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è ulteriormente carente perché non riporta specificamente il contenuto degli atti rilevanti, impedendo alla Corte di valutarne la decisività.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma prende di mira una motivazione solo apparente o un presupposto non decisivo.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione, salvo che le decisioni di merito si fondino su ragioni di fatto effettivamente diverse e non semplicemente aggiuntive o integrative.
  • La sentenza penale di prescrizione non ha efficacia extrapenale idonea a provare, di per sé, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato nel giudizio civile, che richiede autonoma valutazione del fatto da parte del giudice civile.
  • La denuncia per un reato perseguibile d'ufficio può generare responsabilità civile solo se contenga gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia; altrimenti l'iniziativa del pubblico ministero interrompe il nesso causale tra denuncia e danno lamentato.
  • La valutazione dell'attendibilità delle prove, della loro concludenza e del relativo peso probatorio spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente plausibile.
  • Perché sia scrutinabile in cassazione un profilo probatorio fondato su specifici atti processuali, il ricorrente deve riprodurne in modo puntuale il contenuto rilevante, a pena di violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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