Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31664/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti di una società del settore edilizio, a seguito di verifica fiscale. L’Amministrazione contestava l’indebita deduzione, ai fini delle imposte dirette, di costi relativi a fatture ritenute soggettivamente inesistenti e la correlata indebita detrazione IVA, con applicazione delle sanzioni. Secondo l’Ufficio, le operazioni si inserivano in una frode carosello realizzata mediante società di comodo/cartiere operanti nel commercio all’ingrosso di materiali edili. In sede di rinvio, la CTR aveva accolto la riassunzione della società, annullando gli atti, ritenendo non provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente e considerando non decisivo l’esito del processo penale relativo ad amministratori e consulenti di altra società del gruppo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina in tema di accertamento e presunzioni e dei criteri probatori, per avere la CTR ritenuto insufficiente la prova presuntiva della soggettiva inesistenza delle operazioni e della consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; 3) violazione dell’art. 109 TUIR, assumendo che la questione dei costi dovesse essere decisa considerando anche l’inerenza e la destinazione dei costi stessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito si fosse discostato dal corretto criterio di riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR, infatti, aveva escluso non solo la prova della consapevolezza della frode, ma addirittura la stessa sussistenza della frode/carenza soggettiva del fornitore, nonostante tale profilo fosse già acquisito al giudizio rescissorio. La motivazione è stata giudicata anche carente perché non spiegava in concreto come la società avesse dimostrato di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, né aveva valutato il materiale probatorio in modo unitario e coerente. È stato inoltre precisato che la sentenza penale di assoluzione richiamata dalla CTR non aveva efficacia di giudicato nel processo tributario, trattandosi di pronuncia resa all’esito di giudizio abbreviato e non dibattimentale, quindi fuori dal perimetro dell’art. 21-bis d.lgs. 74/2000. I motivi relativi alla deducibilità dei costi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, per nuovo esame anche sulle questioni residue.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la base del motivo di ricorso per violazione di legge relativo alla valutazione della prova e alla disciplina dell’accertamento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per dedurre la nullità della sentenza per error in procedendo e omessa pronuncia.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    È richiamato dalle controparti per eccepire difetto di autosufficienza del ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dalle controparti per difetto di specificità del motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per denunciare l’omessa pronuncia sulla deducibilità dei costi.

  • art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata in tema di accertamento e ripresa a tassazione dei costi ritenuti indebiti.

  • art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma richiamata in materia di IVA e recupero dell’imposta detratta indebitamente.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    Richiamati per la prova presuntiva degli elementi costitutivi della frode e della consapevolezza del cessionario.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato per la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e per il requisito dell’inerenza.

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    «la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito adibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi»

    La Corte afferma che la norma ha portata strettamente interpretata e non si applica alle sentenze di assoluzione rese all’esito di giudizio abbreviato, ma solo a quelle pronunciate dopo dibattimento sui medesimi fatti materiali e nei confronti del medesimo soggetto.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza esigibile in relazione alla propria qualificazione professionale, di partecipare a una frode fiscale.
  • La prova della consapevolezza del cessionario può essere fornita anche per presunzioni, purché fondate su elementi oggettivi e specifici; il contribuente, una volta assolto tale onere, deve offrire prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • La valutazione degli indizi deve essere unitaria e non atomistica: gli elementi probatori devono essere letti nel loro reciproco completamento, poiché un indizio può rafforzarsi attraverso la convergenza con gli altri.
  • Nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ma può essere valutata solo come elemento di prova, da esaminare nel contesto complessivo del materiale istruttorio.
  • L’efficacia di giudicato attribuita dall’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 alle sentenze penali assolutorie opera solo nei limiti testuali della norma e non si estende alle decisioni rese all’esito di giudizio abbreviato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.