Cassazione Civile, Sentenza n. 15559/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riformato la decisione di primo grado ritenendo legittimo l'avviso di accertamento per maggior Tarsu/Tia 2011-2012 notificato dal RTI. I motivi principali: (1) illegittimità del RTI perché non tutte le società partecipanti (in particolare Ottogas) erano iscritte all'albo ministeriale previsto per attività di accertamento e riscossione; (2) errata applicazione della disciplina (richiamata la distinzione tra concessione e appalto e l'interpretazione delle attività principali vs secondarie); (3) vizi motivazionali dell'avviso di accertamento e insufficiente indicazione dei presupposti di fatto (in particolare il maggior calcolo della superficie e non considerazione dello spessore dei muri); (4) violazioni delle regole sulla prova e sulla valutazione delle risultanze catastali; (5) eccezione di decadenza dall'attività impositiva sollevata per la prima volta in appello (rilevanza e ammissibilità).
La decisione
Rigetto del ricorso in cassazione. La Corte ha ritenuto valida la costituzione e la rappresentanza processuale del RTI tramite procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di Geset (gestore del RTI), ha confermato che la lex specialis di gara distingueva attività principali e secondarie e che l'iscrizione all'albo ministeriale (art. 53 D.Lgs. 446/1997) è richiesta solo per le società che svolgono le prestazioni principali e fungibili di accertamento e riscossione. La Corte ha inoltre ritenuto non fondate le censure sulla motivazione dell'avviso (la richiesta superficie maggiore desunta da banche-dati comunali crea una presunzione che la contribuente doveva specificamente confutare) e ha dichiarato inammissibile o infondata l'eccezione di decadenza sollevata per la prima volta in appello. In ultima analisi il giudice di legittimità ha confermato la legittimità dell'avviso e l'operatività del RTI così come organizzato nella gara.
Norme richiamate
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici)
art. 37 (disciplina dei raggruppamenti temporanei: orizzontale, verticale, mandato collettivo e rappresentanza dell'impresa mandataria); art. 30 (esclusione di applicazione in materia di concessione di servizi)
I principi sul RTI (distinzione tra orizzontale/verticale/misto, ruolo della mandataria e rappresentanza) sono applicabili anche alle procedure di affidamento di servizi pubblici svolte con pubblica evidenza; la distinzione tra attività principali e secondarie è rilevante per valutare quali imprese debbano possedere requisiti soggettivi.
art. 52, comma 5, lett. b) n.1 e art. 53 (istituzione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate)
L'iscrizione all'albo prevista dall'art. 53 è richiesta per le imprese che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione; non è automaticamente necessaria per le sole imprese addette ad attività secondarie/di supporto, salvo che il bando o i fatti dimostrino il contrario.
D.M. 11 settembre 2000, n. 289
regolamento istitutivo dell'albo previsto dall'art. 53
Regolamenta l'albo citato; la Corte ricorre alla distinzione fra attività principali e secondarie per definire l'ambito di applicazione dell'obbligo di iscrizione.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici)
art. 48 (corrispondente disciplina dei raggruppamenti) e art. 169 (menzione sull'assorbimento delle attività secondarie nella predominanza dell'attività principale)
Conferma e aggiorna i principi sui raggruppamenti; la giurisprudenza amministrativa e di legittimità utilizza tali parametri per valutare i requisiti soggettivi dei partecipanti al RTI.
art. 73 (presunzioni per accertamento in caso di mancata collaborazione del contribuente o impedimento alla diretta rilevazione)
L'accertamento sulla base di banche-dati catastali si fonda su presunzioni semplici che il contribuente deve confutare con prova specifica; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali presunzioni.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
art.1, comma 805 (delega per prevedere iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo per soggetti che svolgono esclusivamente funzioni di supporto)
Dopo questa previsione e il successivo D.M. 13 aprile 2022 n.101 si è creata la possibilità di disciplina specifica per i soggetti che svolgono solo funzioni di supporto, ma tale disciplina è di attuazione e non retroattivamente estende l'obbligo in ogni caso antecedente.
decreto attuativo della l. n.160/2019 per definire criteri di iscrizione separata nell'albo per funzioni di supporto
Normativa di attuazione che disciplina l'iscrizione separata per soggetti che svolgono attività di supporto; utile per la distinzione tra obblighi di iscrizione ma di applicazione successiva ai fatti controversi.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
art. 7 (obblighi di motivazione degli atti impositivi)
L'avviso di accertamento deve essere motivato; la Corte ha ritenuto che la motivazione fornita (richiamo a banche-dati catastali e indicazione degli elementi costitutivi) fosse sufficiente e le doglianze della ricorrente non superassero la presunzione.
art. 360, co.1 (motivi di cassazione: violazione di legge, vizio di motivazione etc.), art. 112 (motivazione della sentenza)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul sindacato di legittimità in materia di motivazione (dovere di limitare il controllo in cassazione ai vizi gravi della motivazione) e ha respinto censure che miravano a rivalutare fatti di merito; ha inoltre ricordato l'inammissibilità della miscela indifferenziata di censures.
Giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE, Causa C-486/21)
interpretazione sul divieto di imporre l'iscrizione all'albo o registro a tutti i membri di un'associazione temporanea quando contrario al principio di proporzionalità
Riferimento al principio Ue di proporzionalità: non si può esigere requisiti soggettivi per tutti i membri dell'ATI se non richiesti in maniera proporzionata rispetto alle attività effettivamente svolte.
Massime di principio
- L'iscrizione nell'albo ministeriale per attività di accertamento e riscossione è richiesta soltanto per le società del RTI che svolgono le attività principali e fungibili di accertamento/riscossione; le società incaricate di attività secondarie/di supporto non devono necessariamente essere iscritte, salvo diversa e specifica previsione di gara o prova contraria.
- La qualificazione delle attività come principali o secondarie è questione di fatto riservata al giudice del merito: in cassazione è sindacabile solo il vizio di diritto, non la rivalutazione probatoria dei compiti effettivamente svolti.
- La validità della rappresentanza processuale del RTI può essere fondata su procura speciale rilasciata dal soggetto responsabile della gestione del raggruppamento (mandante/mandataria delegata), con efficacia anche se successivamente vi è subentro di altro soggetto (es. AdER).
- Gli atti impositivi fondati su banche-dati catastali producono una presunzione di correttezza che incombe sul contribuente l'onere di confutare specificamente; la mancata produzione di prova contraria rende legittimo l'accertamento fondato su tali dati.
- In cassazione la censura sulla motivazione è soggetta a limiti rigorosi: non è consentita la mera richiesta di maggiore completezza motivazionale; sono impugnabili solo gravi vizi (assenza materiale della motivazione, contraddittorietà insanabile, motivazione apparente).
- L'eccezione di decadenza dell'amministrazione dall'esercizio del potere impositivo ha natura di eccezione disponibile e deve essere tempestivamente dedotta nel processo: sollevarla per la prima volta in appello può risultare inammissibile.
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