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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04854/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011 e 2012, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRES, maggiori imposte ritenendo indeducibili le somme accantonate per il trattamento di fine mandato del presidente del consiglio di amministrazione. Secondo l'Amministrazione, tali accantonamenti erano deducibili solo entro i limiti e secondo le modalità previste per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, con richiamo all'art. 2120 c.c. e alla disciplina TUIR. La CTR della Sardegna aveva invece accolto il ricorso della società, affermando che, in assenza di una norma che imponga di applicare al TFM degli amministratori le regole del TFR dei dipendenti, la deducibilità delle quote accantonate non è esclusa anche se superiori al parametro del compenso annuo diviso 13,5, purché il trattamento sia certo, determinato e risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia lamentava violazione degli artt. 17, comma 1, lett. c), 50, comma 1, lett. c-bis, e 105, comma 4, TUIR, nonché dell'art. 2389 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile, anche indirettamente, un criterio di deducibilità svincolato dai limiti del TFR dei lavoratori dipendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento secondo cui, in mancanza di una norma che imponga alle società di applicare al trattamento di fine mandato degli amministratori le forme previste per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, non è applicabile l'art. 2120 c.c. al TFM degli amministratori. Ha inoltre confermato che, ai fini della deducibilità, le quote accantonate sono deducibili per competenza quando la previsione del TFM risulti da atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e ne specifichi anche l'importo; in difetto, opera il principio di cassa ex art. 95, comma 5, TUIR. Poiché la sentenza impugnata si era attenuta a tali principi, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale del motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge

  • art. 17, comma 1, lett. c) TUIR

    richiamato quale base della disciplina fiscale della deducibilità delle quote di trattamento di fine mandato

  • art. 50, comma 1, lett. c-bis TUIR

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione fiscale rilevante per il trattamento degli amministratori

  • art. 105, comma 4 TUIR

    consente la deduzione, secondo il principio di competenza, delle quote accantonate per il trattamento di fine mandato, se sussistono i presupposti richiesti

  • art. 2389 c.c.

    invocato dall'Agenzia nel motivo, ma la Corte non lo ritiene dirimente rispetto alla disciplina fiscale del TFM

  • art. 2120 c.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità al trattamento di fine mandato degli amministratori, norma dettata per il TFR dei lavoratori dipendenti

  • art. 95, comma 5 TUIR

    in assenza dei presupposti per la competenza, i compensi degli amministratori sono deducibili secondo il principio di cassa, nell'esercizio di effettiva corresponsione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    non si applica, nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 17, comma 1, lett. c), e art. 105 TUIR

    nel combinato disposto, consentono la deduzione per competenza delle quote accantonate al TFM alle condizioni indicate dalla giurisprudenza

Massime di principio

  • Il trattamento di fine mandato degli amministratori non è automaticamente soggetto alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti: in assenza di una specifica previsione normativa, non si può estendere l'art. 2120 c.c. al rapporto di amministrazione.
  • Ai fini della deducibilità fiscale degli accantonamenti per TFM, la previsione del trattamento deve risultare da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e deve indicarne l'importo; solo in presenza di tali requisiti opera il principio di competenza.
  • Se mancano i presupposti per la deduzione per competenza degli accantonamenti di TFM, la deducibilità dei compensi degli amministratori segue il principio di cassa, cioè nell'esercizio in cui gli importi sono corrisposti.
  • Il giudice di merito che si conformi all'orientamento consolidato della Cassazione sulla deducibilità del TFM degli amministratori non incorre in violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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