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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33481/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati)

La controversia

Due difensori avevano assistito un soggetto che agiva in sede civile per ottenere i benefici previsti per le vittime del terrorismo. A fronte del rigetto dell’istanza di liquidazione dei compensi professionali, il giudice di merito aveva ritenuto che il patrocinio a totale carico dello Stato fosse venuto meno per la nomina di più di un difensore, richiamando l’art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione con tre motivi: (1) violazione della disciplina sul patrocinio delle vittime del terrorismo, sostenendo che l’art. 10 della l. n. 206 del 2004 consenta il beneficio in ogni tipo di procedimento e non subordini il patrocinio alla nomina di un solo difensore, sicché non sarebbe applicabile la regola del T.U. spese di giustizia; (2) ulteriore violazione di legge, insistendo sul fatto che l’art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002 riguarderebbe il processo penale e che, comunque, esso presupporrebbe una seconda nomina successiva e non una nomina contestuale di due difensori; (3) violazione dell’art. 1292 c.c. e di altra normativa sulle spese, deducendo che non era stata chiesta la liquidazione di due parcelle, ma di un unico compenso in favore di creditori solidali, così da non aggravare la spesa pubblica.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso diretto per cassazione ex art. 111 Cost. contro l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 ter c.p.c. Ha poi accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati: la disciplina speciale dell’art. 10 l. n. 206 del 2004, che riconosce alle vittime del terrorismo il patrocinio a totale carico dello Stato nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, ha una ratio diversa da quella del patrocinio per i non abbienti; pertanto non è estensibile a tale fattispecie il principio dell’unico difensore ricavato dall’art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002. La nomina congiunta di due difensori non fa cessare né rende inefficace il beneficio, proprio perché qui non opera il meccanismo ordinario di ammissione legato al requisito reddituale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Imperia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    ricorso per cassazione avverso provvedimento decisorio privo di specifica impugnazione

    è ammissibile il ricorso diretto per cassazione contro l’ordinanza del giudice di primo grado quando il provvedimento è decisorio e non è previsto l’appello.

  • art. 702 ter c.p.c.

    l’ordinanza resa in tale procedimento è stata oggetto di ricorso diretto per cassazione.

  • art. 10 L. n. 206 del 2004

    prevede per le vittime del terrorismo e delle stragi il patrocinio a totale carico dello Stato in procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili; la Corte lo qualifica come disciplina speciale, con ratio di sostegno alla vittima e non di tutela del non abbiente.

  • art. 80 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 83 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi.

  • art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002

    il richiedente è assistito da più di un difensore

    pur essendo collocato nel titolo sul processo penale, esprime un principio di carattere generale sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, ma non si applica alla diversa disciplina speciale prevista per le vittime del terrorismo.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per sostenere la richiesta di un’unica liquidazione in favore di creditori solidali.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione della disciplina applicabile.

  • art. 14 preleggi

    richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione della disciplina applicabile.

  • art. 15, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011

    esclude l’appello per l’opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, rendendo ricorribile per cassazione il provvedimento decisorio.

  • L. n. 604 del 2006

    citata nel testo come riferimento per la disciplina del gratuito patrocinio delle vittime del terrorismo nel procedimento di merito.

  • D.Lgs. n. 112 del 2002

    citato dai ricorrenti nel terzo motivo; il testo riporta un riferimento non perfettamente leggibile ma collegato alla disciplina delle spese.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la regola che esclude o fa cessare il beneficio quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, pur collocata nella disciplina del processo penale, può operare come principio generale per i procedimenti civili quando la ratio dell’istituto è quella di garantire il livello essenziale di difesa ai non abbienti.
  • La disciplina speciale del patrocinio prevista per le vittime del terrorismo ha una funzione diversa rispetto al patrocinio ordinario per i non abbienti: è un beneficio di sostegno riconosciuto a una categoria protetta, non subordinato a valutazioni reddituali; perciò non è automaticamente applicabile ad essa la limitazione del numero dei difensori desunta dalla disciplina generale.
  • Quando esiste una disciplina speciale con ratio propria, non è consentito estendere in via analogica una regola della disciplina generale se tale estensione contrasterebbe con la finalità specifica del beneficio speciale.
  • La nomina congiunta di più difensori, in un regime di patrocinio speciale non basato sul requisito reddituale, non comporta di per sé la perdita del diritto alla liquidazione dei compensi a carico dello Stato, se non emerge una disposizione espressa che lo preveda.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., è ricorribile il provvedimento decisorio del giudice di primo grado quando l’ordinamento esclude il grado d’appello e non prevede un rimedio specifico diverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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