Cassazione Civile, Ordinanza n. 15618/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, per asserita decadenza, del rimborso di un credito IVA maturato nell'anno 2010 da una società poi posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Il credito era stato indicato nella dichiarazione annuale del 21/09/2011 ai fini della compensazione; solo in seguito, il 14/10/2015, era stata presentata istanza di rimborso. I ricorrenti hanno sostenuto che, essendo cessata l'attività per effetto della liquidazione, l'indicazione del credito in dichiarazione, ancorché per compensazione, esprimeva comunque la volontà di ottenerne la restituzione dall'erario e che, non essendo più praticabile la compensazione, il rimborso poteva essere richiesto nel termine ordinario decennale di prescrizione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, dell'art. 57 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2946 c.c., censurando la CTR per aver applicato la decadenza biennale e per aver ritenuto che la società, essendo in liquidazione, avrebbe dovuto chiedere subito il rimborso anziché la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR perché non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in presenza di cessazione dell'attività d'impresa, il credito IVA indicato in dichiarazione anche ai fini della compensazione può essere fatto valere a rimborso nel termine ordinario di prescrizione decennale, nonostante l'originaria esposizione come credito da compensare. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
disciplina la decadenza biennale per la domanda di rimborso; non si applica, secondo la Corte, quando il credito IVA diviene rimborsabile in ragione della cessazione dell'attività e della non più praticabilità della compensazione.
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dai ricorrenti come norma violata; nel testo non è svolta un'autonoma interpretazione, ma è evocata insieme alle altre disposizioni a sostegno del termine applicabile al rimborso.
richiamato per sostenere l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione al diritto al rimborso del credito IVA in caso di cessazione dell'attività.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la presentazione del modello VR è qualificata come adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso e non come atto costitutivo del diritto; il diritto può considerarsi già esercitato con la compilazione della dichiarazione annuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di IVA, la richiesta di rimborso del credito d'imposta può considerarsi già esercitata con la compilazione della dichiarazione annuale nel quadro destinato all'esposizione del credito, mentre il modello VR ha funzione meramente esecutiva e prodromica al pagamento.
- Se il credito IVA è indicato in dichiarazione per compensazione, in linea generale si applica la decadenza biennale prevista per l'istanza di rimborso; tuttavia, quando la compensazione non sia più praticabile per cessazione dell'attività del contribuente, il diritto al rimborso resta azionabile nel termine ordinario di prescrizione decennale.
- La cessazione dell'attività d'impresa, come la messa in liquidazione della società, può rendere irrilevante l'originaria indicazione del credito come credito da compensare, poiché il contribuente non ha più alternative praticabili diverse dal rimborso.
- Anche quando il rimborso del credito IVA sia richiesto dopo la cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria conserva il potere-dovere di verificarne l'effettiva esistenza; in caso di contestazione, grava sul contribuente l'onere di provarne il fondamento.
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