Cassazione Civile, Ordinanza n. 29082/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2007, fondato sul metodo sintetico ex redditometro, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato in relazione a incrementi patrimoniali e spese per acquisti in compartecipazione (tra cui un terreno agricolo e un fabbricato), ritenendo non provata la provenienza delle somme da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. In precedenza la Cassazione aveva cassato la sentenza della CTR per motivazione apparente e rinviato la causa. Riassunto il giudizio, la CTR aveva poi accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso. L'Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 57 e 63 del d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudice di rinvio abbia riesaminato la legittimità del metodo accertativo, questione non più devoluta; 2) violazione dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., in via subordinata; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR affermato in modo apodittico che il contribuente avesse dimostrato documentalmente la capacità di sostenere le spese, senza indicare la documentazione esaminata né le ragioni della sua ritenuta inidoneità o idoneità.
La decisione
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è cassata perché il giudice di rinvio ha oltrepassato i limiti del devolutum, riesaminando il tema della legittimità del metodo redditometrico ormai coperto dal precedente arresto rescindente, e perché la motivazione resa è meramente apparente, non consentendo il controllo sul percorso logico-giuridico seguito.
Norme richiamate
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973
L'accertamento sintetico del reddito è legittimo; il contribuente, per contrastarlo, deve fornire prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e della loro entità e durata, senza dover dimostrare anche il concreto impiego delle somme per le spese contestate.
Nel giudizio di appello tributario non possono essere introdotte nuove domande o nuove eccezioni.
Nel giudizio di rinvio devono osservarsi le norme del processo tributario; il giudice di rinvio è vincolato al decisum e ai principi enunciati dalla Cassazione.
Richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio nella prova contraria al redditometro.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della nullità della sentenza per violazioni processuali e motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla se priva di una motivazione effettiva e controllabile, ossia se la motivazione è solo apparente.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi.
Richiamato per la memoria illustrativa nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che lo sorreggono; non può riesaminare questioni già coperte dal giudicato implicito interno o comunque estranee all'oggetto del rinvio.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni apodittiche o generiche, senza indicare gli elementi di fatto e il percorso logico-giuridico che conducono alla decisione, con impossibilità di controllo sulla sua correttezza.
- In materia di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve riguardare la disponibilità, l'entità e la durata delle risorse economiche alternative addotte a giustificazione delle spese, senza necessità di provare anche la specifica destinazione di quelle somme.
- Quando la motivazione del giudice di rinvio si discosta dal thema decidendum delimitato dalla sentenza rescindente, la decisione è affetta da nullità per violazione dei limiti del rinvio e per insufficiente motivazione.
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