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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25024/2026 del 06/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

L’immobile di una famiglia privata era stato danneggiato dal sisma del 1997. La proprietaria originaria aveva presentato domande di contributo per l’edilizia privata e per i beni culturali. La scheda tecnica GNDT, redatta dopo il sopralluogo, era stata trasmessa alla Soprintendenza, ma non al Comune competente per l’istruttoria della domanda di edilizia privata. Secondo gli aventi causa della proprietaria, l’omessa acquisizione o richiesta della scheda da parte del Comune aveva determinato l’incompletezza della domanda, impedendone l’inserimento negli elenchi degli interventi finanziabili e causando la perdita della chance di ottenere il contributo. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità del Comune e dei funzionari coinvolti, liquidando il danno in misura corrispondente ai lavori necessari per il ripristino dell’immobile. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, ritenendo che la scheda esistesse già e che il Comune dovesse verificarne la presenza e sollecitarne la produzione; aveva inoltre dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., il fatto sopravvenuto costituito dal contributo pubblico concesso nel 2019 per la ricostruzione post-sisma 2016 dell’immobile. Il Comune ha proposto ricorso principale con due motivi: il primo relativo alla ricostruzione della normativa regionale, all’onere dei privati di produrre la scheda GNDT e all’omesso esame della nuova domanda presentata nel 2002; il secondo relativo alla violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’esclusione del contributo del 2019, ritenuto idoneo a incidere sull’esistenza del danno. I funzionari hanno proposto ricorso incidentale con motivi concernenti il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’inammissibilità del contributo sopravvenuto, il difetto di legittimazione passiva del Comune, la violazione dell’onere della prova e la prescrizione dell’azione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, poiché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e non sorretto da un effettivo vizio di motivazione costituzionalmente rilevante. Ha invece accolto il secondo motivo principale e il corrispondente motivo incidentale, stabilendo che il contributo pubblico concesso nel 2019 per le medesime opere costituisce un fatto sopravvenuto potenzialmente impeditivo o estintivo del danno risarcibile. Tale fatto incide sull’esistenza e sulla quantificazione del danno, non sulla causa petendi, e non è soggetto alle preclusioni dell’art. 345 c.p.c.; deve essere valutato anche d’ufficio, verificando documentalmente la coincidenza degli interventi finanziati. Sono stati rigettati il motivo incidentale sul difetto di giurisdizione, poiché la controversia riguarda un diritto soggettivo a una provvidenza priva di margini discrezionali e l’omessa acquisizione della scheda costituiva attività vincolata; il motivo sul difetto di legittimazione passiva del Comune, essendo l’istruttoria di sua competenza; e il motivo relativo all’onere della prova, perché diretto a una rivalutazione del merito. È stato altresì rigettato, in parte per infondatezza e in parte per inammissibilità, il motivo sulla prescrizione: il termine decorreva dalla conoscibilità del danno, individuata nella pubblicazione degli interventi privi di copertura finanziaria nel 2005, sicché l’azione del 2010 era tempestiva. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 61/1998

    Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili

    Disciplina la domanda di contributo per l’edilizia privata e individua il Comune quale soggetto competente per la relativa istruttoria.

  • art. 8 L. n. 61/1998

    Interventi sui beni culturali

    Riguarda la distinta domanda relativa agli interventi sui beni culturali.

  • D.G.R. Marche n. 658/2001

    entro il 30/06/2001 i titolari delle domande di contributo fanno pervenire al Comune, a pena di decadenza, la scheda GNDT riferita all’edificio danneggiato, redatta da un tecnico abilitato

    È stata invocata dal Comune per sostenere l’onere dei privati di trasmettere la scheda; la Corte non ha definito tale questione come motivo decisivo, dichiarando inammissibile la relativa censura di merito.

  • D.G.R. Marche n. 2064/2002

    Ha riaperto i termini per consentire ai Comuni di completare e trasmettere alla Regione i modelli D-bis relativi alle domande di contributo per l’edilizia privata.

  • art. 345 c.p.c.

    Le preclusioni in appello riguardano le eccezioni in senso proprio, ma non impediscono l’introduzione e la valutazione di fatti sopravvenuti impeditivi o estintivi del diritto azionato, rilevabili anche d’ufficio.

  • art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione; la Corte ha escluso che il primo motivo principale evidenziasse un vizio di motivazione rilevante e ha dichiarato inammissibili le censure dirette a una rivalutazione del merito.

  • art. 2-bis L. n. 241/1990

    È stato richiamato per sostenere la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al danno da ritardo, tesi non accolta nella fattispecie.

  • artt. 7 e 133, lett. a), n. 1, c.p.a.

    Sono stati invocati per fondare la giurisdizione esclusiva amministrativa, ritenuta insussistente perché la controversia riguardava un diritto soggettivo a una provvidenza vincolata.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato nella censura sull’onere della prova, dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2935 c.c.

    Concorre a individuare il momento di decorrenza della prescrizione nel momento in cui il diritto può essere fatto valere; nella fattispecie il danno divenne conoscibile con la pubblicazione dell’esclusione dal finanziamento.

  • art. 2947 c.c.

    È stato richiamato per il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria, ritenuta tempestiva perché iniziata a decorrere dalla percepibilità del danno.

Massime di principio

  • Il fatto sopravvenuto che incide sull’esistenza del danno dedotto, integrando un elemento impeditivo o estintivo della pretesa risarcitoria, non soggiace alle preclusioni assertive dell’art. 345 c.p.c., poiché appartiene alle eccezioni in senso lato ed è rilevabile anche d’ufficio.
  • Quando, dopo la proposizione della domanda risarcitoria, il danneggiato ottiene un contributo pubblico destinato a finanziare le medesime opere oggetto del pregiudizio lamentato, il giudice deve valutarlo ai fini dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del danno, anche se il contributo riguarda un evento successivo o è formalmente attribuito a un soggetto diverso.
  • La valutazione del fatto sopravvenuto può essere compiuta mediante verifica documentale della coincidenza tra le opere finanziate e quelle poste a fondamento della domanda risarcitoria; non è preclusa dalla necessità di eventuali accertamenti tecnici già desumibili dagli atti.
  • Le controversie sulla spettanza di contributi pubblici il cui riconoscimento dipende dal solo ricorrere di presupposti normativi, senza margini di discrezionalità amministrativa, riguardano diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • L’omessa acquisizione, verifica o trasmissione della documentazione necessaria per l’istruttoria di una domanda di contributo costituisce attività vincolata quando è puntualmente disciplinata dalla normativa applicabile; la relativa omissione non trasforma la controversia in una questione di esercizio discrezionale del potere amministrativo.
  • Ai fini della prescrizione dell’azione risarcitoria, il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta in modo oggettivamente percepibile e conoscibile, non necessariamente dalla data della condotta omissiva.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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