Cassazione Civile, Ordinanza n. 27033/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2010 e 2011, concernenti due terreni situati in zona "Punta Palo" nel territorio comunale di Ladispoli. In primo grado aveva sostenuto l'illegittimità degli atti per asserita incompatibilità con precedenti atti e transazioni del Comune, per avvenuto pagamento dell'imposta e per l'esistenza di precedenti decisioni favorevoli relative ad annualità diverse. La CTR ha accolto solo in parte l'appello, rideterminando il valore venale delle aree in 38 euro al mq. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, lamentando che la CTR non avesse considerato i vincoli di inedificabilità derivanti dalla vicinanza all'area protetta del Bosco di Palo, all'oasi WWF e dalla fascia di rispetto stradale, oltre all'inidoneità dell'atto di compravendita del 2008 usato come comparabile; con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la zona fosse sostanzialmente inedificabile per ragioni ambientali e che il Comune, quale attore sostanziale, dovesse provare il credito tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambe le censure perché, sotto l'apparente deduzione di vizi motivazionali e di violazione di legge, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la CTR aveva comunque preso in considerazione gli elementi rilevanti, valorizzando la delibera comunale del 18 giugno 2018 e un atto di compravendita del 14 ottobre 2008, ed aveva logicamente escluso la rilevanza di precedenti giudicati e transazioni riferiti ad annualità differenti; inoltre, il vizio di omesso esame non era configurabile perché il fatto storico era stato considerato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva riportato in modo autosufficiente i documenti richiamati e che non vi era stata inversione dell'onere della prova, poiché la CTR aveva semplicemente apprezzato le prove disponibili, tra cui un documento prodotto dal Comune. Ha anche precisato che, ai fini ICI, un vincolo assoluto di inedificabilità derivante da pianificazione paesaggistica può escludere il presupposto impositivo, ma nel caso concreto la società non aveva allegato né provato che i terreni fossero effettivamente assoggettati a un vincolo assoluto di tal genere. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il Comune si era costituito tardivamente solo per l'eventuale discussione.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992
Per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato secondo il valore venale in comune commercio, tenendo conto delle concrete caratteristiche e potenzialità edificatorie del bene.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non all'omessa valutazione di singoli elementi istruttori o alla richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo, in modo autosufficiente.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda devono essere prodotti e specificamente individuati.
art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004
Le previsioni del piano paesaggistico regionale prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali; un vincolo assoluto di inedificabilità può escludere la natura edificabile dell'area.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico, del dato da cui emerge, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contestare il mancato esame di singoli elementi probatori.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando abbia ritenuto, magari erroneamente, che la parte onerata abbia assolto il proprio carico probatorio.
- Nel giudizio relativo all'ICI sulle aree fabbricabili, i vincoli specifici incidono sul valore venale, mentre i vincoli assoluti di inedificabilità derivanti da pianificazione paesaggistica possono escludere il presupposto impositivo; tale esenzione va però allegata e provata dalla parte che la invoca.
- Ai fini della valutazione del valore imponibile, il giudice può fare ricorso a comparabili e a sopravvenienze urbanistiche, purché il giudizio estimatorio sia svolto in relazione all'annualità accertata e con motivazione logicamente coerente.
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