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Decreto

DECRETO 13 aprile 2022, n. 101

Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate

Normativa italiana22G00110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’albo MEF dei soggetti abilitati alla liquidazione, all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e, in sezione separata, dei soggetti che svolgono esclusivamente attività propedeutiche di supporto. Stabilisce categorie ammesse, requisiti e procedura d’iscrizione, obblighi annuali, vigilanza e poteri della Commissione, nonché sospensione, cancellazione e decadenza. Il testo segnala l’abrogazione del regolamento quando entreranno in vigore i nuovi provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 147/2026; le iscrizioni pregresse restano efficaci e vanno attestate entro 90 giorni.

Albo dei soggetti abilitati alla gestione e al supporto della riscossione delle entrate locali

Albo per la gestione delle entrate locali

Il regolamento istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze l’albo dei soggetti che gestiscono la liquidazione e l’accertamento dei tributi e la riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali. Prevede inoltre una sezione separata per i soggetti che svolgono esclusivamente attività e funzioni di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione.

Ambito e soggetti iscrivibili

Per «enti locali» si intendono province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra enti locali. Le attività di supporto possono essere svolte anche dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria.

Sono iscrivibili, secondo le condizioni previste dal regolamento:

  • società di capitali che gestiscono le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, nonché società di capitali che svolgono esclusivamente attività di supporto;
  • società indicate dall’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 4), del decreto legislativo n. 446/1997;
  • operatori stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea che esercitano le attività considerate;
  • società a capitale interamente pubblico di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446/1997;
  • Agenzia delle entrate-Riscossione (ADER), che, su richiesta, è iscritta di diritto e beneficia delle specifiche esenzioni indicate dal regolamento.

Le società interessate non possono svolgere attività di commercializzazione della pubblicità. Per le società di capitali sono inoltre previste limitazioni relative al controllo esercitato dai soci su altri iscritti e ai rapporti con soggetti che commercializzano pubblicità. Lo statuto deve prevedere l’inefficacia verso la società dei trasferimenti inter vivos di quote o azioni non autorizzati preventivamente dalla Commissione e l’esclusione dell’attività di commercializzazione pubblicitaria. Non è iscrivibile una società già cancellata, salvo che la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa società. Gli enti locali e i soggetti interessati devono informare tempestivamente la Commissione degli accordi per la costituzione di gruppi di imprese, esclusi i raggruppamenti temporanei costituiti per partecipare alle gare.

Domanda e requisiti per l’iscrizione

La domanda, presentata dal legale rappresentante alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del MEF, deve essere corredata dalla prova del pagamento della tassa di concessione governativa per l’anno in corso e dai documenti o dalle dichiarazioni sostitutive richiesti per comprovare i requisiti. Occorre anche un’attestazione notarile o del collegio dei revisori circa l’esistenza e l’integrale versamento del capitale, in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria. Il procedimento si conclude entro 180 giorni.

Il capitale minimo è quello stabilito dall’articolo 1, comma 807, della legge n. 160/2019; il requisito non può essere dimostrato mediante avvalimento. Le società devono inoltre dimostrare:

  • un apparato organizzativo adeguato ai servizi e la presenza delle figure professionali necessarie;
  • la disponibilità di sistemi informativi interoperabili con quelli degli enti affidanti, con abilitazioni che assicurino l’interscambio continuo delle informazioni e l’accesso degli enti alla banca dati, inclusa la possibilità di estrarne copie.

L’iscrizione richiede requisiti di onorabilità e professionalità e l’assenza di incompatibilità per soci e organi societari, oltre all’idoneità finanziaria, tecnica e organizzativa della società. Non possono ricoprire le cariche o le posizioni indicate dal regolamento, né essere soci, le persone prive della libera amministrazione dei beni o dichiarate fallite (salvi gli effetti della riabilitazione), quelle sottoposte a misure di prevenzione e quelle condannate irrevocabilmente, o con patteggiamento salvo estinzione del reato, per le categorie di reati e le soglie di pena previste: reati bancari, finanziari, mobiliari, assicurativi o relativi a mercati e strumenti di pagamento; delitti societari e della legge fallimentare; delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico o l’economia pubblica e reati tributari; associazione mafiosa; ogni delitto non colposo punito con reclusione non inferiore a due anni. I legali rappresentanti e gli amministratori devono inoltre essere privi delle incompatibilità e possedere almeno un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure, in mancanza, almeno cinque anni di esperienza professionale in ambito tributario, finanziario e contabile.

Sono incompatibili, tra gli altri, parlamentari e membri del Governo, amministratori degli enti locali affidanti e componenti degli organi di controllo sugli atti degli enti locali limitatamente al territorio del mandato, ministri di culto, loro coniugi e parenti di primo grado, nonché pubblici dipendenti, salvo l’autorizzazione prevista dalla legge. Restano ferme le ulteriori incompatibilità stabilite dalla legislazione vigente.

Dichiarazioni e tenuta dell’albo

Le società dichiarano l’identità dei titolari delle quote o azioni e, se la partecipazione è detenuta da altre società di capitali, quella delle persone fisiche cui essa appartiene o è direttamente o indirettamente riferibile. L’obbligo non opera quando la società che detiene il controllo è quotata in una borsa valori dell’Unione europea amministrata da un organismo indipendente con compiti di verifica della trasparenza e regolarità delle transazioni. Devono inoltre dichiarare di non avere effettuato anticipazioni finanziarie onerose, dirette o indirette, agli enti affidanti al di fuori di quanto previsto da gara o contratto e di utilizzare esclusivamente la PEC per le comunicazioni con la Direzione competente. Soci e rappresentanti rendono le dichiarazioni relative alle condizioni soggettive e statutarie richieste.

La Commissione riconosce l’idoneità dei richiedenti; le iscrizioni sono effettuate in ordine cronologico nelle due sezioni, con numerazione progressiva distinta. I numeri della sezione separata sono contrassegnati dalla lettera «S» e gli elenchi sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze. In sede di gara, l’iscrizione è attestata mediante autocertificazione; l’inesistenza dei requisiti dichiarati comporta, oltre alle conseguenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la cancellazione dall’albo e la decadenza dalle gestioni.

Obblighi successivi e revisione annuale

Gli iscritti trasmettono alla Direzione competente esclusivamente tramite PEC, per la revisione annuale dei requisiti:

  • entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sulla permanenza dei requisiti, sul rispetto del divieto di incasso diretto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, sull’assenza di anticipazioni finanziarie onerose non previste e sull’avvenuta prestazione delle cauzioni richieste da gara o contratto;
  • la relazione sulla gestione, inviata all’ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario e redatta secondo lo schema previsto dal regolamento;
  • il bilancio d’esercizio entro 30 giorni dalla sua approvazione;
  • i dati o le notizie richiesti dalla Commissione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Per il solo anno 2025, il termine del 31 marzo per la dichiarazione annuale è stato prorogato al 30 settembre 2025.

Vigilanza e competenze della Commissione

La Commissione esamina le domande e la documentazione, verifica i requisiti, le dichiarazioni e l’assenza di incompatibilità, dispone gli accertamenti istruttori e cura le revisioni, le cancellazioni, le sospensioni e i provvedimenti relativi alle gestioni. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale svolge le istruttorie necessarie e si avvale della Guardia di finanza, che acquisisce informazioni sui richiedenti, sugli iscritti e sugli enti affidanti nell’esercizio dei propri poteri istituzionali.

La Commissione è nominata con decreto del MEF ed è presieduta dal direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale. Ne fanno parte due dirigenti del Dipartimento delle finanze, due rappresentanti dei comuni e uno delle città metropolitane designati dall’ANCI, un rappresentante delle province designato dall’UPI e due rappresentanti degli iscritti, uno per ciascuna sezione. Sono previsti cinque supplenti, in rappresentanza delle corrispondenti componenti indicate dal regolamento. Non possono farne parte coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel triennio precedente incarichi in società iscritte, né chi abbia una responsabilità penale accertata con sentenza non sospesa per dolo o colpa grave. I componenti dichiarano l’assenza di incompatibilità; le funzioni di segreteria sono affidate a un funzionario della Direzione con profilo non inferiore all’area III, sostituibile da personale di pari qualifica.

Le riunioni sono valide con almeno cinque componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. La Commissione disciplina il proprio funzionamento. Il testo fornito si interrompe durante la disposizione sulle sottoscrizioni dei verbali.

Sospensione, cancellazione e decadenza

La cancellazione può essere chiesta in qualsiasi momento dalla società. La Commissione può disporla anche su istanza dell’ente affidante quando vengono meno i requisiti soggettivi o societari, siano state rese false attestazioni, il servizio sia stato subappaltato in violazione della disciplina richiamata o a soggetti non iscritti, sussistano incompatibilità non rimosse, si verifichino gravi irregolarità o abusi, vengano meno i requisiti finanziari, tecnici, di onorabilità o professionalità, sia rifiutata o omessa la documentazione dovuta, siano definitivamente accertate violazioni degli obblighi in materia di lavoro, tributi, previdenza o contratti collettivi, oppure sia violato il divieto di incasso diretto. La cancellazione comporta la decadenza da tutte le gestioni.

La sospensione, disposta anche su richiesta dell’ente affidante, è prevista per violazioni degli obblighi in materia di lavoro, tributi, previdenza o contratti collettivi; ritardi nell’esibizione dei documenti; irregolarità non gravi; assunzione della qualità di imputato per i reati rilevanti, salvo sostituzione degli interessati; violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali accertate con provvedimento sanzionatorio del Garante; inosservanza della disciplina antiriciclaggio; o mancato rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale verso cittadini e imprese segnalato da AgID. La Commissione assegna per la regolarizzazione un termine da 60 a 120 giorni, prorogabile per ulteriori 120 giorni; se il termine decorre inutilmente procede alla cancellazione. La sospensione impedisce di partecipare a nuove gare, ma non determina la decadenza dalle gestioni in corso.

La decadenza dalla singola gestione può essere disposta per cancellazione dall’albo, mancato avvio ingiustificato del servizio alla data fissata, inosservanza degli obblighi dell’atto di affidamento o del capitolato, mancata prestazione o adeguamento della cauzione, oppure omissione del conto annuale della gestione o della relazione sull’attività. Dalla notifica del provvedimento la società cessa immediatamente il servizio, perde ogni potere sulle procedure affidate e deve consegnare subito la documentazione. In caso di mancata consegna, l’ente può escutere la cauzione. Il legale rappresentante dell’ente diffida il gestore a non svolgere ulteriori attività e acquisisce la documentazione con i competenti uffici, redigendo verbale in contraddittorio.

Cancellazione, sospensione e decadenza sono adottate con provvedimento della Commissione secondo la legge n. 241/1990 e non attribuiscono al gestore diritto a indennizzo.

Abrogazione prevista e continuità delle iscrizioni

Il testo riporta un aggiornamento secondo cui il decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 101 sarà abrogato dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 147/2026. Le iscrizioni già effettuate ai sensi del decreto n. 101/2022 continuano a produrre effetti anche dopo l’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti; gli iscritti devono presentare, entro 90 giorni da tale entrata in vigore, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti previsti dai nuovi provvedimenti.

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