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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15563/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento Tarsu 2012 per immobile adibito a studio legale, notificato dal RTI concessionario della riscossione. Le censure principali: (i) illegittimità dell'operato del RTI in mancanza dell'iscrizione di tutte le imprese partecipanti all'albo ministeriale previsto dall'art. 53 d.lgs. 446/1997 (in particolare richiesta dell'iscrizione anche per Ottogas s.r.l.); (ii) errata qualificazione dell'affidamento (concessione vs. appalto) e della distinzione tra attività principali e secondarie; (iii) decadenza del potere impositivo per l'annualità 2012; (iv) illegittimità dell'accertamento presuntivo e del calcolo della superficie tassabile; (v) eccessività e illegittimità della misura delle sanzioni applicate (200%).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento emesso dal RTI e la valutazione del giudice di merito circa la qualificazione delle attività svolte dalle singole imprese del raggruppamento (Ottogas qualificata come svolgente attività secondarie/di supporto, per le quali non era necessaria l'iscrizione all'Albo ai sensi della disciplina vigente ratione temporis). Sono state respinte le doglianze sulla decadenza per il 2012 (la data rilevante è quella in cui l'ente ha posto in essere gli atti necessari alla notifica e non la conoscenza del contribuente) e quelle relative alla mancata prova da parte della contribuente dell'inesattezza della superficie tassabile (onere della prova a carico del contribuente). Tuttavia, la Corte ha accolto in parte il ricorso concernente le sanzioni: poiché l'avviso aveva determinato le sanzioni in misura del 200% facendo riferimento a due annualità, e l'annualità 2011 era risultata definitivamente decaduta, le sanzioni dovevano essere rideterminate alla luce della sola annualità valida (remessione della determinazione al giudice del merito per rideterminazione). Conseguentemente la sentenza è stata cassata limitatamente alla determinazione delle sanzioni e rinviata per nuovo esame su tale punto; per il resto la sentenza impugnata è confermata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 446/1997 art. 52 e art. 53

    L'iscrizione all'Albo ministeriale prevista dall'art. 53 è richiesta per i soggetti chiamati a svolgere le attività principali di accertamento e riscossione. In raggruppamenti misti l'obbligo sussiste solo per le imprese che svolgono prestazioni tra loro fungibili e quindi le attività principali; le attività meramente di supporto possono non richiedere l'iscrizione, valutazione comunque riservata al giudice di merito.

  • d.lgs. 163/2006 art. 37 (disciplina RTI)

    La distinzione tra RTI verticale, orizzontale o misto e la distinzione fra prestazioni principali e secondarie rilevano per stabilire quali requisiti soggettivi devono essere posseduti da ciascun partecipante. Le procure e i mandati nel RTI agevolano i rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice ma non estendono automaticamente la rappresentanza verso i terzi estranei al rapporto contrattuale.

  • d.lgs. 507/1993 art. 73 co. 3

    Consente l'accertamento in base a presunzioni semplici in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione; l'ente può utilizzare incroci di banche dati e presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., salvo prova contraria del contribuente.

  • legge 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 co. 161

    Termine quinquennale di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice; la decorrenza va valutata alla luce della data di inizio dell'occupazione/detenzione e della denuncia, con distinzione tra occupazioni anteriori o successive al 20 gennaio.

  • art. 2729 cod. civ.

    Regime delle presunzioni semplici: ammissibilità di accertamenti basati su presunzioni semplici nei casi di mancata collaborazione, con onere per il contribuente di fornire prova contraria per vincere la presunzione.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    Il termine quinquennale per la notifica dell'atto di contestazione/irrogazione delle sanzioni trova applicazione; l'avviso di accertamento notificato entro il quinquennio può valere anche come atto di contestazione delle sanzioni.

  • d.m. 11 settembre 2000 n. 289

    Regolamentazione dell'Albo dei soggetti abilitati all'accertamento e alla riscossione; richiamato nel quadro della necessità o meno dell'iscrizione per i partecipanti al RTI.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973 (principio di scissione degli effetti della notificazione)

    Rileva, ai fini della decadenza, la data in cui l'ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica (data di spedizione/attuazione dell'atto) e non la successiva presa di conoscenza da parte del contribuente; applicato anche per atti impositivi.

  • art. 112 cod.proc.civ. e art. 360 cod.proc.civ.

    Richiamati con riferimento all'onere del giudice di pronunciarsi su tutte le questioni sollevate e alle censure in cassazione (motivi, vizio di motivazione, omesso esame di fatti decisivi).

Massime di principio

  • In raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) misti o verticali, l'obbligo di iscrizione nell'Albo ministeriale per attività di accertamento e riscossione riguarda solo le imprese che svolgono le prestazioni principali e fungibili; le altre imprese che eseguono attività di mero supporto non richiedono necessariamente l'iscrizione, salvo che dal bando o dagli atti non risulti diversamente o salvo che il giudice del merito non accerti il contrario.
  • La legittimità dell'avviso di accertamento emesso da un RTI è valutata con riferimento alla ripartizione effettiva delle competenze tra le imprese del raggruppamento: se l'atto è adottato dalla società mandataria (o da chi risulta incaricato delle attività principali) e la documentazione di gara attribuisce a quella società le funzioni principali, l'accertamento è legittimo anche se alcune mandanti non risultano iscritte all'Albo per attività secondarie.
  • Per il calcolo dei termini di decadenza rileva la data in cui l'ente ha compiuto gli atti necessari alla notifica (principio di scissione degli effetti della notificazione); dunque la data di spedizione o di adozione dell'atto può essere rilevante rispetto alla data di effettiva conoscenza del contribuente.
  • L'amministrazione può fondare accertamenti su incroci di banche dati e su presunzioni semplici (art. 2729 c.c. e art. 73 d.lgs. 507/1993) in caso di mancata collaborazione del contribuente; l'onere di provare l'errore spetta al contribuente.
  • Se le sanzioni sono state determinate unitariamente facendo riferimento a più annualità e successivamente una o più di tali annualità risultano decadute definitivamente, le sanzioni devono essere ricalcolate in relazione alle sole annualità valide; ciò può comportare la cassazione parziale dell'atto e il rinvio al giudice di merito per la rideterminazione.
  • La rappresentanza processuale del RTI può avvenire mediante procura rilasciata dal legale rappresentante della mandataria o, previa autorizzazione, da altro rappresentante indicato nell'atto costitutivo del raggruppamento; tuttavia il potere di rappresentanza verso terzi non si estende automaticamente se non risulta attribuito nei limiti contrattuali e di mandato.

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