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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35625/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP, IRPEF e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati per euro 751.310,00. Il recupero era fondato, secondo l'Ufficio, su un accertamento analitico-induttivo derivante soprattutto dallo scarto tra il prezzo di acquisto di un immobile dal contribuente e il prezzo di successiva rivendita da parte della compratrice, nonché sulla ritenuta incongruenza della redditività del contribuente rispetto agli studi di settore e su dati di mercato immobiliari. La Commissione tributaria regionale aveva però confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo che il fatto noto posto a base della presunzione fosse insufficiente. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente considerato l'accertamento fondato solo su una presunzione e avesse trascurato altri elementi presuntivi, l'inutilizzabilità del preliminare non esibito e la mancanza di prova contraria sulla plusvalenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'Agenzia, formalmente proposta come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sulla sufficienza degli indizi e sulla tenuta della prova presuntiva. La decisione della CTR è stata considerata immune da censure di legittimità perché fondata su un apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito, che aveva ritenuto non adeguato il quadro indiziario dell'Ufficio e sufficiente la prova contraria offerta dal contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto per inammissibilità, con vittoria del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo se si denuncia un errore nell'applicazione della norma, non se si contesta la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di fatti storici decisivi e ai casi di motivazione al di sotto del minimo costituzionale; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973

    Consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di elementi e presunzioni quando il contribuente non abbia fornito la documentazione richiesta.

  • art. 3, comma 2, lettera d-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta, l'Ufficio può determinare il reddito complessivo con presunzioni anche supersemplici, operando l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova si sposta sul contribuente quando l'Ufficio fonda l'accertamento su elementi presuntivi idonei; il contribuente deve provare che il reddito non è stato prodotto o lo è stato in misura inferiore.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente a supporto dei poteri istruttori dell'Ufficio e delle conseguenze della mancata esibizione documentale.

  • art. 67, comma 1, lett. b), TUIR n. 917/1986

    Richiamato nel ricorso per sostenere che la plusvalenza da cessione dell'immobile non sarebbe comunque imponibile perché relativo ad abitazione principale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, quando il contribuente non ottempera all'invito a esibire documentazione specificamente richiesta, l'Ufficio può fondare la rettifica anche su presunzioni semplicissime, con conseguente spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per contestare la maggiore o minore plausibilità degli indizi apprezzati dal giudice di merito.
  • La scelta del giudice di merito circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi, e quindi sulla sufficienza della prova presuntiva, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non come errore di diritto salvo che la regola presuntiva sia stata applicata in modo giuridicamente scorretto.
  • Nel processo tributario, il contribuente può vincere la presunzione dell'Ufficio anche con prova contraria presuntiva, purché il giudice di merito ritenga tali elementi idonei a superare il quadro indiziario posto a base dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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