Cassazione Civile, Ordinanza n. 15272/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (custode)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da una società avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività di custodia di circa 522 colli sottoposti a sequestro penale e collocati in area coperta per un lungo periodo. La società sosteneva che la liquidazione non fosse conforme alle tariffe dell'Agenzia del Demanio, ritenute applicabili come parametro per la determinazione dell'indennità. Il Tribunale di Roma aveva invece ritenuto che tali tariffe non avessero più valore di uso locale, in ragione di un Protocollo intervenuto tra uffici giudiziari e di liquidazioni difformi, e aveva quindi applicato il criterio residuale dell'art. 2233 c.c., riducendo ulteriormente il compenso in considerazione del modesto valore commerciale della merce custodita. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con un primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 59, commi 2 e 3, dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 e dell'art. 8 disp. prel. c.c., lamentando che il giudice di merito avesse escluso l'esistenza di usi locali e non avesse valorizzato i precedenti provvedimenti di liquidazione fondati sulle tariffe dell'Agenzia del Demanio. Con un secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 2225 c.c. per avere il Tribunale ridotto il compenso calcolato secondo tali tariffe in base al valore commerciale dei beni, mentre, secondo la ricorrente, gli usi locali avrebbero collegato il compenso soltanto all'ingombro dei beni custoditi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha affermato che, nella materia della liquidazione dell'indennità del custode di beni sequestrati, quando la disciplina applicabile rinvia agli usi locali e non siano previste tariffe specifiche per quella categoria di beni, il giudice deve verificare se le tariffe dell'Agenzia del Demanio abbiano in concreto natura di uso locale; non è corretto sostituire tale criterio con il ricorso all'equità o all'art. 2233 c.c. Il fatto che alcuni uffici giudiziari abbiano erroneamente ritenuto vincolante un Protocollo non elimina la natura di uso locale delle tariffe se queste risultano abitualmente osservate nella pratica del settore. Di conseguenza, è stato giudicato erroneo il meccanismo di riduzione del compenso fondato sul valore commerciale dei beni custoditi.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58
Per il custode di beni sequestrati spetta un'indennità determinata sulla base delle tariffe approvate e, in via residuale, secondo gli usi locali; per i beni non coperti da tariffe specifiche deve operare il rinvio agli usi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 59, commi 2 e 3
La determinazione delle tariffe avviene con decreto ministeriale; il giudice di merito deve applicare il sistema previsto dalla normativa speciale, non criteri alternativi non consentiti.
D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5
Per le categorie di beni diverse da quelle espressamente contemplate, la determinazione dell'indennità di custodia va fatta in via residuale con riferimento agli usi locali.
Negli ambiti regolati da leggi e regolamenti gli usi hanno efficacia solo se richiamati; nella fattispecie il richiamo normativo agli usi consente di attribuire loro valore determinativo del compenso.
Non è il parametro corretto quando la disciplina speciale rinvia agli usi locali; il richiamo alla norma generale sui compensi professionali è stato ritenuto erroneo.
È stata invocata dalla ricorrente per contestare la riduzione del compenso; la Corte, accogliendo il ricorso, ha escluso che il valore commerciale dei beni potesse giustificare la decurtazione del compenso determinato secondo gli usi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4
Richiamata nella disciplina di adozione del decreto ministeriale relativo alle tariffe.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale per la liquidazione del compenso rinvia agli usi locali, il giudice deve verificare se una prassi tariffaria concretamente osservata nel settore integri un uso locale, e non può sostituire tale criterio con una valutazione equitativa o con norme generali residuali incompatibili.
- Gli usi locali possono essere desunti da una prassi tariffaria costantemente applicata nel settore e la loro natura non viene meno per il solo fatto che alcuni uffici o giudici abbiano in passato aderito a un protocollo poi ritenuto non vincolante.
- Nel sistema degli usi richiamati dalla legge, non è necessario verificare in modo autonomo e distinto l'opinio iuris ac necessitatis quando il rinvio normativo recepisce e legittima la prassi tariffaria ai fini della determinazione del compenso.
- La valutazione del compenso del custode di beni sequestrati deve restare ancorata ai parametri normativi e agli usi richiamati dalla disciplina speciale; è illegittimo ridurre il compenso sulla base di criteri estranei, come il valore commerciale dei beni, se tali criteri non sono previsti dalla fonte applicabile.
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