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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35864/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. La lavoratrice chiedeva l'ammissione di un credito per un premio di collaborazione maturato negli anni 2013-2018 e di un ulteriore importo per il 2019, oltre accessori, invocando la prevalenza del contratto individuale sul successivo accordo sindacale aziendale peggiorativo che subordinava l'erogazione del premio al raggiungimento di un determinato risultato di bilancio. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo inderogabile, ai sensi degli artt. 2077 e 2113 c.c., la clausola individuale più favorevole, e aveva escluso la prescrizione facendo decorrere il termine dalla cessazione del rapporto, in ragione della sopravvenuta carenza di stabilità del rapporto di lavoro dopo la riforma dell'art. 18 St. lav. con la l. n. 92/2012. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione del D.L. n. 138/2011 conv. in l. n. 148/2011 e dei principi sul rapporto tra contrattazione collettiva e individuale, sostenendo che la successione di contratti collettivi consente l'applicazione immediata della disciplina successiva anche se meno favorevole; secondo, violazione dell'art. 2948 c.c., per avere il giudice di merito individuato erroneamente il dies a quo della prescrizione nella cessazione del rapporto anziché nel periodo di maturazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, in caso di successione di contratti collettivi di natura privatistica, la nuova disciplina sostituisce immediatamente la precedente, anche se meno favorevole, poiché il divieto di deroga in peius dell'art. 2077 c.c. opera solo nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale; le disposizioni collettive non si incorporano nel contratto individuale e non possono essere conservate come diritto quesito, salvo i diritti già definitivamente acquisiti. Tuttavia, nel caso concreto la censura non ha condotto a cassazione del decreto impugnato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro, richiamando il principio secondo cui, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato non assistiti da un regime di stabilità reale dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012 iniziano a prescriversi dalla cessazione del rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 1 c.c.

    richiamato quale base del privilegio riconosciuto al credito da rapporto di lavoro ammesso allo stato passivo

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato quale base della prededuzione riconosciuta per il credito maturato nel 2019

  • art. 2077 c.c.

    il divieto di deroga in peius opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non tra contratti collettivi succedutisi nel tempo

  • art. 2113 c.c.

    tutela le rinunzie e transazioni su diritti indisponibili del lavoratore, ma non impedisce la sostituzione della disciplina collettiva successiva a quella precedente

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per il termine di prescrizione dei crediti retributivi

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei rapporti privi di stabilità reale ciò coincide con la cessazione del rapporto

  • art. 18 legge n. 300/1970

    la sua novellazione è evocata come elemento che incide sulla stabilità del rapporto di lavoro

  • L. n. 92/2012

    è richiamata come riforma che ha inciso sul regime di tutela del licenziamento, escludendo la stabilità reale nei rapporti considerati

  • d.lgs. n. 23/2015

    richiamato insieme alla riforma del 2012 per escludere un regime di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato per la trattazione camerale e la memoria della ricorrente

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

  • artt. 2077 e 2113 c.c.

    richiamati dal giudice di merito e dalla Corte per la disciplina dei rapporti tra fonti collettive e individuali e la tutela dei diritti indisponibili

Massime di principio

  • In caso di successione tra contratti collettivi privatistici, la disciplina successiva sostituisce immediatamente quella precedente, anche se meno favorevole per i lavoratori, perché il principio di inderogabilità in peius dell'art. 2077 c.c. riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non il rapporto tra diversi contratti collettivi.
  • Le clausole dei contratti collettivi non si incorporano nel contratto individuale di lavoro; esse operano come fonte esterna di regolazione e, perciò, non danno luogo a diritti quesiti a favore del singolo lavoratore, salvo che si tratti di diritti già definitivamente maturati.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di stabilità reale, i crediti retributivi non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 iniziano a prescriversi solo dalla cessazione del rapporto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2948 e 2935 c.c.
  • La tutela dell'irriducibilità della retribuzione e dei diritti indisponibili del lavoratore non impedisce la fisiologica successione delle discipline collettive nel tempo, quando non vi sia una modifica unilaterale del contratto individuale in contrasto con la fonte collettiva applicabile.
  • Quando il ricorso denuncia violazione di legge ma la Corte ritiene corretta l'impostazione del giudice di merito sulla questione decisiva, il ricorso va rigettato con condanna alle spese e applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoRetribuzione e TFRAccertamento del passivo
RamiProcesso civileLavoroFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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