Cassazione Civile, Ordinanza n. 09364/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto su base concessoria per la realizzazione e gestione di una rete tranviaria leggera. Durante l'esecuzione, la concessionaria formulava riserve superiori al 10% del valore dell'opera e veniva attivata la commissione prevista dall'art. 31-bis della L. n. 109/1994, che con atto del 12 ottobre 2006 riconosceva alla concessionaria, a saldo e stralcio, una somma omnicomprensiva di euro 3.700.000. Nell'accordo era tuttavia previsto che l'obbligo dell'amministrazione fosse subordinato alle formalità connesse all'eventuale riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. n. 267/2000 entro 30 giorni, con facoltà della concessionaria di recedere se ciò non fosse avvenuto. Decorso inutilmente il termine e non essendo stato riconosciuto il debito fuori bilancio, la società conveniva il comune chiedendo la condanna al pagamento della somma pattuita, maggiorata di interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo che l'accordo avesse natura transattiva ma fosse subordinato a una condicio iuris legale, mancando il riconoscimento del debito fuori bilancio. In cassazione la società deduceva, con i primi due motivi, la nullità della sentenza per avere la corte d'appello accolto un'eccezione di inefficacia dell'accordo proposta per la prima volta in appello senza appello incidentale, sostenendo che si trattasse di questione nuova. Con gli altri motivi lamentava violazione degli artt. 191 e 194 d.lgs. n. 267/2000: contestava che una transazione potesse essere qualificata come debito fuori bilancio condizionante la sua efficacia; sosteneva che la mancata attivazione della procedura di riconoscimento non potesse determinare la perdita di efficacia dell'accordo; denunciava inoltre omesso esame del fatto decisivo secondo cui il testo dell'accordo prevedeva solo la facoltà di recesso dell'impresa, non la nullità o inefficacia automatica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la questione fosse nuova in senso processuale, osservando che il tribunale non aveva affatto deciso sulla pretesa esistenza di una condizione legale di efficacia dell'accordo e che, comunque, si trattava di qualificazione giuridica dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in appello in mancanza di giudicato interno. Nel merito ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che gli atti degli enti locali che comportano un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa e dalla copertura finanziaria; in mancanza, discende la nullità del contratto/accordo e non una mera inefficacia o annullabilità. Ha quindi ritenuto che anche la transazione rientri in tale regola e che la mancanza del necessario impegno di spesa renda nullo l'accordo posto a fondamento della domanda di pagamento. Ha inoltre affermato che tale nullità è rilevabile d'ufficio anche in cassazione, perché emergente dagli atti già acquisiti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 31-bis L. n. 109/1994
commissione prevista per un eventuale accordo di composizione
richiamato come base procedurale dell'accordo bonario intervenuto tra le parti
riconoscimento del debito fuori bilancio
richiamato come presupposto legale che nella specie non si è verificato; la Corte ne collega la rilevanza alla validità/efficacia degli atti dell'ente locale
gli enti pubblici non possono effettuare spese se non sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio
la Corte ne ricava che gli atti che comportano obblighi contrattuali per l'ente locale sono validi solo se accompagnati dal relativo impegno di spesa e dalla copertura finanziaria
richiamato dalla parte attrice come base per domandare interessi e ulteriore risarcimento da ritardo
la parte vittoriosa in primo grado non ha onere di appello incidentale, ma solo di riproporre le questioni non accolte per evitare la presunzione di rinuncia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento
richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo
artt. 191 e 194 d.lgs. n. 267/2000
atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale
vengono interpretati nel senso che la mancata copertura/impegno di spesa determina nullità dell'atto negoziale dell'ente, anche se qualificato come transazione
Massime di principio
- Gli atti con cui un ente locale assume un obbligo contrattuale sono validi e vincolanti solo se sono preceduti o accompagnati dal relativo impegno di spesa e dalla copertura finanziaria; in difetto, la conseguenza è la nullità dell'atto e del contratto esecutivo, non la mera inefficacia.
- La transazione stipulata dall'ente pubblico non costituisce un'eccezione alla regola sull'impegno di spesa: anche ad essa si applica il principio per cui l'assenza della necessaria copertura finanziaria comporta nullità.
- La qualificazione di un atto come soggetto a condizione legale di efficacia o come invalido per mancanza di presupposti normativi è questione di diritto rilevabile dal giudice anche d'ufficio, in assenza di giudicato interno ostativo.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per riproporre eccezioni non accolte; la parte parzialmente soccombente deve invece impugnare incidentemente la statuizione sfavorevole, altrimenti si forma il giudicato interno.
- La nullità del contratto fondato su carenza di impegno di spesa può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione, se il relativo fatto emerge dagli atti già acquisiti al processo.
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