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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09044/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero impugnava in cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva confermato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 286/1998. Il ricorrente articolava tre motivi: sosteneva che la pericolosità sociale dovesse essere accertata in concreto e all'attualità e che il giudice di pace avesse errato nel ritenersi vincolato a precedenti esiti amministrativi e cautelari; denunciava inoltre violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per travisamento della prova e omessa valutazione della documentazione che proverebbe l'assenza di pericolosità; infine lamentava ulteriori travisamenti del materiale probatorio e contraddizioni motivazionali. Nel corso del giudizio depositava una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato il diniego del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo che il venir meno di quel presupposto rendesse illegittima l'espulsione. La Corte ha però rilevato che il decreto era fondato anche sulla mancanza di un titolo di soggiorno legale e che, secondo la giurisprudenza consolidata, il giudice ordinario dell'opposizione all'espulsione non può sindacare né disapplicare il provvedimento amministrativo presupposto del questore, né valorizzare la sentenza amministrativa come antecedente logico necessario, salvo la verifica di eventuali cause di inespellibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, irrilevante ai fini dell'impugnazione del decreto di espulsione l'annullamento amministrativo del diniego del permesso di soggiorno, perché tale annullamento non produce automaticamente il rilascio del titolo e non consente al giudice ordinario di disapplicare l'atto presupposto; inoltre non risultava allegata la presentazione di una nuova domanda di permesso né l'annullamento in autotutela del decreto espulsivo. Esclusa quindi ogni pregiudizialità rispetto al giudizio amministrativo, la Corte ha esaminato i motivi residui e li ha dichiarati inammissibili perché generici e diretti in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che l'espulsione era sorretta autonomamente anche dalla mancanza di un titolo di soggiorno legale, situazione esistente sia al momento del provvedimento sia al momento della decisione. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di rituale attività difensiva dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 286/1998

    L'espulsione può essere disposta anche per mancanza di un titolo legale di soggiorno e per le ulteriori ipotesi previste dalla norma; nel caso concreto il provvedimento era autonomamente fondato anche sulla lett. b).

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    Il giudice dell'espulsione deve verificare soltanto l'eventuale sussistenza di cause di inespellibilità previste dalla norma, non potendo sindacare il provvedimento presupposto di diniego del titolo di soggiorno.

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La domanda di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, se respinta e poi annullata dal giudice amministrativo, non comporta automaticamente il rilascio del titolo.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ritenuta ammissibile la produzione in cassazione della sentenza del Consiglio di Stato depositata dal ricorrente.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Ha giustificato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione in adunanza camerale.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto al sindacato sul decreto di espulsione.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato dal ricorrente, ma non idoneo a incidere sui limiti del sindacato del giudice ordinario sull'atto espulsivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare il travisamento della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché dirette a un nuovo apprezzamento del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per asserito travisamento del materiale probatorio; la censura è stata ritenuta inammissibile in cassazione.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per vizio di motivazione apparente o contraddittoria, ma la Corte ha comunque qualificato le censure come meramente volte a riesaminare il merito.

  • art. 10 L. 241/1990

    Il vizio del provvedimento di diniego accertato dal giudice amministrativo era solo formale, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, e non comportava automaticamente il rilascio del permesso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi erano formalmente veicolati sotto tali vizi, ma la Corte ha ritenuto che, nella sostanza, mirassero a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, il giudice ordinario non può sindacare la legittimità del diniego, della revoca o dell'annullamento del permesso di soggiorno adottato dal questore, perché tale controllo appartiene al giudice amministrativo.
  • L'eventuale annullamento del diniego del permesso di soggiorno non produce automaticamente il rilascio del titolo né rende di per sé illegittimo il decreto di espulsione già adottato, se l'interessato non dimostra di aver ottenuto un nuovo titolo o l'annullamento in autotutela del provvedimento espulsivo.
  • L'impugnazione del decreto di espulsione non può essere trasformata in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove sulla pericolosità sociale dello straniero quando le censure si risolvono in contestazioni generiche del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Se il decreto di espulsione è autonomamente fondato anche sulla mancanza di un titolo legale di soggiorno, l'eventuale contestazione di altri presupposti non è decisiva quando permanga quella condizione ostativa.
  • In cassazione sono inammissibili le doglianze che, pur formalmente incardinate su violazione di legge o vizio motivazionale, richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio o delle circostanze di fatto già esaminate dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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