Cassazione Civile, Sentenza n. 6866/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Il proprietario aveva impugnato l'avviso con cui, su richiesta del Comune di Roma e ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, era stato modificato d'ufficio il classamento di un immobile situato in una microzona di Roma. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2016, aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 18 dicembre 2017, aveva invece accolto l'appello dell'Amministrazione, reputando sufficiente la motivazione fondata sullo scostamento rilevato nella microzona e sul raffronto con immobili collocati nella stessa zona censuaria. Con un unico motivo, il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, dell'art. 7, comma 1, della L. 212/2000 e delle disposizioni catastali richiamate, deducendo che l'atto si basava su valutazioni standardizzate e non indicava le caratteristiche specifiche dell'immobile che giustificavano il nuovo classamento.
La decisione
La Cassazione ha accolto l'unico motivo. Ha affermato che, nel riclassamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, non basta indicare lo scostamento dei rapporti tra valori di mercato e valori catastali, i parametri generali o il fatto che l'immobile ricada nella microzona interessata: l'atto deve rendere conoscibili, con riferimento alla singola unità, gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento, comprendendo la qualità urbana e ambientale e le caratteristiche edilizie dell'edificio e dell'immobile. Nel caso concreto, il riferimento indistinto alla microzona e a immobili similari per la sola collocazione non esplicitava i vantaggi concretamente riferibili all'unità; inoltre, le ulteriori ragioni addotte dall'Amministrazione soltanto in appello non potevano integrare ex post la motivazione dell'avviso. La Corte ha quindi cassato la sentenza regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese processuali di tutti i gradi.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.
Il classamento disposto nell'ambito della revisione per microzone richiede, oltre ai presupposti e ai riferimenti generali, l'indicazione degli elementi concreti relativi al contesto e alle caratteristiche edilizie che hanno determinato la variazione della singola unità; la motivazione deve consentire al destinatario di conoscere ex ante le ragioni specifiche del provvedimento.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
L'atto di classamento deve indicare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in modo da rendere conoscibili le concrete ragioni del riclassamento e consentire un'effettiva difesa.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.
La motivazione dell'atto amministrativo deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; nel riclassamento catastale tale obbligo va riferito anche agli elementi concreti che incidono sulla singola unità.
art. 8, commi 2, 3, 6, 7 e 8, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138
In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto (ex plurimis: Cass., Sez. 6, 17 febbraio 2015, n. 3156; Cass., Sez. 6, 21 giugno 2018, n. 16378; Cass., Sez. 6, 26 settembre 2018, n. 23129; Cass., Sez. 6, 8 aprile 2019, n. 9770; Cass., Sez. 6, 23 luglio 2019, n. 19810).
Gli elementi rilevanti per l'attribuzione della classe comprendono sia la qualità urbana e ambientale della microzona sia le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità. Tali elementi devono essere esplicitati in concreto nell'atto.
Da quanto esposto, accolto l’unico motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata, e, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, l’accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Quando, dopo la cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d'ufficio disposto ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, l'indicazione dello scostamento tra valori di mercato e valori catastali e dei riferimenti amministrativi generali non è da sola sufficiente a motivare il provvedimento: occorre esporre gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità.
- La motivazione del riclassamento per microzone deve consentire al contribuente, fin dalla notificazione dell'atto, di individuare le ragioni specifiche della variazione, includendo gli aspetti rilevanti della qualità urbana e ambientale e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare.
- La mera appartenenza alla microzona interessata, il generico richiamo alla sua qualità o il confronto con immobili accomunati soltanto dalla collocazione territoriale non dimostrano, senza ulteriori elementi concreti, le ragioni del diverso classamento della singola unità.
- L'Amministrazione non può integrare nel giudizio la motivazione originaria dell'avviso di riclassamento con ragioni o elementi fattuali non indicati nell'atto; la sufficienza della motivazione si valuta ex ante sulla base del suo contenuto, non sulla base delle difese che il contribuente sia riuscito comunque a svolgere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7005/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7004/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7012/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7006/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6915/2020 del 11/03/2020
- Sentenza civile · 11 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 6916/2020 del 11/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →