Cassazione Civile, Ordinanza n. 18609/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2008, fondato sull’accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con recupero a tassazione di un maggior reddito di euro 111.604, determinato sulla base di indici di capacità contributiva quali velivolo da turismo, premi assicurativi, proprietà di più autoveicoli e abitazione principale. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 6, comma 5, e 12 L. n. 212/2000 per mancata attivazione del contraddittorio preventivo nell’accertamento sintetico; 2) violazione dell’art. 7 L. n. 212/2000 per omessa allegazione all’avviso e al PVC del documento ENAC relativo alle ore di volo, asseritamente necessario per difendersi; 3) violazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 per avere l’avviso attribuito al contribuente il 100% della proprietà della residenza principale, nonostante l’atto di acquisto indicasse una comproprietà al 50% con il coniuge. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e il terzo in parte inammissibile e in parte infondato, evidenziando che per l’anno d’imposta in esame non operava ancora l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo nell’accertamento sintetico, che l’obbligo di allegazione non riguardava documenti non posti a base dell’atto o già conosciuti dal contribuente, e che nel redditometro la prova contraria richiede elementi documentali idonei a dimostrare l’effettiva provenienza non reddituale delle somme e la loro riferibilità alle spese contestate; nella specie, la sola comproprietà dell’immobile non bastava, poiché la comproprietaria non aveva redditi e le spese erano state ricondotte al solo contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, perché per l’annualità considerata non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale nell’accertamento sintetico e la disciplina introdotta dalla riforma del 2010 non era applicabile ratione temporis; il secondo motivo, perché l’allegazione ex art. 7 L. n. 212/2000 riguarda solo gli atti richiamati nell’avviso e non già conosciuti dal contribuente, mentre i dati sulle ore di volo risultavano già superati da quelli desunti dal libretto di volo esibito; il terzo motivo, perché in parte mirava a una rivalutazione del fatto inammissibile in sede di legittimità e, comunque, era infondato, non avendo il contribuente fornito prova contraria idonea a superare la presunzione legale del redditometro. Il contribuente è stato condannato alle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
quarto comma e ss.; sesto comma; versione vigente ratione temporis; modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. n. 78/2010
Nella versione applicabile alla fattispecie, consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi induttivi e configura una presunzione legale relativa, superabile dal contribuente con prova documentale della provenienza non reddituale delle somme o dell’inesistenza/ minor entità del reddito presunto.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non ravvisa vizi decisivi nella motivazione dell’atto.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Invocato per sostenere l’esistenza di un contraddittorio preventivo; la Corte esclude che vi sia, nel caso, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte nega la fondatezza della doglianza.
L’allegazione di altri atti all’avviso è necessaria solo per quelli richiamati nell’atto impositivo e non già conosciuti dal contribuente; non occorre per documenti non utilizzati come fondamento dell’accertamento o superati da altri dati già noti.
effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto
Le modifiche al redditometro introdotte dalla riforma si applicano solo ai periodi d’imposta successivi, non al caso di specie.
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata quale fonte della riforma dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
d.m. 24 dicembre 2012
le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009
Conferma l’applicazione non retroattiva della disciplina del redditometro riformata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia tributaria non esiste, salvo specifica previsione di legge, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi non armonizzati l’assenza di contraddittorio determina invalidità dell’atto solo nelle ipotesi espressamente previste.
- Per l’accertamento sintetico del reddito, la disciplina applicabile è quella vigente ratione temporis, e le riforme che introducono nuove garanzie o nuovi criteri non si applicano ai periodi d’imposta esclusi dal diritto transitorio.
- L’obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda soltanto gli atti richiamati nell’avviso e non già conosciuti dal contribuente; non si estende a documenti che non costituiscono il fondamento effettivo dell’accertamento.
- Il redditometro integra una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità degli indici di capacità contributiva, il giudice non può eliminarne il valore presuntivo, ma può solo verificare l’efficacia della prova contraria offerta dal contribuente.
- La prova contraria nel redditometro richiede elementi documentali idonei a dimostrare non solo l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche circostanze oggettive che rendano plausibile la loro effettiva disponibilità e utilizzazione per far fronte alle spese contestate.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
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