Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21298/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società concessionaria/gestore del servizio idrico integrato aveva impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento di una stazione di sollevamento delle acque reflue da categoria proposta E/3 a categoria D/7. In primo e secondo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, sostenendo l'insufficienza della motivazione dell'atto e la corretta inclusione dell'immobile nella categoria E/3, in quanto impianto destinato esclusivamente a un servizio pubblico e privo di fini di lucro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle norme catastali, assumendo che la CTR avesse trascurato le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua idoneità a essere gestito con criteri imprenditoriali, erroneamente valorizzando la finalità pubblica e l'assenza di scopo di lucro; secondo l'Ufficio, l'attività di depurazione delle acque reflue ha natura economico-industriale e l'impianto va classificato nel gruppo D, in particolare D/7.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, è irrilevante che l'impianto sia destinato a un servizio di pubblico interesse o sia gestito da una società a partecipazione pubblica senza scopo di lucro; ciò che conta è la natura economica dell'attività e la destinazione funzionale dell'immobile. Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Corte ha stabilito che gli impianti industriali di depurazione e smaltimento delle acque reflue, in quanto riferibili a un'attività economica esercitata secondo criteri imprenditoriali, non possono essere censiti in categoria E ma rientrano nel gruppo D, e per il depuratore nella categoria D/7. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto in cassazione.

  • R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato come fonte della disciplina catastale rilevante per la classificazione degli immobili.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato quale normativa catastale da coordinare con gli altri testi di riferimento per il classamento.

  • D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983

    Richiamato come normativa rilevante nella disciplina catastale invocata dall'Ufficio.

  • D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    Richiamato come testo normativo pertinente al sistema di classamento catastale.

  • L. 262/2006, art. 2, comma 40

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    La Corte lo interpreta nel senso che esiste incompatibilità tra categoria E e destinazione commerciale/industriale dell'immobile dotato di autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 5 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 40 del D.P.R. 1142/1949 per definire gli immobili autonomamente utili o produttivi di reddito.

  • art. 40 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 5 R.D.L. 652/1939 per individuare immobili utili o atti a produrre un reddito proprio.

  • L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1

    "I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"

    Richiamata per mostrare che il servizio idrico integrato deve essere gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141

    "Il servizio idrico integrato ... deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità"

    Usato per qualificare il servizio idrico integrato come attività gestita secondo parametri economici.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1

    "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ... Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"

    La Corte lo valorizza per affermare la natura corrispettiva e commerciale della tariffa del servizio idrico integrato.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113

    Richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

  • art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s

    Richiamato solo per indicare che il servizio idrico integrato è ricondotto alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza e dell'ambiente.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato nel passaggio sul requisito teleologico minimo dell'attività imprenditoriale, in connessione con la gestione economica del servizio.

Massime di principio

  • Ai fini del classamento catastale, per gli immobili del gruppo E rilevano le caratteristiche oggettive, tipologico-funzionali, costruttive e dimensionali dell'unità immobiliare, non la sola destinazione a servizio pubblico o l'assenza di fine di lucro del soggetto gestore.
  • L'inclusione in categoria E è incompatibile con immobili o porzioni di immobili aventi autonomia funzionale e reddituale e destinati ad uso commerciale o industriale.
  • Un impianto destinato alla depurazione delle acque reflue, quando inserito in un servizio gestito secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e remunerato tramite tariffa corrispettiva, va considerato espressione di un'attività economica, anche se svolta da società a partecipazione pubblica.
  • La natura pubblica del servizio o del soggetto gestore non esclude la qualificazione imprenditoriale dell'attività, se i ricavi sono idonei a coprire i costi e a remunerare i fattori produttivi.
  • Nel classamento catastale degli impianti di depurazione, la categoria corretta è il gruppo D, e per il depuratore la categoria D/7, quando l'immobile ospita un processo industriale o produttivo non riconducibile alle categorie E.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.