Cassazione Civile, Ordinanza n. 29698/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del vizio accolto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi ulteriori sono stati assorbiti.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 2012 e aveva riliquidato le dichiarazioni 2010 e 2011, esponendo perdite collegate a due impianti fotovoltaici acquisiti in locazione finanziaria. A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio aveva comunicato irregolarità, rideterminato reddito imponibile e IRES dovuta, poi emesso cartella di pagamento per la maggiore imposta. La società aveva impugnato la cartella sostenendo la violazione della circolare n. 31/E/2013 e dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000; la CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR aveva confermato la decisione con motivazione molto sintetica. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto: (1) nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva, in violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza spiegare il rigetto dei motivi di appello e avrebbe indicato come centrale una questione mai posta dalle parti; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; (3) violazione dell’art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 e dell’art. 2697 c.c. Il primo motivo è stato ritenuto fondato; gli altri sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo formale e la conseguente iscrizione a ruolo; nella vicenda è la base della cartella di pagamento impugnata.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
Richiamato come fondamento dell’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente; la Corte non ne esamina il merito perché assorbe la questione.
art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisionale; la sua violazione integra nullità.
La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per precisare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà salvo i casi estremi.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; la sua totale mancanza o apparenza integra violazione rilevante in cassazione.
art. 12 preleggi
Richiamato per l’interpretazione delle norme sul vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici generali.
Invocato come secondo motivo per asserita pronuncia su questione non devoluta; il motivo è stato assorbito.
Invocato come terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di appello non può limitarsi a una conferma apodittica della decisione di primo grado: deve confrontarsi con i motivi specifici di gravame e rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello dimostra di avere svolto una autonoma valutazione critica e di avere esaminato, con chiarezza, le doglianze proposte in impugnazione.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al "minimo costituzionale": è denunciabile solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione investe un vizio che comporta la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di legittimità dispone il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
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