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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26259/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla sua istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2014. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a un unico motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 8 del d.lgs. n. 446/1997. Secondo il ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto dovuta l'IRAP anche sui compensi percepiti per l'attività di sindaco di società, nonostante tali redditi, in base alla giurisprudenza di legittimità, non rientrino nella base imponibile IRAP quando l'attività sia svolta dal professionista senza autonoma organizzazione; pertanto tali compensi avrebbero dovuto essere scorporati da quelli derivanti dall'attività professionale ordinaria. La Corte rileva che il giudice di merito aveva reputato decisivi alcuni indici di autonoma organizzazione valorizzati dall'Ufficio, ma senza verificare concretamente, sulla documentazione prodotta, se i proventi da sindacato societario fossero autonomamente separabili e non assoggettabili a imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato il rigetto del rimborso e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio per cui, in tema di IRAP, i compensi percepiti dal commercialista per l'attività di sindaco di società non sono imponibili se l'attività è svolta in assenza di autonoma organizzazione, con conseguente necessità di scorporare tali proventi e di accertarne specificamente la riferibilità e la separabilità rispetto all'attività professionale complessiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini IRAP, il presupposto impositivo del lavoro autonomo è l'esistenza di un'autonoma organizzazione; in mancanza di tale requisito l'imposta non è dovuta.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto, e con valutazione separata, se i compensi percepiti per incarichi di sindaco o amministratore di società siano scorporabili dall'attività professionale principale e se siano riferibili a un'attività svolta senza autonoma organizzazione.
  • La mera circostanza che il professionista operi stabilmente in uno studio, o che svolga complessivamente più incarichi professionali, non basta di per sé a integrare il presupposto dell'IRAP rispetto ai compensi da incarichi societari.
  • Quando il contribuente deduce lo scorporo dei proventi derivanti da specifiche cariche societarie, il giudice deve pronunciarsi in modo puntuale su quella componente reddituale, senza limitarsi a richiamare indici generici di organizzazione complessiva.
  • L'onere di dimostrare i presupposti dell'imposizione e, in sede di rimborso, di superare la domanda del contribuente grava secondo le regole generali sul soggetto che afferma la debenza del tributo, ma il contribuente deve comunque allegare e provare gli elementi utili allo scorporo delle diverse poste reddituali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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