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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29698/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso per cassazione, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR meramente apparente e quindi nulla. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce del vizio accolto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi ulteriori sono stati assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva presentato una dichiarazione integrativa per l’anno 2012 e aveva riliquidato le dichiarazioni 2010 e 2011, esponendo perdite collegate a due impianti fotovoltaici acquisiti in locazione finanziaria. A seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Ufficio aveva comunicato irregolarità, rideterminato reddito imponibile e IRES dovuta, poi emesso cartella di pagamento per la maggiore imposta. La società aveva impugnato la cartella sostenendo la violazione della circolare n. 31/E/2013 e dell’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000; la CTP aveva accolto il ricorso, e la CTR aveva confermato la decisione con motivazione molto sintetica. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto: (1) nullità della sentenza per difetto di motivazione effettiva, in violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c., ex art. 360 n. 4 c.p.c., perché la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado senza spiegare il rigetto dei motivi di appello e avrebbe indicato come centrale una questione mai posta dalle parti; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c.; (3) violazione dell’art. 6, comma 15, l. n. 388/2000 e dell’art. 2697 c.c. Il primo motivo è stato ritenuto fondato; gli altri sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Consente il controllo formale e la conseguente iscrizione a ruolo; nella vicenda è la base della cartella di pagamento impugnata.

  • art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000

    Richiamato come fondamento dell’agevolazione fiscale invocata dalla contribuente; la Corte non ne esamina il merito perché assorbe la questione.

  • art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisionale; la sua violazione integra nullità.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per precisare che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà salvo i casi estremi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale; la sua totale mancanza o apparenza integra violazione rilevante in cassazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per l’interpretazione delle norme sul vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici generali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come secondo motivo per asserita pronuncia su questione non devoluta; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato come terzo motivo in tema di riparto dell’onere della prova; il motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza di appello non può limitarsi a una conferma apodittica della decisione di primo grado: deve confrontarsi con i motivi specifici di gravame e rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • La motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello dimostra di avere svolto una autonoma valutazione critica e di avere esaminato, con chiarezza, le doglianze proposte in impugnazione.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al "minimo costituzionale": è denunciabile solo la mancanza assoluta, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Se il primo motivo di ricorso per cassazione investe un vizio che comporta la nullità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di legittimità dispone il rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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