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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29864/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale su un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un debitore principale, a favore di una società assicurativa che aveva prestato una garanzia fideiussoria/polizza a tutela dell'adempimento di obbligazioni verso un terzo creditore, in rapporto pacificamente soggetto a IVA. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva confermato, ritenendo che l'azione di rivalsa in surroga del fideiussore escusso e l'obbligazione principale costituissero un'unica operazione soggetta a imposta di registro fissa ex art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. 131/1986, art. 37, e dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente unificato il pagamento a titolo di escussione della garanzia e quello conseguente alla surroga del fideiussore, in contrasto con l'orientamento delle Sezioni Unite n. 18520/2019. La resistente ha eccepito in via preliminare l'irritualità della notifica del ricorso e la tardività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della resistente: la notifica del ricorso direttamente alla mandante è stata ritenuta, al più, una mera irregolarità sanata dalla costituzione in giudizio della società, che ha svolto difese nel merito; la sospensione dei termini prevista dal D.L. 119/2018 è stata ritenuta applicabile a tutte le liti pendenti, indipendentemente dall'oggetto. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante che abbia pagato in forza della polizza fideiussoria non è soggetto a imposta di registro fissa, poiché il garante esercita un'azione di rimborso/rivalsa per quanto versato e non fa valere corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la sopravvenuta composizione del contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso, in combinazione con l'art. 8 della Tariffa, per sostenere l'erronea applicazione dell'imposta di registro al decreto ingiuntivo emesso a seguito di escussione della garanzia.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, Parte Prima

    Gli atti dell'autorità giudiziaria che contengono condanna al pagamento di somme sono assoggettati a imposta; la nota II esclude la proporzionale solo per la parte relativa a corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA. La Corte esclude che l'azione di rivalsa del garante rientri in tale esclusione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40

    È richiamato per il principio di alternatività IVA/registro: gli atti già colpiti da IVA non devono scontare l'imposta proporzionale di registro. La Corte chiarisce che tale regola non opera quando il decreto ingiuntivo riguarda il rimborso di quanto versato dal garante, non un corrispettivo IVA.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6

    La Corte afferma che la sospensione dei termini processuali prevista da tale disposizione si applica a tutte le liti pendenti, a prescindere dall'oggetto della controversia.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis

    Richiamato in via argomentativa per sottolineare che la polizza fideiussoria ha funzione di reintegrare la posizione anteriore al rimborso, non di sostituire il versamento dell'imposta.

  • art. 8 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato nel passaggio in cui si precisa che il garante, agendo in rivalsa, non fa valere il costo della garanzia come corrispettivo della prestazione assicurativa.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo emesso in favore del garante che, dopo avere pagato il creditore in forza di una polizza fideiussoria, agisca nei confronti del debitore principale per il rimborso di quanto versato è soggetto a imposta proporzionale, perché il garante non esercita un'azione diretta a un corrispettivo o a una prestazione assoggettata a IVA.
  • Non è configurabile un'unica operazione inscindibile tra obbligazione principale e rapporto di garanzia quando la pretesa del garante riguarda la rivalsa per somme pagate: il rapporto di garanzia ha autonomia causale e funzionale rispetto al rapporto principale.
  • Il principio di alternatività IVA/registro opera solo quando l'atto giudiziario dispone il pagamento di corrispettivi o prestazioni effettivamente soggetti a IVA; non opera se il titolo giudiziario riguarda il rimborso di somme già erogate dal garante.
  • La notifica del ricorso per cassazione direttamente alla parte mandante, in presenza di costituzione in giudizio della mandataria/procuratrice che difenda nel merito, integra al più una irregolarità sanata e non una nullità idonea a travolgere il ricorso.
  • La sospensione dei termini processuali prevista da norme speciali per la definizione agevolata o per le liti pendenti si applica in via generale a tutte le controversie pendenti, salvo diversa espressa limitazione normativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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