Parere n. 191/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere e rispristino dello stato dei luoghi n. 97 del 13 aprile 2010, prot. n. 5656, notificata in pari data, e di ogni atto, anche consequenziale, commesso, preordinato e presupposto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 97 del 13 aprile 2010, relativa a un manufatto composto da sei gazebo realizzato in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione sostenendo, con tre motivi trattati congiuntamente, che i gazebo non richiedessero il permesso di costruire, avessero natura precaria, temporanea, pertinenziale e facilmente rimovibile e fossero eventualmente assoggettabili a denuncia di inizio attività o SCIA, con applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del d.P.R. 380/2001 anziché della demolizione prevista dall’art. 31. Il ricorrente ha inoltre dedotto violazione degli artt. 1, 3 e 6 della l. 241/1990, degli artt. 3, 10, 22, 31 e 37 del d.P.R. 380/2001, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea e irragionevolezza. La Sezione ha dovuto valutare anche la permanenza dell’interesse, considerato il tempo trascorso e l’assenza di aggiornamenti sulla demolizione del manufatto, ma ha deciso sulla base degli atti disponibili dopo reiterati solleciti rimasti senza riscontro.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. È stato accertato che l’opera consisteva in un manufatto di circa 15,50 per 10,20 metri e 3,50 metri di altezza media, composto da sei gazebo metallici uniti, destinato a sala ristoro e area espositiva, realizzato senza titolo edilizio in area sottoposta a vincolo paesaggistico e classificata come zona di recupero urbanistico ambientale con divieto di incremento dei volumi esistenti. La Sezione ha affermato che, anche quando un’opera sia astrattamente pertinenziale o precaria e assentibile mediante DIA o SCIA, la sua realizzazione in area vincolata senza preventiva autorizzazione paesaggistica comporta la totale difformità e rende doverosa la sanzione demolitoria. Ha inoltre escluso la precarietà dei gazebo: la stagionalità o la rimovibilità materiale non bastano quando il manufatto è destinato a soddisfare esigenze permanenti, come quelle connesse ordinariamente alla funzione di ristoro. Il ricorrente non ha fornito prova concreta della natura eccezionale e contingente dell’utilizzo.
Osservazioni
Primo motivo - natura precaria dei gazebo e titolo edilizio necessario
La censura è infondata. La mera asserzione della precarietà non dimostra che l’opera sia destinata a un uso specifico e temporalmente limitato. La funzione ordinaria dei gazebo, destinati a sala ristoro e area espositiva, depone per il soddisfacimento di esigenze permanenti.
Secondo motivo - pertinenzialità, modesta entità e rimovibilità
La qualificazione pertinenziale o la rimovibilità materiale dell’opera non escludono la rilevanza edilizia e paesaggistica dell’intervento. In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’assenza di preventiva autorizzazione paesaggistica rende legittima l’applicazione della sanzione demolitoria.
Terzo motivo - applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. 380/2001
Non è applicabile la sanzione pecuniaria invocata dal ricorrente. L’opera, realizzata senza titolo e senza autorizzazione paesaggistica in area vincolata, deve essere considerata eseguita in totale difformità, con conseguente doverosità della demolizione.
Norme richiamate
Sono richiamati in relazione alle dedotte carenze di motivazione, istruttoria e partecipazione procedimentale; le censure sono state ritenute infondate.
artt. 3, 10, 22, 31 e 37 d.P.R. 380/2001
La Sezione ha ritenuto applicabile la sanzione demolitoria in presenza di un’opera abusiva realizzata in area paesaggisticamente vincolata senza preventiva autorizzazione, escludendo l’applicazione dell’art. 37 prospettata dal ricorrente.
È richiamato il principio secondo cui la realizzazione in area vincolata di opere non precarie, funzionali a esigenze permanenti, altera lo stato dei luoghi e può giustificare il diniego di sanatoria paesaggistica.
d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
La disposizione è richiamata quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’abuso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il cui esame si conclude con il parere vincolante del Consiglio di Stato; l’articolo non è espressamente citato nel testo.
Massime di principio
- La realizzazione di un’opera edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica, può giustificare la sanzione demolitoria anche quando l’opera sia astrattamente qualificabile come pertinenziale o assoggettabile a DIA o SCIA.
