Cassazione Civile, Ordinanza n. 05098/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di parcelle relative ad attività giudiziale e stragiudiziale svolta nell'interesse di una società e di un'altra società in liquidazione. La società ingiunta ha proposto opposizione deducendo l'inesistenza o inesatta quantificazione del credito, l'assenza di un accordo sui compensi, l'erroneità del parametro tariffario applicato e l'avvenuto pagamento di una somma che, secondo essa, estingueva o comunque riduceva il dovuto. Il Tribunale, in sede di opposizione, ha accolto l'opposizione ritenendo non vincolante il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, inesistente un accordo sul compenso, corretto il ricorso ai parametri del D.M. 55/2014 e, soprattutto, ha reputato già integralmente soddisfatto il credito alla luce delle somme versate, liquidando un importo inferiore a quanto già corrisposto. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 14 e 28 d.lgs. 150/2011, dell'art. 633, comma 1, n. 2, c.p.c. e dell'art. 636 c.p.c., per avere il Tribunale disatteso il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine senza adeguata motivazione; (2) violazione dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 4, 5 e 6 D.M. 55/2014, per avere utilizzato un parametro di valore della controversia errato e per non avere applicato gli aumenti tariffari per pluralità di parti e per cause di valore superiore a 520.000 euro; (3) violazione dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 1362 c.c., per avere escluso l'esistenza di un accordo contrattuale sul compenso, nonostante la corrispondenza tra le parti.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, il parere del Consiglio dell'Ordine sulla parcella non è vincolante per il giudice, che può discostarsene; che l'aumento del compenso per la difesa di più soggetti è facoltativo e il suo mancato riconoscimento non è censurabile in cassazione; che, quanto al possibile aumento fino al 30% per le cause di valore elevato, il ricorrente non aveva rispettato il principio di specificità, non avendo riprodotto gli atti necessari a verificare il valore della controversia né dimostrato che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari; infine, ha ritenuto inammissibilmente diretta a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito la censura sull'inesistenza di un accordo sui compensi. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del parere di congruità, ma la Corte esclude che esso imponga tale vincolo in opposizione.
richiamato dal ricorrente in relazione al procedimento di liquidazione dei compensi professionali.
è richiamato per il procedimento monitorio; la Corte ribadisce che il parere del Consiglio dell'Ordine è necessario per il decreto ingiuntivo, ma non vincola il giudice in opposizione.
la Corte conferma la vigenza della necessità della parcella corredata dal parere dell'ordine per l'ingiunzione, senza però attribuire al parere efficacia vincolante nel giudizio di opposizione.
richiamato come norma sulla determinazione del compenso professionale; la Corte lo applica nel senso che il compenso va liquidato secondo i criteri legali in mancanza di accordo provato.
richiamato per la liquidazione dei compensi secondo i parametri forensi.
richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini tariffari.
richiamato per i criteri di liquidazione parametrica dei compensi.
la Corte afferma che l'eventuale aumento fino al 30% per cause di valore superiore a 520.000 euro richiede specifica motivazione del giudice.
richiamato per sostenere un'interpretazione del rapporto e della corrispondenza tra le parti, ma la Corte lo reputa inconferente rispetto all'accertamento di fatto svolto dal giudice di merito.
la Corte lo richiama come principio di specificità del ricorso, rilevando che il ricorrente non aveva riprodotto il contenuto degli atti necessari a sostenere la censura sul valore della controversia.
richiamato per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
prevede l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è rigettato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine è un requisito utile ai fini monitori ma non vincola il giudice della cognizione piena, che può liberamente valutarlo e discostarsene.
- In mancanza di un accordo provato sul compenso, la liquidazione dell'onorario dell'avvocato avviene secondo i parametri forensi applicabili; la deduzione di un accordo deve essere sorretta da elementi probatori specifici.
- Gli aumenti tariffari previsti per la difesa di più parti o per determinate fasce di valore della controversia non operano automaticamente, potendo essere rimessi alla discrezionalità del giudice; la loro mancata applicazione è censurabile solo se viene dimostrata la violazione dei criteri normativi e dei limiti minimi di liquidazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la quantificazione del compenso professionale deve rispettare il principio di specificità, indicando e riproducendo gli elementi processuali decisivi per consentire il controllo di legittimità sul valore della controversia e sui criteri di liquidazione adottati.
- La censura che miri a ribaltare l'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un accordo sul compenso o sul contenuto della corrispondenza tra le parti è inammissibile o infondata se non si confronta con la ricostruzione fattuale già compiuta in sentenza.
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