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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26857/2021 del 04/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte privata aveva chiesto alla Corte d'Appello, ai sensi della L. n. 89/2001, un equo indennizzo per l’asserita irragionevole durata di un giudizio di separazione personale iniziato nel novembre 2014 e definito nel luglio 2019. Il consigliere designato prima, e poi la Corte d’Appello in sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, avevano respinto la domanda ritenendo non sufficientemente dimostrata la produzione del fascicolo del giudizio presupposto in copia conforme. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione dell’art. 3 L. n. 89/2001, degli artt. 115, 116 e 221 c.p.c. e delle norme sul processo telematico, sostenendo che il fascicolo del giudizio presupposto fosse stato prodotto in copia conforme all’originale e che la Corte territoriale avesse erroneamente svalutato la documentazione; 2) violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014, contestando la condanna alle spese e la loro liquidazione in misura ritenuta eccessiva e non specificamente motivata. La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi: ha ritenuto che le censure sul primo motivo mirassero in realtà a un riesame del materiale probatorio, non consentito in cassazione, e che non ricorressero violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.; ha inoltre rilevato che, nel procedimento Pinto, la documentazione può essere integrata nella fase di opposizione ma ciò non imponeva un diverso esito, e che la richiesta di udienza pubblica poteva essere disattesa in base alla trattazione cartolare prevista per quel periodo. Sul secondo motivo ha affermato che la condanna alle spese è conseguenza della soccombenza e che la liquidazione non era sindacabile in mancanza di specifica deduzione di violazione dei minimi tariffari. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese del giudizio di legittimità e senza applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando il decreto della Corte d’Appello di Bologna che aveva già respinto l’opposizione proposta nel procedimento di equa riparazione. Ha ritenuto infondate le censure sulla valutazione della documentazione del giudizio presupposto e sulla liquidazione delle spese, escludendo che i motivi denunciassero reali violazioni di legge o vizi di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi è stata statuizione sulle spese del giudizio di cassazione e che, trattandosi di giudizio ex lege Pinto, non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3

    comma 3; comma 4; comma 6; ultima parte del comma 4

    Nel procedimento di equa riparazione il consigliere designato, se ritiene la domanda insufficientemente giustificata, invita il ricorrente a provvedere alla prova; il procedimento ha struttura monitoria e nella fase di opposizione possono essere prodotti gli atti mancanti.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    L’opposizione ha natura pienamente devolutiva e consente l’integrazione documentale nella fase successiva al decreto del consigliere designato.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara di non doverla osservare o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando valuta diversamente prove ritualmente prodotte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge o disattende il principio della libera valutazione in assenza di deroga.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Rileva solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze che mirano al riesame del merito probatorio non integrano i vizi deducibili in cassazione; il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali non è sindacabile come vizio motivazionale.

  • art. 640, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato dall’art. 3 L. n. 89/2001 per la fase monitoria: se la domanda è insufficientemente giustificata, il cancelliere avvisa il ricorrente e lo invita a provvedere alla prova.

  • art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020

    In base ai decreti organizzativi richiamati dalla Corte d’Appello, le opposizioni ex lege Pinto erano trattate con modalità cartolare, con conseguente rigetto della richiesta di udienza pubblica.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese segue il principio di causalità e la soccombenza della parte ricorrente.

  • d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi professionali è discrezionale e non è censurabile in cassazione se non è specificamente dedotta la violazione dei minimi tariffari con indicazione degli importi e delle voci.

  • art. 10, d.P.R. n. 115/2002

    Il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disciplina del raddoppio del contributo unificato è stata ritenuta inapplicabile nel giudizio di equa riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di riesame del materiale documentale o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche: o quando il giudice utilizza prove non acquisite al processo, o quando attribuisce a una prova un regime legale di valutazione diverso da quello previsto; non basta contestare la maggiore attendibilità attribuita a un documento rispetto ad altri.
  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, la fase di opposizione è pienamente devolutiva e consente l’integrazione documentale, ma resta fermo che la decisione sulla sufficienza della prova è sindacabile solo nei limiti propri del giudizio di legittimità.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza secondo il principio di causalità; la censura sulla liquidazione è ammissibile solo se si denuncia specificamente la violazione dei parametri o dei minimi tariffari, non quando si contesta soltanto l’eccessività dell’importo.
  • Nel giudizio ex lege Pinto non opera il raddoppio del contributo unificato e la trattazione può avvenire con modalità cartolare secondo le disposizioni organizzative emergenziali richiamate dalla Corte territoriale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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