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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23270/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione avente ad oggetto un terreno sito in Roma, località Ponte Galeria, stipulato dal dante causa dei locatori con una società del gruppo telefonico e poi proseguito con la società ricorrente. I locatori avevano chiesto la declaratoria di cessazione del rapporto alla scadenza e il rilascio del fondo; il tribunale aveva accolto la domanda. In appello la conduttrice aveva insistito sull'eccezione di identità del terreno locato rispetto a quello già in uso a un diverso operatore telefonico e la corte territoriale aveva rigettato il gravame, rilevando anche il giudicato interno sulla scadenza del contratto e la mancata riproposizione dell'eccezione ex art. 346 c.p.c. Nel ricorso per cassazione la società conduttrice ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe trascurato una prova confessoria dell'avvenuto rilascio del terreno prima della causa e quindi avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, o comunque rigettarla perché il bene era già stato restituito; la censura, pur evocando anche l'art. 100 c.p.c. e l'art. 116 c.p.c., mirava in sostanza a una rivalutazione del fatto e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza non era correttamente sussunta sotto gli artt. 115 e 2697 c.c.: la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo se l'onere probatorio viene posto a carico della parte sbagliata, mentre la violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi. Nel caso concreto la ricorrente contestava invece la valutazione del materiale probatorio e chiedeva una rivalutazione del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando attribuisce diverso peso alle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione comparativa e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non sono censurabili come violazione di legge solo perché non condivise.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre soltanto se il giudice ne altera la regola di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni, attribuendolo alla parte diversa da quella su cui gravava.

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la carenza di interesse alla domanda di rilascio, ma la Corte non esamina il punto nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 346 c.p.c.

    La corte d'appello aveva ritenuto non riproposta l'eccezione relativa all'identità del terreno; il riferimento è riportato nei fatti, senza autonoma decisione della Cassazione su tale norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È il parametro rispetto al quale si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta un errato riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo quando il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non si configura quando si censura il diverso peso attribuito a prove ritualmente acquisite.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale istruttorio.
  • Laddove il ricorso per cassazione si risolva in questioni di fatto e in un tentativo di rivalutazione probatoria, esso è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere onerato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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