Cassazione Civile, Ordinanza n. 10562/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva promossa da una società creditrice, la banca esecutata versava la somma precettata ai sensi dell'art. 494, comma 3, c.p.c. Successivamente il pignoramento veniva dichiarato inefficace e il procedimento esecutivo estinto. La banca presentava allora istanza di restituzione della somma, invocando l'art. 2, comma 2, lett. c-bis, del d.l. n. 143 del 2008, sostenendo che il denaro fosse ancora presso l'ufficio giudiziario al momento della richiesta, che il provvedimento di estinzione fosse irregolare per errata intestazione, che esso non disponesse la restituzione e che non fosse stato comunicato al debitore. Dopo il rigetto dell'istanza e dell'opposizione agli atti esecutivi in primo grado, la banca ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2, lett. c-bis, d.l. n. 143 del 2008 e dell'art. 2935 c.c., per avere il tribunale negato la restituzione nonostante la somma fosse ancora depositata e non fosse valida l'estinzione; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per la condanna alle spese, ritenuta erronea dalla ricorrente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la somma depositata ai sensi dell'art. 494 c.p.c. rientra di diritto nel Fondo Unico Giustizia dopo cinque anni dall'estinzione del processo esecutivo, indipendentemente dal luogo fisico/procedimentale in cui si trovi il deposito, e perché non risultava alcuna richiesta di restituzione o reclamo nel quinquennio. Ha considerato irrilevanti, ai fini della devoluzione al Fondo, l'errata intestazione del provvedimento di estinzione, la mancata previsione espressa della restituzione e la mancata comunicazione al debitore, trattandosi di questioni che non incidono sul meccanismo legale di devoluzione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulle spese, perché meramente apodittico e quindi non idoneo a censurare la corretta applicazione dell'art. 91 c.p.c. Il ricorso è stato respinto con condanna della banca ricorrente alle spese in favore del Ministero; nulla è stato liquidato nei confronti della società intimata non costituita; inoltre è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Il versamento della somma precettata nella procedura esecutiva resta soggetto al regime della somma depositata in relazione al procedimento esecutivo; la successiva devoluzione al Fondo Unico Giustizia opera secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Il provvedimento di cessazione dell'efficacia del pignoramento è qualificato come meramente dichiarativo e produce effetti indipendentemente dalla comunicazione al debitore.
art. 2, comma 2, lett. c-bis), d.l. n. 143 del 2008, conv. con modif. dalla L. n. 181 del 2008
Le somme depositate presso banche o altri operatori finanziari in procedimenti esecutivi non reclamate entro cinque anni dall'estinzione o definizione del procedimento rientrano di diritto nel Fondo Unico Giustizia, con i relativi interessi.
La Corte ne richiama la censura proposta, ma non sviluppa un'autonoma regola applicativa; il motivo è comunque respinto perché la devoluzione al Fondo dipende dal mancato reclamo entro cinque anni.
Le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese a carico della parte soccombente è stata ritenuta corretta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È indicato come parametro del motivo di ricorso sulle spese, ma la censura è stata ritenuta apodittica e quindi inidonea.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Le somme versate dall'esecutato a seguito di pagamento del precetto, se non reclamate entro cinque anni dall'estinzione o definizione del processo esecutivo, sono devolute per legge al Fondo Unico Giustizia, senza che rilevi il luogo materiale del deposito.
- Ai fini della devoluzione al Fondo Unico Giustizia non sono decisive né l'errata intestazione del provvedimento che dichiara l'estinzione, né la mancata previsione espressa della restituzione, quando il dato decisivo sia l'assenza di una richiesta di restituzione o di un reclamo nel termine quinquennale.
- Il provvedimento che dichiara la cessazione di efficacia del pignoramento ha natura meramente dichiarativa e produce i propri effetti indipendentemente dalla comunicazione al debitore esecutato.
- Nel giudizio di legittimità la censura sulle spese deve contenere una critica specifica e argomentata alla statuizione impugnata; una doglianza apodittica è inammissibile.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto alle spese in favore della parte vittoriosa e, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato.
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