Cassazione Civile, Ordinanza n. 10041/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso monitorio promosso da una lavoratrice somministrata per ottenere euro 8.538,24 a titolo di ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l'anno 2015 e trattamento di fine rapporto, nei confronti sia dell'agenzia di somministrazione datrice di lavoro sia dell'ente sanitario utilizzatore. Il Tribunale, in sede di opposizione proposta dall'ente utilizzatore, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che l'ente avesse già pagato all'agenzia quanto dovuto e che non fosse configurabile una responsabilità solidale azionabile direttamente dalla lavoratrice, richiamando anche l'art. 1292 c.c. La Corte d'appello riformava la decisione e confermava il decreto, valorizzando la natura retributiva delle somme e la solidarietà dell'utilizzatore verso la lavoratrice. In cassazione l'ente sanitario deduceva: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto formato un giudicato interno sulla fonte contrattuale della solidarietà, sostenendo che il primo giudice non aveva affermato un vincolo ex lege o ex contractu e che comunque una solidarietà contrattuale sarebbe incompatibile con l'art. 29 d.lgs. 276/2003; 2) violazione dell'art. 1676 c.c. e del capitolato speciale di appalto, per avere la Corte d'appello escluso l'effetto liberatorio del pagamento effettuato al somministratore prima della domanda; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere ritenuto ammessa la debenza delle somme in favore della dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su un preteso giudicato interno decisivo sulla fonte contrattuale, ma sulla disciplina legale della somministrazione di lavoro e, in particolare, sull'art. 23, comma 3, d.lgs. 276/2003, che prevede la solidarietà dell'utilizzatore con il somministratore per retribuzioni e contributi previdenziali. Ha inoltre ribadito che tale regime di solidarietà si applica anche alla pubblica amministrazione utilizzatrice. Ha considerato assorbita, nella parte codicistica, la censura del secondo motivo e inammissibile la parte relativa alla violazione del capitolato speciale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere ravvisata nella mera diversa valutazione delle prove e la censura ex art. 112 c.p.c. era priva di specificità. Conseguentemente ha confermato la condanna dell'ente ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per lamentare la formazione del giudicato interno; la Corte esclude che vi fosse un giudicato decisivo sulla fonte della solidarietà, trattandosi al più di un'argomentazione del giudice di merito.
invocato insieme all'art. 324 c.p.c. per sostenere il giudicato interno; la Corte non ne ravvisa la violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione delle violazioni di legge nei primi due motivi.
richiamato dal giudice di merito e contestato dalla ricorrente; la Corte non fonda la decisione su tale norma ma sulla disciplina speciale della somministrazione.
art. 23, comma 3, d.lgs. 276/2003
"L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali"
costituisce la base della tutela effettiva del lavoratore somministrato; la solidarietà retributiva e contributiva opera anche nei confronti della pubblica amministrazione utilizzatrice.
richiamato per descrivere la nozione di somministrazione di lavoro come fornitura professionale di manodopera a tempo indeterminato o determinato.
dedotto con il secondo motivo; la relativa censura è assorbita rispetto alla disciplina speciale della somministrazione.
artt. 12 e 13 del Capitolato speciale d'appalto
invocati per sostenere l'effetto liberatorio del pagamento al somministratore; la censura è dichiarata inammissibile quanto alla violazione di tali clausole.
richiamato per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia; la censura è ritenuta generica e quindi inammissibile.
la Corte ribadisce che la sua violazione sussiste solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai casi consentiti, non già quando valuta liberamente le prove offerte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
base per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rapporto di somministrazione di lavoro, l'utilizzatore risponde in solido con il somministratore per i crediti retributivi e contributivi del lavoratore somministrato, in forza della disciplina speciale dell'art. 23, comma 3, d.lgs. 276/2003.
- La solidarietà prevista per la somministrazione è funzionale a garantire l'effettività della tutela del lavoratore e si applica anche quando l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.
- La mera circostanza che l'utilizzatore abbia pagato il somministratore non estingue, di per sé, l'obbligazione solidale verso il lavoratore per i crediti retributivi ancora insoluti.
- Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della decisione e non su semplici argomentazioni o premesse motivazionali.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai casi consentiti; non basta contestare il diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede specificità della censura, non essendo sufficiente un generico dissenso rispetto alla motivazione del giudice di merito.
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