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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05743/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione l'IVA assolta in Italia da una società extra UE operante come tour operator, ritenendo che i servizi di autonoleggio acquistati fossero inseriti in pacchetti turistici soggetti al regime speciale del c.d. sistema base da base e, dunque, non dessero diritto a detrazione o rimborso. La CTR aveva invece confermato le decisioni di merito favorevoli alla società, valorizzando una precedente prassi amministrativa (risoluzione n. 62/1999) e ritenendo che il successivo art. 55 del D.L. n. 69/2013, quale norma di interpretazione autentica, avesse espressamente escluso il rimborso, implicando che in precedenza il rimborso fosse consentito. L'Agenzia, con un unico motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-ter, 19 e 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, dell'art. 55 del D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013 e dell'art. 10 L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR abbia erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA a favore di un soggetto non residente che aveva acquistato beni/servizi compresi nel pacchetto turistico e che il tema dell'affidamento non poteva fondare il rimborso, al più incidendo sulle sanzioni o richiedendo un accertamento concreto delle circostanze che lo integrano.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Richiama l'orientamento consolidato secondo cui, nel regime IVA dei tour operator stabiliti fuori dall'Unione europea, l'IVA assolta in Italia per beni e servizi acquistati e compresi nel pacchetto turistico non è né detraibile né rimborsabile; il regime intertemporale dell'art. 55 del D.L. n. 69/2013, nella parte in cui salverebbe i rimborsi già eseguiti e non recuperati, è disapplicato perché incompatibile con la direttiva 2006/112/CE. Quanto al legittimo affidamento, la Corte ribadisce che esso è principio generale dell'ordinamento tributario, ma richiede una valutazione concreta di apparente legittimità dell'operato amministrativo, buona fede del contribuente e circostanze specifiche idonee a fondarlo; poiché la CTR non ha svolto tale verifica in concreto, la sentenza viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame del merito e delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dedotto per censurare la violazione di legge commessa dal giudice tributario di merito.

  • artt. 38-ter, 19 e 74-ter D.P.R. n. 633/1972

    Sono le norme IVA invocate per escludere il diritto al rimborso/detrazione dell'imposta assolta in Italia da un tour operator extra UE per servizi compresi nel pacchetto turistico.

  • art. 55 D.L. n. 69/2013 conv. in L. n. 98/2013

    La disposizione, letta alla luce del diritto unionale, non può salvare i rimborsi già effettuati e non recuperati se incompatibile con la disciplina IVA europea; va quindi disapplicata la parte intertemporale contrastante.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede opera come principio generale dell'ordinamento tributario, ma richiede una verifica concreta delle circostanze che lo integrano; non può da solo fondare il diritto al rimborso dell'imposta.

  • art. 310 direttiva 2006/112/CE

    È la fonte unionale che impone l'indetraibilità e non rimborsabilità dell'IVA assolta in Italia dai tour operator extra UE per acquisti inclusi nel pacchetto turistico, al fine di attribuire il gettito agli Stati di esecuzione delle prestazioni.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come base costituzionale del principio di tutela del legittimo affidamento.

  • artt. 23, 53 e 97 Cost.

    Sono evocati come ulteriori fondamenti del principio di affidamento e buona fede nell'ordinamento tributario.

  • L. n. 212/2000, art. 10, comma 2

    La norma è letta come ipotesi tipizzata di esclusione di sanzioni e interessi in presenza di affidamento ingenerato dall'Amministrazione, ma non come limite alla portata generale del comma 1.

Massime di principio

  • Nel regime IVA dei tour operator stabiliti in Stati extra UE, l'imposta assolta in Italia per beni e servizi acquistati e inseriti nel pacchetto turistico non è detraibile né rimborsabile quando si tratta di prestazioni rese da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori.
  • Se una norma interna di attuazione dell'IVA armonizzata prevede un regime transitorio incompatibile con la direttiva unionale, il giudice nazionale deve disapplicarla nella parte contrastante.
  • La tutela del legittimo affidamento in materia tributaria è principio generale dell'ordinamento, ma la sua operatività richiede una verifica concreta di: apparente legittimità dell'azione amministrativa, buona fede del contribuente e circostanze specifiche che rendano plausibile l'affidamento.
  • L'affidamento del contribuente, pur potendo incidere sulla disciplina sanzionatoria o sugli interessi, non consente di per sé di riconoscere un diritto sostanziale al rimborso dell'imposta in contrasto con la disciplina applicabile.
  • Quando il giudice di merito invoca il legittimo affidamento per confermare un beneficio fiscale, deve accertare in modo puntuale le circostanze concrete che lo giustificano; in mancanza, la decisione è cassabile per difetto di motivazione in punto di applicazione della norma.
  • In materia di tributi armonizzati, le esigenze di coerenza con il diritto dell'Unione e di parità di trattamento tra contribuenti prevalgono su prassi amministrative o situazioni meramente casuali che producano disparità di trattamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamentoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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