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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15565/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto inammissibili le opposizioni della società avverso avviso di accertamento Tarsu/Tia anni 2010-2012 per un immobile destinato a ristorazione. La società deduceva: (i) necessità di sospensione del processo per giudicato pregiudiziale pendente in Cassazione; (ii) violazione delle norme sul presupposto impositivo (Decreto Ronchi) essendo i locali effettivamente occupati da terzi in forza di sublocazione e quindi MP Pagliuca non sarebbe stata legittimata passivamente; (iii) omissione di valutazione di fatto decisivo (contratto di sublocazione registrato); (iv) nullità dell'avviso per assenza di iscrizione all'albo MEF di alcune società del RTI (in particolare Ottogas) ai sensi dell'art.53 d.lgs. 446/97 e D.M. 289/2000

La decisione

La Corte ha: (i) accolto in rito l'eccezione di incompetenza/inesistenza della legittimazione passiva del Comune di Napoli, cassando senza rinvio la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto proponibile il processo contro il Comune (il Comune era estraneo perché l'accertamento e la riscossione furono svolti da Sapna spa e poi affidati al RTI); (ii) respinto il ricorso nel merito e lo ha dichiarato inammissibile/infondato nelle doglianze relative alla pretesa impositiva, per effetto del giudicato intervenuto tra le parti (Cass. ord. n. 2728/23) che aveva definitivamente escluso la perdita della legittimazione tributaria per mancata denuncia di cessazione; (iii) rigettato il motivo relativo all'illegittimità per mancata iscrizione all'Albo Mef, statuendo che l'iscrizione è richiesta solo per le imprese del RTI che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione, mentre le imprese che svolgono attività secondarie/di supporto (come accertato per Ottogas) non devono essere iscritte; (iv) condannato la ricorrente alla rifusione delle spese a favore del Comune (euro 6.000 + esborsi) e ha compensato le spese nei confronti del RTI

Norme richiamate

  • art. 295 cod. proc. civ.

    Regola la sospensione del processo per decisione pregiudiziale: la sospensione richiede che la causa pregiudiziale sia realmente e attualmente pendente; se il giudizio pregiudicante si è definito la sospensione non sussiste

  • art. 268 e 269 d.lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi)

    Richiamate come disciplina del presupposto impositivo Tarsu/Tia (rifiuti): il tributo grava su chi occupa o detiene i locali produttori di rifiuti; tuttavia la questione della legittimazione passiva è stata ritenuta preclusa dal giudicato intervenuto

  • art. 62 d.lgs. n. 507/1993

    Previsione sulla comunicazione di cessazione dell'occupazione: la mancata comunicazione della cessazione è elemento decisivo per mantenere la legittimazione tributaria a carico del precedente soggetto

  • art. 52, comma 5, lett. b) e art. 53 d.lgs. n. 446/1997 e D.M. 11/9/2000 n. 289

    "Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni"

    La norma istituisce l'Albo per i soggetti abilitati all'accertamento e riscossione. La Corte interpreta che l'iscrizione è richiesta per quelle imprese del RTI che svolgono attività principali e fungibili di accertamento/riscossione; le imprese che svolgono attività secondarie di mero supporto non devono essere iscritte (accertamento della natura principale/secondaria è di merito)

  • d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art. 37) / d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    Disciplina i Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI): distingue RTI orizzontali, verticali e misti; chiarisce che requisiti soggettivi possono essere richiesti singolarmente e secondo l'attribuzione delle prestazioni; il RTI non costituisce un autonomo centro di imputazione giuridica

  • Cass. SS.UU. n. 2951/2016 (giurisprudenza citata)

    Principio che il giudice può rilevare d'ufficio, anche in Cassazione, la mancanza di legittimazione attiva o passiva emergente dagli atti; l'eccezione può essere proposta anche per la prima volta in Cassazione

Massime di principio

  • La sospensione del processo in presenza di causa pregiudiziale è giustificata solo se la causa pregiudicante è effettivamente pendente: se si è definita durante il giudizio non sussiste più motivo di sospensione
  • Il giudicato tra le stesse parti impedisce la riapertura in successivi giudizi delle stesse questioni di fatto e di diritto già definitivamente decise (res judicata)
  • Il Comune può essere privo di legittimazione passiva quando, per disciplina normativa o contrattuale, attività di accertamento e riscossione sono state assegnate a società terze (es. società provinciale o RTI) e il rapporto impositivo è stato formato ed emesso da tali soggetti
  • Nel contratto di RTI l'iscrizione all'Albo MEF (art.53 d.lgs. 446/97) è richiesta soltanto per le imprese che svolgono le attività principali e fungibili di accertamento/riscossione; le imprese che svolgono attività secondarie/di supporto non necessitano di iscrizione (accertamento della natura principale/secondaria è valutazione di merito)
  • Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non costituisce un autonomo soggetto giuridico a fini di imputazione: occorre verificare a quale impresa del raggruppamento sia effettivamente imputabile l'atto (e il relativo requisito di iscrizione), secondo quanto previsto dall'atto di gara e dal disciplinare
  • Il giudice di merito ha responsabilità primarie nell'accertamento dei fatti (es. attribuzione di attività principali o secondarie nel RTI, prova della cessazione dell'occupazione): molte questioni di prova e qualificazione contrattuale non sono sindacabili nuovamente in Cassazione quando siano già state definite

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