Cassazione Civile, Ordinanza n. 08780/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato alla società debitrice e a un terzo pignorato un atto di pignoramento di crediti verso terzi per il recupero di somme iscritte a ruolo in relazione a cartelle esattoriali relative, tra l'altro, a IMU 2005. La società aveva impugnato l'atto deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito. Dopo una prima fase davanti al giudice dell'esecuzione e il successivo riassunto davanti al giudice tributario, la controversia era stata definita in primo grado con rigetto del ricorso della contribuente; in appello, però, la CTR aveva accolto il gravame ritenendo prescritte le pretese. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 623, L. 147/2013 e dell'art. 2948 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente computato il decorso della prescrizione senza considerare la sospensione prevista dalla norma speciale per i carichi affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013; in particolare, per la cartella relativa all'IMU 2005, tra la notifica della cartella e l'avviso di intimazione del 5 aprile 2016 avrebbe dovuto essere escluso il periodo di sospensione legale dei termini prescrizionali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che la sospensione dei termini di prescrizione prevista dall'art. 1, comma 623, della L. 147/2013 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 e, quindi, anche il caso concreto. La CTR non si è attenuta a tale principio, avendo dichiarato prescritta la pretesa senza considerare la sospensione normativa. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 623, L. 147/2013
"Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione"
La disposizione speciale comporta la sospensione della riscossione e, per il medesimo periodo, della prescrizione per tutti i carichi affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
La questione prescrizionale va verificata tenendo conto anche delle sospensioni previste da norme speciali, che incidono sul decorso del termine.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 48-bis e 72-bis d.P.R. 602/1973
Costituiscono il fondamento normativo dell'azione esecutiva mediante pignoramento di crediti verso terzi da parte dell'agente della riscossione.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di prescrizione prevista da una norma speciale in materia di riscossione si applica a tutti i carichi rientranti nel perimetro temporale previsto dalla legge, senza limitazioni ulteriori non desumibili dal testo normativo.
- Nel valutare l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo, il giudice deve sottrarre dal computo il periodo di sospensione espressamente stabilito dalla disciplina speciale, poiché tale sospensione incide direttamente sul decorso del termine.
- È censurabile per violazione di legge la decisione di merito che dichiari prescritto il credito senza considerare una sospensione legale dei termini applicabile al caso concreto.
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