Cassazione Civile, Ordinanza n. 11777/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario dodici intimazioni di pagamento notificatele per conto dell’ente della riscossione, fondate su altrettante cartelle esattoriali relative a tributi diversi. In primo grado aveva dedotto la nullità della notificazione delle cartelle presupposte e la prescrizione dei crediti tributari. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione e respinto l’originario ricorso, ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle sulla base della documentazione prodotta dall’impugnante. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell’art. 53 D.Lgs. 546/1992 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR esaminato l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata indicazione delle parti del primo grado; 2) violazione degli artt. 23, 24, 32 e 58 D.Lgs. 546/1992 e dell’art. 153 c.p.c., per avere la CTR ammesso documenti asseritamente tardivi e già dichiarati inutilizzabili in primo grado; 3) violazione dell’art. 4 D.Lgs. 261/1999 e dell’art. 26 D.P.R. 602/1973, perché le cartelle sarebbero state notificate a mezzo di corrieri privati non abilitati e, comunque, la notifica sarebbe stata invalida poiché effettuata da soggetto non legittimato, con conseguente prescrizione dei crediti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per cumulo e sovrapposizione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., oltre che per difetto di specificità, non essendo stati trascritti o riprodotti i passi rilevanti dell’atto di appello; ha inoltre escluso che la doglianza potesse essere riqualificata come omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti e anche se tardivamente prodotti in primo grado, purché riprodotti nel rispetto del termine di cui all’art. 32 D.Lgs. 546/1992. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata, pretendeva una rivalutazione del materiale istruttorio e difettava di specificità, non essendo state trascritte le relate di notifica. Nessuna pronuncia sulle spese per difetto di attività difensiva dell’Agenzia e per la mancata costituzione dell’agente della riscossione; è stata inoltre data atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l’atto di appello deve rispettare i requisiti di contenuto/formalità previsti dal processo tributario; la censura sulla sua inammissibilità non è esaminabile se non adeguatamente specificata e documentata nel ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
non è consentita la mescolanza di censure di violazione di legge e vizio motivazionale sulla stessa questione; l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una questione giuridica o una deduzione difensiva.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, quando necessario, la trascrizione o riproduzione degli atti e documenti rilevanti, anche nei motivi che deducono errores in procedendo.
art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992
nel giudizio tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti.
art. 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992
la produzione documentale in appello è consentita se effettuata nel rispetto del termine previsto dalla norma.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi violazione.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi violazione.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte.
richiamato per sostenere l’illegittimità della notifica a mezzo di corrieri privati; la censura è stata però dichiarata inammissibile/inidonea.
richiamato per contestare la notificazione delle cartelle esattoriali; la Corte non ne ha esaminato il merito per difetto di specificità e per la natura fattuale della doglianza.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. sulla medesima questione: la violazione di legge presuppone l’accertamento del fatto, mentre il vizio motivazionale mira a rimettere in discussione il fatto stesso.
- Il ricorrente deve rispettare il principio di specificità ex art. 366, n. 6 c.p.c., trascrivendo o riproducendo gli atti e i documenti rilevanti in misura sufficiente a consentire il controllo della Corte senza indagini autonome nel fascicolo.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può essere utilizzato per denunciare questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
- Nel processo tributario d’appello è ammessa la produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992; la circostanza che tali documenti fossero già esistenti o siano stati tardivamente prodotti in primo grado non impedisce il loro esame in appello, se nuovamente depositati nel termine di legge.
- Le doglianze sulla nullità o inesistenza della notifica di cartelle o atti presupposti, quando dipendono dal contenuto delle relate o da dati istruttori, devono essere dedotte con specificità e corredate dalla trascrizione del contenuto essenziale dei documenti rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11675/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11676/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11678/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11720/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11721/2025 del 05/05/2025
- ordinanza_civile · 5 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 11723/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →