Cassazione Civile, Ordinanza n. 23284/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La lite nasce da una domanda proposta da alcuni soggetti, in qualità di nudo proprietario e usufruttuari di un fabbricato, contro i confinanti che stavano edificando un immobile ritenuto non rispettoso delle distanze legali dal confine e dal fabbricato esistente, con richiesta di arretramento di varie parti della costruzione. I convenuti avevano chiamato in causa il Comune, sostenendo di avere edificato in conformità ai titoli edilizi rilasciati dall’ente e al PRG, e chiedendo sostanzialmente di essere tenuti indenni per i danni derivanti dall’eventuale violazione dell’affidamento riposto in tali provvedimenti. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la controversia devoluta al giudice amministrativo; la Corte d’appello, invece, aveva affermato la giurisdizione ordinaria, qualificando la domanda come azione risarcitoria/manleva fondata sulla lesione dell’affidamento incolpevole nella legittimità dell’azione amministrativa. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 7 e 133, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 104/2010, sostenendo che la giurisdizione ordinaria sarebbe configurabile solo se la domanda risarcitoria seguisse l’annullamento del titolo edilizio in autotutela o in sede giurisdizionale, mentre nel caso concreto la controversia avrebbe dovuto restare devoluta al giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto infondata la censura sulla giurisdizione, affermando che, guardando al petitum sostanziale, la domanda di manleva proposta contro il Comune non investiva l’esercizio del potere amministrativo in sé né la lesione di interessi legittimi, ma una pretesa risarcitoria per danni da affidamento incolpevole riposto nel titolo edilizio rilasciato dall’ente. Ha quindi confermato la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente condanna del Comune alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente per sostenere la devoluzione al giudice amministrativo, ma la Corte esclude che la controversia ricada nella giurisdizione amministrativa perché il petitum sostanziale è risarcitorio e non impugnatorio del potere.
art. 133, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 104/2010
Il ricorrente lo invoca per affermare la giurisdizione del giudice amministrativo; la Corte lo reputa non decisivo nel caso concreto, poiché la domanda attiene alla tutela dell’affidamento leso dall’attività provvedimentale della P.A.
La Corte afferma che, pur trattandosi di questione di giurisdizione, la può decidere la sezione semplice perché su questioni analoghe si sono già pronunciate le Sezioni unite.
Il contatto o rapporto tra privato e P.A. è qualificato come fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento.
Dal rapporto con la P.A. derivano reciproci obblighi di buona fede e correttezza.
Il rapporto con la P.A. impone obblighi di diligenza, oltre a buona fede e protezione.
La Corte richiama gli obblighi di buona fede, protezione e informazione nel contatto tra privato e P.A.
La lesione dell’affidamento incolpevole è ricondotta alla lesione dell’integrità patrimoniale risarcibile ex art. 2043 c.c., non alla lesione di un interesse legittimo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie contro la pubblica amministrazione, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se la domanda mira al risarcimento del danno da affidamento incolpevole nel provvedimento ampliativo, la giurisdizione è del giudice ordinario.
- La domanda di manleva o di risarcimento proposta dal privato che abbia fatto affidamento, in buona fede, su un titolo amministrativo eventualmente illegittimo non coincide con la tutela di un interesse legittimo leso dall’esercizio del potere, ma con la tutela dell’integrità patrimoniale ex art. 2043 c.c.
- La responsabilità della P.A. per lesione dell’affidamento si fonda sul rapporto di contatto sociale e sugli obblighi di buona fede, correttezza, diligenza e informazione che gravano sull’amministrazione.
- L’eventuale illegittimità del provvedimento amministrativo rileva, in questi casi, come mero fatto storico causativo del danno e non come elemento che sposta la controversia nella giurisdizione amministrativa.
- La giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria da affidamento non presuppone necessariamente l’annullamento preventivo del titolo edilizio in sede amministrativa o giurisdizionale.
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