- La precarietà di un manufatto non dipende dalla sua stagionalità, dalla sua rimovibilità o dall’assenza di ancoraggio permanente al suolo, ma dalla destinazione a un uso specifico e temporalmente limitato, volto a soddisfare esigenze eccezionali e contingenti.
- Un’opera destinata a soddisfare esigenze permanenti non perde tale carattere per il solo fatto di essere utilizzata durante la buona stagione o di essere rimontata periodicamente ogni anno.
- In mancanza di prova concreta della destinazione temporanea ed eccezionale dell’opera, la funzione ordinariamente svolta dai gazebo, quale il servizio di ristoro o l’esposizione commerciale, può escluderne la precarietà secondo l’id quod plerumque accidit.
Ordinanza di demolizione di gazebo in area paesaggisticamente vincolata
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato, quale amministratore e rappresentante legale di una società esercente un pubblico esercizio, contro un’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. L’intervento consisteva in un manufatto composto da sei gazebo metallici uniti, destinato a sala ristoro e area espositiva, realizzato senza titolo edilizio in area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico.
Premesse e svolgimento del procedimento
A seguito di un sopralluogo del marzo 2010, la polizia municipale aveva accertato la realizzazione di una struttura di circa 15,50 per 10,20 metri e alta mediamente 3,50 metri. La struttura era costituita da elementi metallici con coperture e rivestimenti in telo plastificato; pur non essendo ancorata direttamente alla pavimentazione, risultava utilizzata per attività di ristoro e di esposizione commerciale.
Dopo il sequestro giudiziario dei manufatti e la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, il Comune aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 97 del 13 aprile 2010. L’area era sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 490/1999 e classificata come zona di recupero urbanistico ambientale, con divieto di incremento dei volumi esistenti.
Il ricorso era stato trasmesso dal Ministero competente con le controdeduzioni comunali. La Sezione aveva adottato due pareri interlocutori, chiedendo dapprima un’istruttoria completa e, successivamente, informazioni aggiornate sulla permanenza dell’interesse, sull’eventuale demolizione dell’opera e sulla sua asserita natura precaria e temporanea. Le richieste sono rimaste senza riscontro. La Sezione ha quindi deciso sulla base della documentazione presente nel fascicolo, ritenendo rispettato il contraddittorio.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che i gazebo non richiedessero il permesso di costruire e fossero riconducibili a opere precarie, temporanee, pertinenziali e facilmente rimovibili. Da ciò avrebbe dovuto derivare, secondo il ricorrente, l’applicazione degli artt. 22 e 37 del d.P.R. 380/2001, anziché degli artt. 10 e 31 e della sanzione demolitoria.
Sono stati inoltre dedotti difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, motivazione erronea e violazione delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo.
Valutazioni sulla precarietà dell’opera
La Sezione ha richiamato la distinzione tra precarietà strutturale e precarietà funzionale. La precarietà rilevante ai fini dell’esenzione dal titolo edilizio non deriva dalla semplice rimovibilità del manufatto, dalla mancata infissione al suolo o dall’utilizzo stagionale. Occorre invece che l’opera sia destinata a un uso specifico e temporalmente limitato, volto a soddisfare esigenze eccezionali e contingenti.
La stagionalità non esclude quindi la permanenza della funzione quando il manufatto viene utilizzato per soddisfare esigenze destinate a ripetersi nel tempo. Nel caso concreto, la funzione di sala ristoro e area espositiva propria dei gazebo è stata ritenuta ordinariamente riconducibile a esigenze permanenti. Il ricorrente, inoltre, non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare una destinazione meramente temporanea o contingente.
Rilevanza del vincolo paesaggistico
La Sezione ha affermato che le opere abusive realizzate in area paesaggisticamente vincolata, anche quando siano astrattamente pertinenziali o precarie e assoggettabili a DIA o SCIA, devono considerarsi eseguite in totale difformità qualora manchi la preventiva autorizzazione paesaggistica.
In tale situazione l’amministrazione è tenuta ad applicare la sanzione demolitoria. La presenza del vincolo paesaggistico è stata quindi ritenuta, nel caso concreto, già di per sé sufficiente a sostenere la legittimità dell’ordinanza impugnata.
La Sezione ha inoltre richiamato il principio secondo cui la realizzazione in area vincolata di opere non precarie, funzionali a esigenze permanenti, altera lo stato dei luoghi e può impedire il rilascio della sanatoria paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i tre motivi di ricorso, trattati congiuntamente, e ha espresso l’avviso che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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