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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15484/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese di tutti i gradi di giudizio, richiamando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in epoca successiva all'introduzione della lite.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di liquidazione e della successiva cartella di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva richiesto l'imposta di registro relativa a una compravendita immobiliare registrata nel 1992, a seguito della definitività di un precedente accertamento di maggior valore dell'immobile notificato nel 1996. Il precedente giudizio sul primo avviso si era estinto per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello dei contribuenti ritenendo maturata la prescrizione decennale dalla notifica del primo avviso, sul presupposto che, cessata la sospensione per la pendenza del giudizio, il termine avesse ripreso a decorrere. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990 e degli artt. 2943, 2945 e 2946 c.c., sostenendo che la mancata riassunzione aveva reso definitivo l'accertamento e che la prescrizione doveva decorrere solo dalla scadenza del termine per riassumere; con il secondo motivo ha dedotto il medesimo vizio sotto il profilo processuale dell'error in procedendo.

Norme richiamate

  • artt. 392 e 393 c.p.c.

    Richiamati per affermare che, nel processo tributario, l'omessa riassunzione nel giudizio di rinvio determina l'estinzione del processo; nel caso concreto la Corte esclude che l'estinzione faccia operare la prescrizione dalla data anteriore indicata dalla CTR.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Utilizzato per confermare che l'estinzione del processo tributario per mancata riassunzione è rilevabile d'ufficio e comporta la definitività dell'atto impositivo.

  • art. 41, comma 2, d.lgs. n. 346 del 1990

    Richiamato tra le norme applicabili alla pretesa impositiva oggetto di causa, in relazione alla disciplina dell'avviso di liquidazione e della riscossione dell'imposta.

  • artt. 2943, 2945 e 2946 c.c.

    La Corte afferma che la regola generale sull'effetto sospensivo della prescrizione in pendenza di giudizio non si applica, nel processo tributario, quando il giudizio si estingue per mancata riassunzione nel rinvio; il termine decorre dalla scadenza del termine utile per la riassunzione.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per escludere che il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio incida sulla regola di decorrenza della prescrizione nel caso di estinzione del processo tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'omessa o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione del processo, rilevabile anche d'ufficio, e comporta la definitività dell'atto impositivo impugnato.
  • In caso di estinzione del processo tributario per mancata riassunzione, la regola generale dell'art. 2945, comma 3, c.c. non si applica: la prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla scadenza del termine per riassumere, non dalla semplice pendenza del giudizio originario.
  • La ratio dell'esclusione dell'art. 2945, comma 3, c.c. risiede nella natura impugnatoria del processo tributario e nella natura amministrativa dell'atto impositivo, che diviene definitivo per effetto dell'estinzione del giudizio senza riassunzione.
  • L'orientamento sulla prescrizione va applicato in modo da evitare l'irrazionale conseguenza per cui il credito fiscale si prescriva prima che l'atto impositivo divenga definitivo.
  • Quando il giudizio di legittimità consente una decisione senza rinvio e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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