Cassazione Civile, Sentenza n. 15582/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARES relativo al 2014 per un fabbricato in Via Posillipo adibito a ristorazione. La ricorrente deduceva che i locali erano stati sublocati alla Sire srl (contratto registrato) e quindi non era dovuta la tassa; contestava inoltre aspetti procedurali relativi alla produzione/documentazione del contratto e invocava l'interpretazione dell'art.64 d.lgs. 507/93 che consentirebbe di provare in giudizio, anche in mancanza di denuncia tempestiva di cessazione, di non aver continuato l'occupazione.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale: il punto dirimente è la mancata presentazione della denuncia di cessazione da parte di MP Pagliuca per il 2014 (art.64, co.4 d.lgs. 507/93). La sublocazione, benché documentata, non esonera automaticamente la ricorrente dalla tassa se non risulta che il subentrante abbia effettivamente assolta la tassa nell'anno considerato o se non sia stata presentata, nei termini consentiti dalla giurisprudenza, una denuncia tardiva accompagnata dalla prova della cessazione. Motivi procedurali relativi alla mancata reperibilità del contratto nel fascicolo sono stati ritenuti non incisivi perché la Corte d'appello aveva deciso la causa sulla base della mancata denuncia e non sulla mancata produzione del contratto. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto. Non si provvede sulle spese essendo mancata la partecipazione del Comune; viene riconosciuto l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo l'art.13, c.1‑quater DPR 115/2002 come modificato.
Norme richiamate
art. 64 d.lgs. 507/1993
"Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. (...). 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detezione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio"
La Corte applica il consolidato orientamento della Cassazione: in mancanza di denuncia tempestiva la tassa può comunque non essere dovuta per gli anni successivi solo se il contribuente presenta denuncia tardiva nei termini indicati dalla giurisprudenza (in genere entro sei mesi dalla notifica del ruolo/avviso) e dimostra di non aver continuato l'occupazione, oppure se risulti che il nuovo occupante ha effettivamente corrisposto la tassa. In assenza di tali elementi, l'obbligo tributario permane.
art. 73 e 74 disp. att. c.p.c. (riferimenti procedurali)
La censura per mancata segnalazione della mancanza del documento nel fascicolo è stata ritenuta non mirata alla decisione posta in motivazione. Se la questione decisiva è diversa (qui la mancata denuncia), la mancata annotazione della mancanza del documento non altera il giudizio di merito.
art. 115 e art. 116, comma secondo, c.p.c. (principio di non contestazione nel processo tributario)
Nel processo tributario l'atto impositivo costituisce l'allegazione iniziale dei fatti costitutivi; l'Amministrazione non è tenuta a un'onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto già indicato nell'atto impositivo. Pertanto la mancata 'contestazione' dell'elemento posto dal contribuente non produce automaticamente esonero se l'atto impositivo ha già formulato la deduzione contraria.
Cass. n. 13296/2013
Giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art.64: consente il ravvedimento in sede giudiziaria mediante denuncia tardiva entro termini specifici e la prova della cessazione, o alternativamente prova dell'assolvimento della tassa da parte del nuovo occupante; stabilisce inoltre che l'esonero opera dall'anno successivo a quello della cessazione.
Cass. n. 24577/2015, Cass. n. 37420/2022, Cass. ord. n. 2728/2023
Successive pronunce che hanno confermato e applicato il principio della Cass.13296/2013; in casi analoghi la sublocazione non è stata ritenuta esonero se non accompagnata dalla prova che il subentrante ha pagato la tassa o dalla denuncia tardiva e dalla prova della cessazione.
Cass. n. 16984/2023 e Cass. n. 19806/2019
Precedenti che chiariscono il principio di non contestazione nel processo tributario: l'Amministrazione non deve integrare le allegazioni oltre quanto contenuto nell'atto impositivo; l'oggetto del giudizio è l'atto impugnato nei limiti delle censure del ricorrente.
art.13, comma 1‑quater, DPR n.115/2002, modificato dalla L. n.228/2012
Norma relativa al contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un ulteriore importo a carico della parte ricorrente.
Massime di principio
- Se si cessa l'occupazione di un immobile occorre presentare la denuncia di cessazione entro l'anno di cessazione: in mancanza l'esonero per gli anni successivi è possibile solo denunciando tardivamente entro i termini previsti dalla giurisprudenza e provando di non aver continuato l'occupazione, oppure dimostrando che il nuovo occupante ha pagato la tassa.
- Un contratto di sublocazione, anche se registrato, non sostituisce la denuncia di cessazione ai fini dell'esonero tributario: è necessario dimostrare l'effettivo assolvimento del tributo da parte del subentrante o la tempestiva (o nei termini ammessi) denuncia di cessazione accompagnata da prova.
- In sede giudiziaria è importante che tutta la documentazione rilevante sia effettivamente acquisita al fascicolo; tuttavia, se la decisione di merito si fonda su ragioni diverse (es. omissione della denuncia), la sola mancanza materiale di un documento potrebbe risultare non decisiva.
- Nel contenzioso tributario l'atto impositivo costituisce l'allegazione iniziale dei fatti: l'Amministrazione non è tenuta a integrazioni oltre quanto già indicato; il contribuente deve quindi focalizzare le proprie difese sulle circostanze che possono effettivamente incidere sulla soluzione del rapporto tributario.
- Prassi consigliata: conservare prova del pagamento del tributo da parte di eventuali subentranti e, se si omette la denuncia di cessazione, presentare tempestivamente denuncia tardiva nei termini giurisprudenziali (e raccogliere prove della cessazione) non appena si riceve notifica di ruolo o avviso.
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