Cassazione Civile, Sentenza n. 15597/2025 del 11/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Muller: l'Ufficio aveva notificato a Muller avvisi di accertamento per gli anni 2006-2007 ritenendolo amministratore di fatto di Tecnosette Consulting s.r.l. coinvolta in un giro di fatture false (cartiera) e lo chiamava a rispondere di maggiori imposte e sanzioni. In cassazione l'Agenzia censurava l'esclusione della responsabilità dell'amministratore di fatto per le sanzioni tributarie richiamando, fra l'altro, l'art.11 d.lgs. 472/1997 e l'art.7 d.l. 269/2003, sostenendo che, se la società è stata costituita o usata artificiosamente a fini illeciti, le sanzioni possono essere irrogate alla persona fisica che ha beneficiato delle violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che la CTR non avesse escluso "tout court" la responsabilità dell'amministratore di fatto, ma avesse deciso sulla base di un diverso presupposto: l'assenza di automatica successione degli amministratori nei rapporti tributari della società estinta e la mancata motivazione dell'atto impositivo in ordine a una responsabilità personale di Muller (mancanza di contestazione ai sensi dell'art.3 DPR 602/1973 e assenza di accertamento preventivo alla società prima della cancellazione). Inoltre la Corte ha osservato che la questione della fittizietà della società (necessaria per derogare alla regola dell'applicazione delle sanzioni alla sola persona giuridica) non era stata trattata nel giudizio di merito e non era stata dedotta adeguatamente agli atti: quindi l'Agenzia non poteva introdurre tale nuova questione in sede di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 11)
Riferita dall'Agenzia come norma sulle sanzioni amministrative tributarie; la Corte rileva che il ricorso non ha affrontato la ratio della sentenza di merito relativa all'imputazione delle sanzioni all'amministratore di fatto
d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326) (art. 7)
Norma richiamata dall'Agenzia per sostenere che le sanzioni tributarie possono colpire la persona fisica in presenza di fittizietà societaria; la Corte ricorda però il principio consolidato secondo cui le sanzioni relative al rapporto tributario proprio della società restano, di norma, a carico della persona giuridica, salvo che emerga la fittizietà della stessa
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 36)
Richiamato in sede di merito dalla CTR come riferimento alla responsabilità degli amministratori, ma la CTR rilevò che l'accertamento non aveva preliminarmente notificato atti alla società prima della cancellazione, dunque non operavano i presupposti di tale responsabilità
D.P.R. 20 giugno 1973, n. 602 (art. 3)
La Corte osserva che l'atto impositivo non conteneva espressa contestazione della responsabilità personale ai sensi dell'art.3, per cui non poteva essere ritenuto idoneo a gravare l'amministratore di fatto di un obbligo fiscale mai accertato nei confronti della società
Codice civile (artt. 1176 e 1218)
Richiamati dalla CTR in relazione agli obblighi di diligenza e responsabilità contrattuale; la sentenza impugnata rilevava l'assenza di una motivazione che richiamasse la violazione di tali norme con riferimento a distrazione di attività patrimoniali della società
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 6, comma 11)
La Corte chiarisce che la sospensione dei termini per impugnare prevista dalla norma (in vista di definizione agevolata) è automatica e si applica anche all'Amministrazione finanziaria quando la lite è definibile; l'eccezione di tardività del ricorso dell'Agenzia è stata quindi rigettata
Massime di principio
- La responsabilità dell'amministratore di fatto per sanzioni tributarie non è automatica: occorre una contestazione e una motivazione specifica che colleghino l'illecito alla responsabilità personale, o l'accertamento che la società sia una fictio/eschermo societario a vantaggio dell'amministratore.
- Se la società è estinta o cancellata, gli amministratori (anche di fatto) non subentrano automaticamente nei rapporti tributari e non possono essere gravati di obblighi fiscali mai accertati previamente nei confronti della società.
- Per derubricare la responsabilità dalla persona giuridica alla persona fisica è necessario provare (anche con presunzioni adeguate) la fittizietà o la vitalità apparente della società usata come schermo; tale questione deve essere dedotta e trattata nel merito per poter essere esaminata in cassazione.
- In cassazione non è ammissibile sollevare nuove questioni di fatto o di diritto che richiedano accertamenti probatori non compiuti dal giudice di merito, salvo che tali questioni siano state previamente dedotte e risultino dagli atti.
- La sospensione dei termini per impugnare prevista dalle norme di definizione agevolata opera automaticamente (ove la lite sia definibile) e riguarda anche l'Amministrazione finanziaria; eccezioni fondate sulla presunta tardività del ricorso vanno valutate alla luce di tale sospensione automatica.
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