Cassazione Civile, Ordinanza n. 23779/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La società aveva presentato all'INPS, in data 30 dicembre 2008, istanza di rimborso del 90% delle somme versate a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale per gli anni 1994-1997, invocando la disciplina agevolativa prevista per le imprese colpite dall'alluvione in Piemonte. L'INPS aveva negato il rimborso; la società aveva impugnato il diniego e la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo tardiva l'istanza. In appello, la CTR Piemonte aveva invece accolto la domanda, ritenendo che il termine per chiedere il rimborso decorresse solo dalla decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 sulla compatibilità dell'aiuto di Stato, e che quindi non fosse maturata né la decadenza né la prescrizione. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 4, comma 90, l. n. 350/2003 e dell'art. 3-quater, comma 1, d.l. n. 300/2006, come conv., sostenendo che il termine di decadenza per presentare l'istanza era scaduto il 31 luglio 2007 e che la domanda del 30 dicembre 2008 era dunque tardiva; ha inoltre contestato l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo e del termine decennale di prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle domande di regolarizzazione/rimborso si applica anche alle imprese che avevano già versato i contributi e chiedono la restituzione del 90%, e che tale termine ha natura decadenziale. Ha escluso che il termine decorresse dalla decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 e ha escluso l'applicabilità della disciplina generale dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e della prescrizione decennale. Poiché la società aveva presentato l'istanza solo il 30 dicembre 2008, la domanda era tardiva e il diritto era decaduto. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico della società soccombente, con esclusione di spese verso le parti rimaste intimate e non difese.
Norme richiamate
art. 4, comma 90, L. n. 350/2003
termine di presentazione delle domande di regolarizzazione
la norma riguarda anche le imprese che hanno già effettuato il versamento e chiedono il rimborso del 90%; il termine è decadenziale e scade il 31 luglio 2007, non potendo decorrere dalla decisione UE del 2015
art. 3-quater, comma 1, D.L. n. 300/2006, conv. in L. n. 17/2007
proroga al 31 luglio 2007
ha differito il termine per le domande relative all'alluvione piemontese, senza ulteriori riaperture per la fattispecie in esame
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
agevolazione richiamata dalla società
richiamata come precedente disciplina, ma distinta da quella applicabile alla fattispecie piemontese
la disciplina generale della ripetizione dell'indebito non si applica, perché nel settore tributario/previdenziale vale un regime speciale fondato su istanza di parte e termini decadenziali
ritenuto non applicabile alla domanda di rimborso in presenza della disciplina speciale con decadenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formulato come denuncia di violazione di legge
art. 384, comma secondo, c.p.c.
la Corte, cassata la sentenza d'appello, ha deciso nel merito senza rinvio
Massime di principio
- Il termine previsto per la presentazione delle domande di regolarizzazione o rimborso in materia di agevolazioni contributive straordinarie ha natura di decadenza, anche se la legge non lo qualifichi espressamente come perentorio, quando la sua funzione è quella di assicurare certezza ai bilanci pubblici e al rispetto dei vincoli sovranazionali sugli aiuti di Stato.
- La locuzione normativa che consente di "regolarizzare la posizione" comprende sia le ipotesi di mancato versamento, sia quelle di versamento già eseguito con successiva richiesta di restituzione della quota eccedente; non è ammissibile distinguere, ai fini del termine decadenziale, tra chi non ha pagato e chi ha già pagato.
- Nelle materie soggette a disciplina speciale di rimborso, la ripetizione dell'indebito di diritto comune e la relativa prescrizione ordinaria non si applicano se la legge prevede un meccanismo tipico fondato su istanza di parte da proporre entro un termine decadenziale.
- La decorrenza del termine per chiedere il rimborso non può essere spostata alla data di una successiva decisione della Commissione europea, quando la disciplina interna abbia già fissato il termine di presentazione e la decisione unionale non abbia effetto costitutivo del diritto alla domanda.
- Le eventuali norme sopravvenute di favore non si interpretano nel senso di riaprire indiscriminatamente i termini per una diversa categoria di beneficiari, quando il legislatore abbia mantenuto ferma la distinzione tra regimi e abbia introdotto un autonomo contributo per chi ha perso il diritto al rimborso per tardività.
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