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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15593/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP di Milano favorevole al contribuente: l'Agenzia contestava l'esclusiva esclusione della responsabilità sanzionatoria personale nonostante la qualifica incontestata di amministratore di fatto della Bms Job soc. coop., nonché la presunta carenza motivazionale dell'atto impositivo quanto alla responsabilità personale. In cassazione sono stati dedotti vizi di diritto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) con richiamo a norme sanzionatorie (art. 11 d.lgs. 472/1997 e art. 7 d.l. 269/2003) e a profili di motivazione (art. 132 c.p.c., art. 36 e 61 d.lgs. 546/1992). Tuttavia la Corte si è pronunciata sul profilo procedurale della tempestività dell'impugnazione in cassazione e sulla regolarità delle notifiche

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine semestrale di impugnazione (art. 327 c.p.c. come modificato) con computo secondo il sistema civile ex nominatione e con aggiunta dei 31 giorni di sospensione feriale; il termine è quindi scaduto il 13/10/2019 e, prorogato al 14/10/2019 cadendo il giorno precedente di domenica. La prima notifica è stata effettuata il 14/10/2019 ma risultata non perfezionata per irreperibilità; la ripresa del procedimento notificatorio è avvenuta solo il 16/12/2019, oltre il termine massimo (pari alla metà del termine previsto per l'impugnazione) previsto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e senza prova di circostanze eccezionali. Pertanto il ricorso è inammissibile e l'Agenzia è condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 2.300,00 a titolo di compenso

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato come fondamento dei motivi di cassazione (n. 3 e n. 4) ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività

  • art. 327 cod. proc. civ.

    Il termine per proporre il ricorso per cassazione è semestrale (riduzione da un anno a sei mesi) e va calcolato secondo il sistema civile ex nominatione

  • art. 155 cod. proc. civ.

    Applicato il principio di proroga quando il termine scade in giorno festivo (proroga al primo giorno feriale successivo)

  • art. 2963 cod. civ.

    Richiamato insieme all'art. 155 per confermare il criterio di computo civile del termine (ex nominatione)

  • art. 325 cod. proc. civ.

    Usato come parametro per fissare il limite massimo entro il quale deve essere ripresa la notificazione; la giurisprudenza ha indicato la metà del termine previsto dall'art. 325 come massima dilazione tollerabile per completare la notificazione

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alle sanzioni; la Corte non si è pronunciata sul merito dell'interpretazione per via dell'inammissibilità procedurale

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    Citato dall'Agenzia in relazione alle sanzioni amministrative; non valutato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità

  • art. 132 cod. proc. civ.

    Richiamato dall'Agenzia per censurare la motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha invece rigettato l'esame di merito per ragioni processuali

  • art. 36 e art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati in relazione ai profili di motivazione nel giudizio tributario; non sono stati esaminati nel merito

  • Cass. Sez. U. 15/07/2016, n. 14594 (giurisprudenza)

    Principio applicato: se la notifica richiesta non va a buon fine per cause non imputabili al notificante, la parte deve riprendere immediatamente il procedimento e portarlo a completamento con tempestività; la ritardata ripresa oltre la metà del termine previsto per l'impugnazione determina l'inefficacia della protezione derivante dalla richiesta originaria, salvo prova di circostanze eccezionali

  • Cass. Sez. U. 24/07/2009, n. 17352 (giurisprudenza)

    Richiamato il principio che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e non richiede preventiva autorizzazione giudiziale

Massime di principio

  • Il termine per proporre ricorso in Cassazione nelle materie civili/tributarie è quello semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. (ove applicabile), calcolato secondo il metodo civile ex nominatione: il termine scade all'ultimo istante del giorno corrispondente del mese e va aggiunta la sospensione feriale di 31 giorni (1-31 agosto) se ricade su periodo successivo al 2015
  • Se la prima notifica richiesta non si perfeziona per irreperibilità non imputabile al notificante, il notificante deve riprendere immediatamente la procedura e completarla con tempestività: la giurisprudenza ritiene che, a pena di perdita degli effetti della richiesta iniziale, la ripresa debba avvenire entro un termine massimo pari alla metà del tempo previsto per l'impugnazione, salvo prova di circostanze eccezionali
  • Non incombe all'istante l'obbligo di verificare ex ante cambi di domicilio del destinatario rispetto all'indirizzo indicato in sentenza; tuttavia, una volta appreso dell'esito negativo della notifica, la parte deve attivarsi senza indugio e la prova del momento della conoscenza dell'esito negativo grava sul notificante
  • Quando la notifica di un ricorso per Cassazione viene compiuta oltre il termine risultante dal conteggio civile (tenendo conto di proroghe e sospensioni), il ricorso è inammissibile per tardività e il merito non viene valutato
  • In caso di notifiche infruttuose o difformi, è prudente riprendere immediatamente il procedimento notificatorio e documentare le ragioni di eventuali ritardi per poter dimostrare circostanze eccezionali qualora il termine venga superato

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